Decreto
Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996)
Vsti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva
92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della
delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del
1994;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della
sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari
opportunita' e per la solidarieta' sociale;
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni
vigenti.
Art.
2.
Linee direttrici
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono
recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni
di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali
connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1,
si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui
al comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla
Commissione dell'Unione europea.
Art.
3.
Divieto di esposizione
1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,
di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli
agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.
Art.
4.
Valutazione e informazione
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione
ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui
all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di
cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al
comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art.
5.
Misure di protezione e di prevenzione
1. Qualora i risultati della valutazione di
cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o
dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi,
il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale
informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma,
lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3,
primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della
legge n. 1204 del 1971.
Art.
6.
Lavoro notturno
1. In materia di lavoro notturno, per le
lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali.
Art.
7.
Esami prenatali
1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo
1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al
comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e
successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante
la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art.
8.
Aggiornamento allegati
1. Con la procedura di cui all'articolo 2,
comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati
I e II in conformita' alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente previsto dal
presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da ogni altra disposizione in materia.
(Si
omette il testo degli Allegati)