Legge
8 novembre 2000, n. 328
Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 -
Supplemento ordinario n. 186)
PRINCÌPI
GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art.
1.
(Princìpi
generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per
"interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività
previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle
regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione,
nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la
partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge,
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art.
2.
(Diritto
alle prestazioni).
1. Hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro
familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai
profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
ha carattere di universalità. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sono
tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i
livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e a consentire
l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche
di cui all’articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato
reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono
usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per
effettuare le scelte più appropriate.
Art.
3.
(Princìpi
per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
1. Per la
realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed
integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei
risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della
valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive
competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed
integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonchè con le
politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale nonchè le aziende unità sanitarie locali
per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese
nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono
avvalersi degli accordi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un’adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea.
4. I comuni, le
regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei
servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire,
in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l’eventuale scelta di
servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di
quelle di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1)
e 2), della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all’articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli
assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
Art.
4.
(Sistema
di finanziamento delle politiche sociali).
1. La realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un
finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con
dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei
comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei
servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto
previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi
dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè
in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei
finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore,
nonchè, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali
derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle
regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle
risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei
propri bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per
pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale
quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito
minimo di inserimento di cui all’articolo 59, comma 47, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonchè eventuali progetti di settore individuati ai
sensi del Piano nazionale di cui all’articolo 18 della presente legge.
Art.
5.
(Ruolo
del terzo settore).
1. Per favorire
l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo
Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei
soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione
europea.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge,
gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11,
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione
amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che
consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo
3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano
specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo
settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei
principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità
previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato
nell’erogazione dei servizi.
Capo
II
ASSETTO
ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art.
6.
(Funzioni
dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai
comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità
stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata
dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la
disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle
prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei
titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di
competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di
cui all’articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f),
e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per
l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a);
e) definizione dei parametri di
valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della
determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai
commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del
sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali
tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita
comunitaria;
b) coordinare programmi e attività
degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate
dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità
sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la
semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare
l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla
programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione
dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e
l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei
programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di
partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità
previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel
quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume
gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Art.
7.
(Funzioni
delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti
dall’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in
ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei
dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti
istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali;
b) all’analisi dell’offerta
assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più
rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti
locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi
territoriali;
c) alla promozione, d’intesa con i
comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
professionale di base e all’aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione
e all’attuazione dei piani di zona.
Art.
8.
(Funzioni
delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di
programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di
verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano
l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento
all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante
adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito
delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con
gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione,
anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono
altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e
10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare
l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di
concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle
modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già
operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle
complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente
legge;
b) definizione di politiche integrate
in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche,
avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del
tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle
azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi
sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di
modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze
effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per
il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei
requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione,
l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità
definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di
registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità
per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la
concessione dei titoli di cui all’articolo 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera
g);
m) predisposizione e finanziamento dei
piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali;
n) determinazione dei criteri per la
definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti
accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi,
secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative,
le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle
prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti
erogatori.
5. La legge regionale di cui all’articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio
decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge,
le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti
locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la
copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali
trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per
l’esercizio delle funzioni stesse.
Art.
9.
(Funzioni
dello Stato)
1. Allo Stato spetta l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche
sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli
obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi
e dei servizi sociali di cui all’articolo 18;
b) individuazione dei livelli
essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia
assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia,
all’interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti
specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei
profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti
di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in
caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall’articolo
20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1,
lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri
stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art.
10.
(Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972,
e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB
che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22,
prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del
riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al
fine di garantire l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione,
assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai
soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di
tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative
all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese
di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni,
cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia;
d)
prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in
fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle
tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che
regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi
di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e)
prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di
fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del
potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi
strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e
criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della
loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g)
prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei
patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h)
prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito
di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere
inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le
finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare,
nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni
alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole
di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore,
prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente
competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui
al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle
rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina
ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Art.
11.
(Autorizzazione
e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è
rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che
recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi
nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c),
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano
immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i
servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo
l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da
ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all’accreditamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai
soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della
programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi
definiti dal Piano nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e),
disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi
sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai
requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al
comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art.
12.
(Figure
professionali sociali)
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri
individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili
professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la
solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al
comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all’articolo 6 del regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, adottato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al
comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i
criteri generali riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e
l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la
equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall’università ai
sensi dell’articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
relative ai profili professionali dell’area socio-sanitaria ad elevata
integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la
solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure
professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le
iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili
delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di
formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art.
13.
(Carta
dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive
degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri
interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei
servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore
di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata
pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono
definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli
utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per
assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e
di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta
dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede
per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L’adozione della carta dei servizi
sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali
costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento.
Capo
III
DISPOSIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
SOCIALE
Art.
14.
(Progetti
individuali per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi
dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa
con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta
dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma
2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in
base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende,
oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona
a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel
rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa
vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta
dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di
dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.
Art.
15.
(Sostegno
domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le
patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti,
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina
annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non
autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare
nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale,
con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità
di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di
popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la
posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori
nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione
della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma
1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità,
realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e
privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la
loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla
presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse
individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività
di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni
destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui
espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti
nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche
eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non
provvedano all’impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi
indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art.
16.
(Valorizzazione
e sostegno delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti
che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e
l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella
valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza
degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni
sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i
progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b),
tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e
la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e
uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di
interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e
altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i
servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il
tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi
della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di
sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra
le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno
domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le
famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici,
psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare
nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose
di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare,
per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti
educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di
famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e
temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che
presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in
alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti
sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito. L’onere
dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’interno del Fondo
nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla
spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe
ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono
determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela
e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili.
Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità
in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette
permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
Art.
17.
(Titoli
per l’acquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su
richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi
sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi
sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle
correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri
1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto
stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano
i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1
nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la
reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Capo
IV
STRUMENTI
PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
18.
(Piano
nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate
ai sensi dell’articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla
spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono
acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e
delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476,
e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di
rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti
delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti
dall’articolo 22;
b) le priorità di intervento
attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con
particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti
delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione e del
lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei
servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, comprese quelle indicate dall’articolo 3, comma 4, e per le azioni
di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,
pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e
servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la
verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in
rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto
costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina
del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto
dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la
determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
all’articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali
per la concessione dei prestiti sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4,
e dei titoli di cui all’articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione
di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per
i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall’articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla
formazione di base e all’aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun
anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall’articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura
demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della
popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione
di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai
minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità
familiari, anche in riferimento all’obbligo scolastico, per l’inserimento
sociale delle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e
psichica, per l’integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il
recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale
predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento
ai costi e all’efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l’ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle
regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei
risultati conseguiti nei servizi sociali con l’utilizzo dei finanziamenti dei
fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni
conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui
al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del
Piano stesso adottano nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell’articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi
dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con
gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le
politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Art.
19.
(Piano
di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti
territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali,
provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4,
per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano
regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le
priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalità organizzative dei
servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati
nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire
l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione
dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà
sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con
l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato
attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi
locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di
auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella
verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando
risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al
comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione
della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e
degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse
vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e
di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo
dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma
2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie,
partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso
l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con
proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali previsto nel piano.
Art.
20.
(Fondo
nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il
Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l’anno
2000, di lire 761.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 922.500 milioni a
decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo
scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a lire 591.500
milioni per l’anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l’estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di
cui all’articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da
assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse
ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel
rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di
finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle
risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le
procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell’allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di
risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a
favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento
dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento
delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano
nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio,
verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato
impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge
abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5,
previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede,
con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui
all’articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei
parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3,
lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l’adempimento delle prestazioni di cui all’articolo 24.
8. A decorrere dall’anno 2002 lo
stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è
determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui
all’articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione
nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie
destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche
sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo
nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non
provvedano all’impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai
sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di
riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le
modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla
riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo di mantenere invariata
nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a
ciascuna regione.
Art.
21.
(Sistema
informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare
una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed
informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione
delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti
europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le
politiche del lavoro e dell’occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di
comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza
Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal
Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in
carica due anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per
le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’ambito dei
sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento
tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in
materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le
province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari
ed appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Nell’ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse
destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro
i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
Capo
V
INTERVENTI,
SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Sezione
I
Disposizioni
generali
Art.
22.
(Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei
diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi
di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle
risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e
di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento
alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la
vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o
incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori
in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e
l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle
responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire
l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in
difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio
1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni,
integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione
delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione, per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo
10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e
disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare,
nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o
di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo
socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo
interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle
persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere
iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184,
27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285,
23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini
di cui all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e
le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori devono
essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2,
le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni
ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo
conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque
l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei
familiari;
b) servizio di pronto intervento
sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e
semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o
diurni a carattere comunitario.
Sezione
II
Misure
di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali
Art.
23.
(Reddito
minimo di inserimento)
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – (Estensione del reddito
minimo di inserimento). – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al
Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull’attuazione della sperimentazione e
sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto
dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le
risorse per l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento
come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche
gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni
sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni".
2. Il reddito minimo di inserimento di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell’ambito di quelle
indicate all’articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Art.
24.
(Delega
al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa
previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità
spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381,
27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18,
e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e
degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli
attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dall’andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti
dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene
inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di
contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni
personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la
valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale
autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a
cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a
seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo,
nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l’indennità di cui al numero
3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale,
a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi
di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai
contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente
nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento
definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e
la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e
sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale
indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore
della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non
deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la
comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non
autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive.
L’indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non
cumulabili:
3.1) indennità per l’autonomia di disabili
gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per
ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dell’indennità di
cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito
minimo di inserimento di cui all’articolo 23;
c) fissazione dei requisiti
psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti
per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso
la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi
competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle
indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio,
fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e
indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti
anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini
di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l’utilizzo di
parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l’assistenza
fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del
reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23, a diretto beneficio
dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle
procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile e alla
concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione
delle competenze, anche prevedendo l’istituzione di uno sportello unico;
revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui
al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap
– International classification of impairments, disabilities and handicaps
(ICIDH), adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione
delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui
al comma 1 sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i
pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
Art.
25.
(Accertamento
della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell’accesso ai servizi
disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del
richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130.
Art.
26.
(Utilizzo
di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1. L’ambito di applicazione dei fondi
integrativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute
dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi
assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a
domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone
anziane e disabili.
Capo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
27.
(Istituzione
della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)
1. È istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare,
anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione
europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e
sull’emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e
nell’opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le
conseguenze, di promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di esclusione
sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed
annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun
anno, riferisce al Parlamento sull’andamento del fenomeno dell’esclusione
sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo
periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed
esperti con qualificata esperienza nel campo dell’analisi e della pratica
sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le
funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del
Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche
amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Per l’adempimento dei propri compiti la
Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione
di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
Art.
28.
(Interventi
urgenti per le situazioni
di povertà estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento
degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che
versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il
Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali,
le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità
sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e
i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione
di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi
per l’accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di
riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la
presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i
requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione
dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i
comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente
articolo sono considerati prioritari.
4. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001
e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Art.
29.
(Disposizioni
sul personale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di
personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche
sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste
dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche
di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al
predetto personale non si applica la disposizione di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni
avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, pari a lire 2 miliardi per l’anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le
politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 20 della presente
legge.
Art.
30.
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
e il comma 45 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle
IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 sono abrogate le
disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962,
n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo
1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.