Decreto
del Presidente della Repubblica 12/10/1993,
n. 572
"Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza"
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.2.1994)
Art.
1
Definizioni
1.
Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con
la denominazione "legge".
- Ai fini
dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a.
a.
si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme
in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica;
b.
b.
si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi
abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di
un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano
interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute
cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;
c.
c.
salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un
rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle
dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente
con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
Il
figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola
ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti
del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli
stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volontà
- la
dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
- atto
di nascita;
- atto
di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene
dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della
sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice
straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene
riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
- certificato
di cittadinanza del genitore.
- La
dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
- atto
di nascita;
- certificato
di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
- documentazione
relativa alla residenza, ove richiesta.
- Ai fini
dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c),
della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
- La
dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
- atto
di nascita;
- documentazione
relativa alla residenza.
Art.
4
Istanze
per l'acquisto della cittadinanza
- L'istanza
prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide,
coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai
documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste
dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
- atto
di nascita;
- estratto
per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano
presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
- certificazione
penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza;
- certificato
di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
- L'istanza
di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro
trenta giorni dalla data della presentazione.
- L'istanza
prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che
vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del
prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e
corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova
in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
- atto
di nascita;
- certificato
di situazione di famiglia;
- certificazione
penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza.
- L'istanza
di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro
trenta giorni dalla data della presentazione.
- E'
facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
- quando
la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la
domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide
richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana
competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li
trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
- le
condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della
legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art.
10 della legge.
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
- L'autorita'
competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza
prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
- L'istanza
di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del
provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
- Ai fini
dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero
degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia
della sentenza stessa.
Art.
7
Notifica
e giuramento
- La notifica del decreto di
conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla
ricezione del decreto medesimo.
- Il giuramento di cui all'art. 10
della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica
all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e http://www.gol.grosseto.it/puam/anusca/normativ/anor_22.html
- 9 9 della legge.
- Il giuramento di cui al comma 2 deve
essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del
comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente per la localita' straniera di residenza, la
quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette
copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato
civile del comune della repubblica competente secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile.
- L'ufficiale dello stato civile
dinanzi al quale e' stato prestato il giuramento, o al quale e' stata
trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione
e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne da' immediata
notizia al ministero dell'interno.
- Trascorsi sei mesi dalla data della
notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se
non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero
dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata
la cittadinanza.
- Il giuramento deve essere preceduto
dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo
assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
- All'estero, la rinuncia alla
cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare
italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. questa la
iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero
dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento
dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto
di nascita.
- In Italia, la rinuncia alla
cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza.
- La dichiarazione di rinuncia deve
essere corredata della seguente documentazione:
- atto di nascita rilasciato dal
comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza
italiana;
- documentazione relativa al possesso
della cittadinanza straniera;
- documentazione relativa alla
residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
- L'intimazione di cui all'art. 12,
comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha
effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
- Perde la cittadinanza, dal giorno
successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha
abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da
uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
- Le dichiarazioni di riacquisto di
cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente
documentazione:
- atto di
nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
- documentazione
da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione
relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di
apolidia;
- certificato
di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
- Agli effetti dell'art. 13, comma 1,
lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica
accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve
essere data al ministero dell'interno.
- Il decreto di inibizione che
impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante
l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e),
dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato
civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
- ai fini dell'applicazione dell'art.
13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al
prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle
generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione
residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
- Ai fini dell'applicazione dell'art.
14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di
chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi
convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o
riacquista la cittadinanza.
- La convivenza deve essere stabile ed
effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
- In applicazione dell'art. 15 della
legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli
4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal
giorno successivo a quello del congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
- Le dichiarazioni per l'elezione,
l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere
corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli
articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a
dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla
legge.
- Qualora le dichiarazioni di cui al
comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle
l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare
competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.
- la rinuncia alla cittadinanza ai
sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge
consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in
applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
- ai fini dell'applicazione dell'art.
23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la
prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia,
essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove
l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata
indicata e non ancora definita la relativa procedura.
Art.
15
Sanzioni
amministrative
- L'autorita' competente ad applicare
la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il
cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano
residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e'
compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi
dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo
art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
- L'ufficiale dello stato civile che
ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla
perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette
copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda
all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la
legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
- L'autorita' competente, ai sensi del
comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta,
nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma
1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della
legge.
- Quando la dichiarazione, con la
documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica
o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad
operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge.
- In ogni altra ipotesi, diversa da
quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione
dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno,
al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o
consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e
della documentazione da questi prodotta.
- L'autorita' diplomatica o consolare,
nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo
comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione
ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi
di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione
dell'esito dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno
nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti;
quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare,
trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato
art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
- L'ufficiale dello stato civile
provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di
cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresi' per la
trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa
l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
- La trasmissione degli atti e delle
comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza
indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite
dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto
della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro
centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
- Ad esclusione delle ipotesi previste
dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione
dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile
ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del
riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte
all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri
di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello
stato civile.
- La certificazione di cittadinanza e'
rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche,in
Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero
dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. non
possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per
presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza
che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza
di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
- Il ministero dell'interno puo'
certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata
della seguente documentazione:
- atto di nascita;
- documentazione relativa alla
residenza in Italia;
- ogni documento idoneo a dimostrare
lo stato di apolide.
- E' facolta' del ministero
dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
- Le dichiarazioni di rinuncia al
riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono
essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non
avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui
all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555,
abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza
previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
- E' abrogato il regio decreto 2
agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Indietro