Legge
18 febbraio 1999, n. 45
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999)
Art.
1.
(Modifiche
al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito
denominato "testo unico sulle tossicodipendenze", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le
parole: ", anche con l'eventuale apporto di esperti,";
b) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un
Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la
solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente.";
c)
al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope";
d) al comma 8, lettera c), dopo
le parole: "risultati conseguiti," sono inserite le seguenti: "in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 è sostituito dal
seguente:
"13. Le campagne
informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica
nonchè attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di
informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10
miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale
da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla
pubblicità delle Amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse
finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonchè a favore di iniziative mirate di
comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.";
f) il comma 14 è abrogato.
2. L'articolo 127 del testo unico sulle
tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - (Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali,
individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti
triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle
dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si
provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle
tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro
consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di
cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono
presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità
del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le
organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente
articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione
delle domande, nonchè la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e
prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con
particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad
inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi
realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti
dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità
del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente
comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi
sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di
informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei
settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di
educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra
amministrazioni centrali e locali.
6. Per
la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5
possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri
devono rispettare le seguenti finalità:
a)
realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purchè
finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti
personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi
sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a
bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la
verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero
dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei
dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto,
responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei
dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione coordinata di
programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a
rete;
h) educazione alla salute.
8. I
progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle
I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai
servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purchè i
dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa
con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano
entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui
al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al
comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei
progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro
per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della
prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione.
All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della
carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni
annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento
del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto".
3. L'articolo 131 del testo unico sulle
tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 131. - (Relazione al
Parlamento). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base
dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli
indirizzi che saranno seguiti nonchè sull'attività relativa alla erogazione
dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione,
riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti".
4. L'articolo 132 del testo unico sulle
tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 132. - (Consulta degli esperti e
degli operatori sociali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli
esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata
professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed
è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in
sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle
decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127".
Art.
2.
(Disposizioni
sul personale)
1. Ai fini della direzione delle attività dei
Servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili,
ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello
istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per
titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato
tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso
tra il 1o gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi
dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza,
e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti
del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle
tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore
settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attività dei
SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti
sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli
riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico
formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in
possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di
dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia
prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per
almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione
d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di
convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero
che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT
per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore
settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del
regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n.
444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito
un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli
stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno
l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni
dalla data del conferimento dell'incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purchè prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.
Art.
3.
(Modifiche
alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997)
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28
marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre
1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n.
26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28
marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n.
26, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilità
assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini,
nell'esercizio finanziario successivo".
Art.
4.
(Disposizioni
finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del
personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle
attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli
albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma è adottato
nel rispetto dei seguenti princìpi:
a)
previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a
carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni
e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti
programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari
al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma
terapeutico e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere
integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e
dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili
professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero e
riabilitazione dalle tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di
avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di
criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che
gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonchè l'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed
educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del
decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine
della rideterminazione dell'organico dei SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di
indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico
sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel
biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e
il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a),
del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unità previsionali
di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base 12.1.3.1,
denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dei progetti
triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente
legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.