Legge n. 53 del
8/03/2000
Sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
(Gazzetta Ufficiale del 13 marzo, n. 60 - Aggiornamento alla Gazzetta Ufficiale
del 17/10/2000)
Capo I - Princìpi generali
1. Finalità.
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei
congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione
dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
2. Campagne informative.
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
Capo II - Congedi parentali,
familiari e formativi
3. Congedi dei genitori.
1. (Aggiunge un comma, dopo il terzo, all’art. 1, L. 30 dicembre 1971, n.
1204).
2. (Sostituisce l’art. 7, L. 30 dicembre 1971, n. 1204).
3. (Aggiunge due commi all’art. 10, L. 30 dicembre 1971, n. 1204).
4. (Sostituisce l’art. 15, L. 30 dicembre 1971, n. 1204).
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei
e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell’articolo 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
4. Congedi per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai
sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio
né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi
di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai
sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei
soggetti di cui al comma 1 (5/a).
4 bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,anche
adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta
legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 miliioni
annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo
dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione
per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980 n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da
entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di
due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo (5/b).
(5/a) In attuazione di quanto
disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.
(5/b) Comma aggiunto dall’art. 80, comma 2, legge 23 dicembre 2000 n. 388.
5. Congedi per la formazione.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco
dell’intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.Tale periodo non è
computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con
la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata
sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4,
comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo
medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque
non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
6. Congedi per la formazione
continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi
di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e
competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione.
L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo. La
formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce
il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di
cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che,
sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario
di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai
lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a
lire 30 miliardi annue, del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a
ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
7. Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
8. Prolungamento dell’età
pensionabile.
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1,
possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per
il pensionamento.
Capo III - Flessibilità di
orario
9. Misure a sostegno della flessibilità di orario.
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’àmbito del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità,
ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con
priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a
dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefìci del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al
comma 1.
Capo IV - Ulteriori disposizioni
a sostegno della maternità e della paternità
10. Sostituzione di lavoratori in astensione.
1. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell’astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del
datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle
suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione
di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con
le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
11. Parti prematuri.
1. (Aggiunge due commi all’art. 4, L. 30 dicembre 1971, n. 1204).
12. Flessibilità dell’astensione obbligatoria.
1. (Aggiunge l’art. 4-bis alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204)
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’elenco dei lavori ai quali non si applicano
le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l’elenco dei lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
13. Astensione dal lavoro del padre lavoratore.
1. (Aggiunge gli artt. 6-bis e 6-ter alla L. 9 dicembre 1977, n. 903)
14. Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri.
1. I benefìci previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia
municipale.
15.Testo unico.
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal
Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2,
disposizioni correttive del testo unico.
16. Statistiche ufficiali sui tempi di vita.
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni
per sesso e per età.
17. Disposizioni diverse.
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di
congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. (Aggiunge un comma all’art. 2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204).
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge
ed in particolare l’articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
18. Disposizioni in materia di recesso.
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione
della direzione provinciale del lavoro.
Capo V - Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104
19. Permessi per l’assistenza a portatori di handicap.
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «permesso mensile» sono inserite le seguenti:
«coperti da contribuzione figurativa»;
b) al comma 5, le parole: «, con lui convivente,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: «può usufruire» è inserita la seguente: «alternativamente».
20. Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap.
1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI - Norme finanziarie
21. Copertura finanziaria.
1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 3
a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298
miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede, quanto a lire 273
miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, concernente il Fondo per l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VII - Tempi delle città
22. Compiti delle regioni.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi
abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo
per fini di solidarietà sociale, secondo i princìpi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell’attuazione dei piani territoriali degli orari di cui
all’articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all’articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia
di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di
gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli
orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei
piani territoriali degli orari.
4. Nell’àmbito delle proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione
del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e
nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura
al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche
dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono secondo le rispettive competenze.
23. Compiti dei comuni.
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite
dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui
all’articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
24. Piano territoriale degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato «piano», realizza
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento
unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla
loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi
ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l’ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano.A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell’elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull’inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro
pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative,
culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è
vincolante per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei
singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
25.Tavolo di concertazione.
1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all’articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo
24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola
impresa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i
rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi
problemi connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere
ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione
territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del
presidente della provincia.
26. Orari della pubblica amministrazione.
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei
cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed
articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari
di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle
procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi
più semplici per l’accesso ai servizi.
27. Banche dei tempi.
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo
dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per
favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per
impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei
tempi».
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività
di promozione, formazione e informazione.
Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che
prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di
singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere
compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali.
28. Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città.
1. Nell’elaborare le linee guida del piano di cui all’articolo 24, il
sindaco prevede misure per l’armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di
gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l’approvazione da parte del
consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l’ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per
l’armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Alla ripartizione delle predette
risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di
bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi
nel piano di cui all’articolo 24 e degli interventi di cui all’articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di
armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per
l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del
Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro.
Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e
della navigazione e dell’ambiente, il presidente della società Ferrovie dello
Stato S.p.a., nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del
volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui
progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7.All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.