pubblicata
nella Gazz. Uff. 17 aprile 1958, n. 93
Articolo 1. Norme generali.
La presente legge si
applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che
prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere
presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.
S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i
sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della
vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia
che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
Articolo
2. Collocamento e avviamento al lavoro.
L'assunzione
del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di
lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova,
l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge
29 aprile 1949, n. 264.
Le
associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza,
debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta
giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.
È
vietata l'attività di mediatorato comunque svolta, anche se autorizzata
anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Articolo
3. Assunzione.
Ai
fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti
personali:
1)
libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
2)
tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato
con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;
3)
carta d'identità o documento equipollente;
4)
tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.
Articolo
4. Lavoratori minorenni.
Il
datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi
rilasciare, da chi esercita la patria potestà una dichiarazione scritta e
vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si
consente al minorenne di convivere presso la famiglia del datore di lavoro.
Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del
minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale
e professionale.
In
caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva
comunicazione a chi esercita la patria potestà.
Articolo
5. Periodo di prova.
I
lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie
(precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di
compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un
periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un
mese.
I
prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri,
balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare,
custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri
lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova,
regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi
consecutivi.
Durante
il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza
obbligo di preavviso o di indennità.
Il
lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta,
s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo
di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Articolo
6. Diritti e doveri.
Il
lavoratore è tenuto a:
-
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli
interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei
datori di lavoro;
-
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
Il
datore di lavoro è tenuto a:
-
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni
stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
-
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e
dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale
del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
-
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di
infezione;
-
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;
-
lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili
ed ai doveri essenziali del suo culto.
Articolo
7. Riposo settimanale.
Il
lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di
regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali
coincidente con la domenica.
Articolo
8. Orario di lavoro e riposi.
Il
lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno
di 8 ore consecutive di riposo notturno.
In
caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo
durante il giorno.
Articolo
9. Giorni festivi.
Sono
considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle
disposizioni di legge.
Nelle
giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza
giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.
Articolo
10. Ferie.
Ai
lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie
annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità
appresso indicate.
La
durata del periodo di ferie non può essere inferiore:
a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici
giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni
consecutivi per anzianità superiore;
b)
per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, a quindici
giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per
anzianità superiore.
Al
lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di
ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un
compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni
provinciali previste all'art. 12.
In
caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che
non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a),
b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al
numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come
mese intero.
Articolo
11. Commissione centrale.
Con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la
Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.
La
Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
o da un suo delegato, ed è composta:
-
da un rappresentante del Ministro per l'interno;
-
da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni
sindacali di categoria;
-
da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in
rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle
famiglie;
- da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato
più rappresentativi,riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Articolo
12. Commissioni provinciali.
In
ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione
provinciale per il personale domestico.
La
Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:
-
da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle
associazioni sindacali di categoria;
-
da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze,
designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;
-
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più
rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;
-
da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
-
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.
Articolo
13. Compiti della Commissione centrale.
La
Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a)
esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla
disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle
Commissioni provinciali;
b)
esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni
adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del
decreto prefettizio di cui all'art. 12;
c)
formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.
Sulle
materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri
stessi.
La
Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta
motivata la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo
14. Compiti delle Commissioni provinciali.
Le
Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
a)
rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le
tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;
b)
stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
La
Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od
anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
Le
deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro
trenta giorni con decreto prefettizio.
Contro
il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata
emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la
Commissione centrale, entro novanta giorni.
Articolo
15. Congedo matrimoniale.
In
caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un
permesso di quindici giorni consecutivi.
Per
tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali,
è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella
in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni
provinciali ai sensi del precedente articolo.
Articolo
16. Preavviso.
Il
rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di
risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:
a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, nei termini di
preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante
norme sull'impiego privato;
b)
per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, in quindici
giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque anni di anzianità;
in trenta giorni per anzianità pari o superiore ai cinque anni.
Nel
caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari
alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
Inoltre
al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del
vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico, sostitutivo, secondo le
tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi
dell'articolo 14.
Il
lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà
necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali, per la
ricerca di un'altra occupazione.
Articolo
17. Indennità di anzianità.
In
caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in
tronco (1), spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente
misura:
a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, l'indennità
predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per
ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio;
b)
per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennità
predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni
anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio (2).
Articolo
18. Indennità in caso di morte del lavoratore.
In
caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata nell'articolo
precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini
entro il 2° grado.
In
mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.
Articolo
19. Tredicesima mensilità.
Per
la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27
dicembre 1953, n. 940.
Articolo
20. Disposizioni transitorie.
L'indennità
di anzianità di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di
licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:
a)
per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianità
mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro;
b)
per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianità
otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro.
Articolo 21. Disposizioni finali.
Per
tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore
le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di
lavoro domestico.
(1)
Con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (Gazz. Uff. 10 maggio 1972, n.
122), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del comma primo dell'art. 17, nella parte in cui esclude il diritto del
prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del
rapporto per licenziamento in tronco.
(2) Con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973 n. 72 (Gazz. Uff. 13 giugno 1973, n. 151) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a) e b) nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando prestazioni siano convenzionalmente dovute. Con successiva sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b, della L. 2 aprile 1958, n. 339, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno