Legge n. 903 del
9/12/1977
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (ANSELMI)
(Gazzetta Ufficiale n. 343 del 17 dicembre 1977)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della
gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo
stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per
mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un
determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello
spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della
prestazione.
Articolo 2
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le
prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle
retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
Articolo 3
E’ vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda
l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella
carriera.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
Articolo 4
Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera
fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di
lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge
prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere
diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore
di lavoro di cui al comma precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che
maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore
della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà
essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono
maturati.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le
disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed
integrazioni, in deroga all’art. 11 della legge stessa.
Articolo 5
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 17 della legge n. 25 del 5 febbraio
1999, al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997.
Articolo 6
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in
affidamento preadottivo, ai sensi dell’art. 314/20 del codice civile, possono
avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento
dell’adozione o dell’affidamento i sei anni di età, dell’astensione
obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi
successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o
affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal
lavoro di cui all’art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno
dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non
abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro
previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.
Articolo 6 bis
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla
nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta
al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,
commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo
2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il
periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino
al compimento di un anno di età del bambino (2).
(2) Articolo aggiunto dall’art. 13 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 6 ter
I periodi di riposo di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (3).
(3) Articolo aggiunto dall’art. 13 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 7
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti
rispettivamente dall’art. 7 e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se
adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del codice civile, in
alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo
padre.
A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una
dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dei
diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell’art. 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la
malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al
comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una
dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti
l’avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori,
compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli
altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative,
anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli
addetti ai servizi domestici e familiari. INC[CCOST 15.07.1991 n. 341 ET] (4)
(4) Articolo abrogato dall’art. 17 della legge. n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 8
Per i riposi di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con
effetto dal 1º gennaio 1978, è dovuta dall’ente assicuratore di malattia,
presso il quale la lavoratrice è assicurata, un’indennità pari all’intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con
gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore.
All’onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di
cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal
fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.
Articolo 9
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni
per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna
lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli
assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per
familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio
convive.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la
norma di cui al comma precedente.
Articolo 10
Alla lettera b) dell’art. 205 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
le parole «loro mogli e figli» sono sostituite con le parole «loro coniuge e
figli».
Articolo 11
Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni
per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la
moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della
pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello
Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di
fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro
esclusi od esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
Articolo 12
Le prestazioni al superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse
condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice
deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 13
L’ultimo comma dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso».
Articolo 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa
familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi
statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Articolo 15
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per
sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto
il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all’autore del
comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle
parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice
di procedura civile.
L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell’art. 650 del codice
penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si
applicano le norme previste in materia di sospensione dell’atto dell’art.
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 16
L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e
terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda da L.
200.000 a L. 1.000.000.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni (5).
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano
le penalità previste dall’art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
(5) Comma così sostituito dall’art. 26,D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,
riportato al n.A/CVII.
Articolo 17
Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente
legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di
lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori
entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge
30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 18
Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge. ] (6)
(6) Articolo abrogato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 196 del 23
maggio 2000
Articolo 19
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della
presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e
gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di
lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che
siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.