LEGGE 25
gennaio 1990, n. 8
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante
disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la
seguente legge:
Articolo 1.
1. Il decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e
sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111,
dell’articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e dei decreto-legge
29 maggio 1989, n. 199, 28 luglio 1989, n. 265, e 25 settembre 1989, n. 329.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
All’articolo 1:
al comma 6, dopo la parola: “provvede”
sono inserite le seguenti: “, previo parere della Commissione unica del
farmaco,”;
al comma 7, dopo le parole: “commi 5 e
6” sono inserite le seguenti: “del presente articolo”.
Dopo l’articolo 6 è inserito il
seguente:
“Art. 6-bis (Modifiche all’articolo 3
del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291). - 1. Le commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione
generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all’articolo 105
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l’articolo 3
del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all’esame delle domande per il
riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di
benefici diversi da quelli della pensione, dell’assegno o delle indennità
d’invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari
continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non
saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità
indicate dall’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del
1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a
quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del
Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti
alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il
verbale di visita redatto dall’unità sanitaria locale e da questa trasmesso
all’interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l’assegno
o l’indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la
procedura prescritta dal predetto articolo 3.
2. Il numero complessivo massimo di
sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in
cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità
per la Commissione medica superiore e d’invalidità civile è aumentato,
rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.
3. Alle esigenze di personale delle
segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico
del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del
Ministro del tesoro, mediante comando presso l’Amministrazione periferica del
tesoro, per l’assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità
sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza
e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge
26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173.
Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale
dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei
posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.
4. Per accelerare lo smaltimento della
giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l’invalidità
civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche
periferiche, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste
direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui
all’articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente
disposizioni in materia di pubblico impiego.
5. Gli assessori regionali alla sanità,
su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a
cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con
preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l’attività ora
demandata a tali commissioni.
6. Le commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all’entità del
carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute
ciascuna dal presidente o dall’ufficiale più elevato in grado o più anziano
oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni
decidono con l’intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il
sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell’invalido.
Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli
enti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono
designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per
ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia
impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto,
dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.
7. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell’anno 1990 ed in lire
15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1990 con utilizzo dell’accantonamento ‘Snellimento
delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio”.