Legge 28
marzo 1968, n. 406
Norme per la
concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti
dall’Opera nazionale ciechi civili.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla
pensione non riversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è
corrisposta dall’Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della
pensione stessa, un’indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000
mensili.
L’indennità di cui al comma precedente
è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento
pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti
pubblici in misura pari o superiore all’ammontare della pensione a carico del
fondo sociale (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
15 marzo 1993, n. 88, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui non prevede la corresponsione
dell’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni 18
assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili.
Articolo 2
Nei confronti dei ciechi assoluti che alla
data del 1º gennaio 1968 sono titolari della pensione non riversibile,
l’indennità di accompagnamento decorre da tale data.
La stessa decorrenza è stabilita per i
ciechi assoluti che ottengono la pensione non riversibile dopo il 1º gennaio
1968 con effetto da data anteriore.
In tutti gli altri casi, l’indennità di
accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non
riversibile, a norma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Articolo 3
L’indennità di accompagnamento è
concessa con provvedimento del presidente dell’Opera nazionale per i ciechi
civili.
A tali fini, l’interessato deve produrre
all’opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di
residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal
secondo comma dell’art. 1 della presente legge ed il relativo importo.
Per le concessioni disposte, l’opera ha
facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni per il godimento dell’indennità.
Articolo 4
All’onere di lire 2.500.000.000
derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l’anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(in Gazzetta Ufficiale, 17 aprile, n. 98).