Legge n. 1204 del
30/12/1971
Tutela delle lavoratrici madri.
(Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio, n. 14)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle provincie,
dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se
socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui
agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme
del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 e al comma 2
dell’articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell’articolo 7 e dal
comma 2 dell’articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino (1).
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
(1) Comma inserito dall’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 2
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall’art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età
del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica
nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale
30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma
della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto
il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell’attività
lavorativa stagionale e, semprechè non si trovino in periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice
non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività
dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso
abbia autonomia funzionale.
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall’articolo 4
della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all’inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti (2).
(2) Comma aggiunto dall’art. 17 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 3
É vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente
legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla
tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.
568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l’ispettorato del
lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Si applicano le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.
Articolo 4
É vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria dopo il parto (3).
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto (3).
(3) Comma aggiunto dall’art. 11 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 4 bis
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro (4).
(4) Articolo aggiunto dall’art. 12 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Articolo 5
L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o
più periodi, la cui durata sarà determinata dall’ispettorato stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il
disposto del precedente art. 3.
Articolo 6
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5
della presente legge devono essere computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
Articolo 7
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni
dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’àmbito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui all’articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1
è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di
età compresa fra tre e otto anni, in quest’ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del
genitore.
I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.Ai fini della fruizione del
congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo (5).
(5) Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo
2000
Articolo 8
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo
non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza
facoltativa di cui all’art. 7 della presente legge.
Articolo 9
Alle lavoratrici spetta l’assistenza di parto da parte dell’istituto presso
il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresì, l’assistenza ospedaliera anche nei casi di
parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche
gratuite a cura dell’istituto presso il quale sono assicurate.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei
lavoratori aventi diritto all’assistenza sanitaria.
Articolo 10
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno, e in tal caso non comportano il
diritto ad uscire dall’azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della
camera di allattamento o dell’asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento
dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell’articolo 15
(4/f).
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre (6).
(6) Comma aggiunto dall’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000.Vedi,
anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 3.
Articolo 11
In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell’art. 1,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato e con l’osservanza delle norme della legge
stessa.
Articolo 12
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è
previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
Articolo 13
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui
all’art. 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi
domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti pubblici
si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le
disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.
Articolo 14
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente
precedente e seguente il parto, l’astensione delle lavoratrici mezzadre e
colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare
l’assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà
tra mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per
tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto
previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che
verrà erogata dall’INAM in misura pari all’80 per cento del reddito medio
giornaliero colonico.Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni
due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione
della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui
all’art. 9 della presente legge.
Articolo 15
Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Per i periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell’ottavo anno
di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a
2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo
il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i
criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all’articolo 7,
comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell’ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi
criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall’ente assicuratore della malattia presso
il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa (7).
(7) Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo
2000.Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso art. 3.
Articolo 16
Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste
nell’articolo precedente, per retribuzione s’intende la retribuzione media
globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l’indennità di cui al
secondo comma dell’articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità
eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati
agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s’intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto
ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o
per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario
medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto
di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana,
un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un
orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si
ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali
contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si
intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l’astensione.
Articolo 17
L’indennità di cui al primo comma dell’art. 15 è corrisposta anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’art. 2, lettere b) e
c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti
dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero
disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità
di cui al primo comma dell’art. 15 purché tra l’inizio della sospensione,
dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano
decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si
tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali.
Qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all’inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento
dell’indennità di disoccupazione, essa ha diritto all’indennità
giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma
che non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché
nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non
soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’astensione
obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto
periodo, risultino a suo favore ai fini dell’assicurazione di malattia 26
contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo
60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio
dell’astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto,
in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.
Articolo 18
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 della
presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell’INAM,
l’indennità giornaliera di cui al precedente art. 15 in misura pari all’80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che
occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei
salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell’industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell’indennità di cui al primo comma del presente articolo
è subordinata alla condizione che, all’inizio della astensione obbligatoria,
la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Articolo 19
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l’indennità di
maternità di cui all’art. 15 ed il relativo finanziamento sono regolati
secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi
dell’art. 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato
indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del
titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici
domestiche.
Articolo 20
L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella
procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto
disposto dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio
1953, n. 568.
Articolo 21
Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e
secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono
l’assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti
predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell’industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di
donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e
di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna
e compartecipanti per il settore dell’agricoltura.
Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei
contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n.
2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi
predetti.
A partire dal 1º gennaio 1973 è dovuto all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni
da parte della Cassa unica assegni familiari.
Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120
settimanali.
Per i giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo
0,15 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento
della retribuzione. Per i lavoratori iscritti all’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura è dovuto un contributo pari
allo 0,50 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari
allo 0,53 per cento della retribuzione.
Tale contributo non è dovuto per il personale addetto alle autolinee
extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto
della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a
carico dei datori di lavoro dell’art. 2, n. 2), dei rispettivi statuti è
comprensivo dell’onere derivante dalla erogazione del trattamento economico
per le lavoratrici madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate
saranno devolute, nell’ambito di ciascun istituto, ente o cassa,
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle
trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo
medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura
dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in
relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Articolo 22
L’assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e
per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall’INPS, è
trasferita con i relativi avanzi di gestione all’INAM.
(Articoli da 23 a 27 abrogati dall’art. 9 della legge n. 546 del 29 dicembre 1986)
Articolo 28
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.
4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all’art. 1 della
presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all’istituto
erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato,
nonostante qualsiasi errore di previsione.
Articolo 29
Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione della presente legge sono
esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Articolo 30
La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso l’ispettorato del lavoro.
Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli
ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell’istituto presso il quale
la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto
previsto dai commi successivi.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al
precedente comma, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di
accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla
lavoratrice interessata.
I medici dell’ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.
Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo
comma dell’art. 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di
libera scelta della lavoratrice.
L’astensione dal lavoro di cui all’art. 5, lettera a), della presente legge
è disposta dall’ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il
quale l’ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari
o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o
di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso
il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell’istanza della lavoratrice.
L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’art. 5 della
presente legge è disposta dall’ispettorato del lavoro, oltreché su istanza
della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo
all’astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo
comma dell’art. 3 della presente legge, è disposto dall’ispettorato del
lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice. Fino
all’emanazione del primo decreto ministeriale di cui all’ultimo comma
dell’art. 4 della presente legge, l’anticipazione dell’astensione
obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell’articolo sopracitato è
disposta dall’ispettorato del lavoro.
I provvedimenti dell’ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai
commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.
Articolo 31
L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e
terzo comma, 4 e 5 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 2 è punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 10 e il rifiuto,
l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui all’art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative
previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è
l’ispettorato del lavoro (8).
(8) Così sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 566 del 9
settembre 1994, riportato al n. E/XXXII.
Articolo 32
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme
regolamentari per l’applicazione della presente legge.
Articolo 33
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in
contrasto con le norme della presente legge.
Articolo 34
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950,
n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai
sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido
aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L’ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può
autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido
aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle
lavoratrici occupate nell’azienda ed all’attuazione del piano quinquennale
per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.
Articolo 35
La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo
quanto previsto dal successivo comma.
Alle lavoratrici che al momento dell’entrata in vigore della presente legge
sono assenti dal lavoro ai sensi dell’art. 5, lettera a), della legge 26
agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino
all’esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.