LEGGE 5
febbraio 1992, n. 104
Legge - quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la
seguente legge:
Art. 1.
Finalità.
1. La Repubblica: a) garantisce il pieno
rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della
persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento
della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2.
Principi generali.
1. La presente legge detta i principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell’handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5.
Principi generali per i diritti della
persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti,
la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale
sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a) sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private,
in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c)
garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche
attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e
di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella
scelta e nell’attuazione degli interventi socio- sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le
potenziali capacità; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in
tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per
ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il
decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla
base degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche
attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è
colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il
superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la
diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle
competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a)
l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b)
l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro; c) l’individuazione e la
rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che
possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; d) i
servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; e) il controllo periodico
della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; f)
l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g)
nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il
tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali
atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta la
popolazione neonatale; h) un’attività di prevenzione permanente che tuteli i
bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare
l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con
controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il
sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; i) gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la
nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di
lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi
atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della
persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni
sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli
interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la
riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici
necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e
corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e
all’estero.
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale.
1. L’inserimento e l’integrazione
sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di
carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a
sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell’autonomia personale; c) interventi diretti
ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il
diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata,
con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi,
a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle
attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e
sociali; f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici; h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i)
organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un
ambiente di vita adeguato; l) istituzione o adattamento di centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo
scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le
cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione
lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con
l’azione della scuola.
Art. 9.
Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può
essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme
di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è
integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di: a) coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente, che ne facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai
diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c)
organizzazioni di volontariato. 3. Il personale indicato alle lettere a), b), c)
del comma 2 deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla
lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall’articolo 2, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10.
Interventi a favore di persone con
handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o
con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei
soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e
le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 sono
realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di
cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono
contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla
congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione
e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3
del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di
cui all’articolo 38.
5. Per la collocazione topografica,
l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L’approvazione dei progetti edilizi
presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con
vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile
per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.
Art. 11.
Soggiorno all’estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le
deroghe di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3
novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con
il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il
Ministero della sanità di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all’educazione e
all’istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato
è garantito l’inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto
all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L’esercizio del diritto
all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè di
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come
persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone
in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione
del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza
esercitata dall’ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti
all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantire l’educazione e l’istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della
frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l’ultilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Art. 13.
Integrazione scolastica.
1. L’integrazione scolastica della
persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione
da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona
sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l’attribuzione, con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle
università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non
udenti. e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di
fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi
di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per
le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti
di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1,
nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis
dell’articolo 16.
Art. 14.
Modalità di attuazione
dell’integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per
l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all’attivazione di
forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado; b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programamzione scolastica
individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con
deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base
alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo
4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si
riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per
l’attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea,
insegnamenti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all’attività didattica di sostegno,
nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione
dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alla scuola
di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni,
al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno
di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15.
Gruppi di lavoro per l’integrazione
scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della
pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di
studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1
hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e
l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al
presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove
d’esame.
1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria
di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento
di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato
previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per
il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della
materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13,
comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici
in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le università, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.
Art. 17.
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica
nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell’orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l’iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale
tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata
che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale
sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i
corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all’addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti
di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i
corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini
della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in
favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota
del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’istituzione e la
tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo
di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono: a) avere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell’albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. L’iscrizione all’albo di cui al
comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui
all’articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con
proprie leggi: a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di
lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.
Art. 19.
Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio.
1. In attesa dell’entrata in vigore
della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d’esame nei concorsi pubblici e
per l’abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le
prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al
concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato
specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21.
Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato.
1. Ai fini dell’assunzione al lavoro
pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio.
di attività sportive, turistiche e
ricreative 1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di
comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque,
nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da
uno a sei mesi.
Art. 24.
Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei
progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi
restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del
progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione
competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di
destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione
dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono
puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l’edilizia
residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20,
della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia
utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma
21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell’ambito della complessiva somma
che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2
per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge
n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla
comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All’atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di
persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26.
Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità
con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali
per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I
piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all’1 per
cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’Ente ferrovie dello
Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti
all’Ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della
verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di
trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27.
Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le
unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “, titolari di patente
F” e dopo le parole: “capacità motorie,” sono aggiunte le seguenti:
“anche prodotti in serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: “2-bis. Il beneficio
della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di
cui al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede
al versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata e
l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
4. Il Comitato tecnico di cui
all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del
Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge. 5. Le unità sanitarie
locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad
erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 42.
Art. 28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo,
è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29.
Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio
del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di
accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge
15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in
cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il
diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30.
Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei
programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata,
prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei
cittadini interessati.
Art. 31.
Riserva di alloggi.
1. All’articolo 3, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: “r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi
case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie”.
2. Comma abrogato dalla Legge 30 aprile
1999, n. 136.
3. Comma abrogato dalla Legge 30 aprile
1999, n. 136
4. Comma abrogato dalla Legge 30 aprile
1999, n. 136
Art. 32.
Articolo abrogato dal
D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla Legge n. 473/94
Art. 33. Agevolazioni
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151
2. I soggetti di cui al comma 1 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo
anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente
o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che
si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del
1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai
commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravità.
Art. 34.
Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità
da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà
delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35.
Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario,
pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore,
si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e
628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di
cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla
legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati
di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore
civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il
Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela
della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti
giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della
pena.
Art. 38.
Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla
presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi
scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi
o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo controllo
dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativo- formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere sentite
le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio:
a) a definire l’organizzazione dei
servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per
l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di
programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità
di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato
nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni
con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché
la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento
nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del
controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di
cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione
di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18,
comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale
analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio
anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di
sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi
di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto
dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale
delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di
garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di
una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona,
gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti
che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia.
Art. 40.
Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le
leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali
e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui
all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e
l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti,
da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
Art. 41.
Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali
coordina l’attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare
gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell’attuazione della
legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo
contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate
sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affar sociali. Il
concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia.
3. Per favorire l’assolvimento dei
compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale per le politiche dell’handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro
per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell’interno, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del
Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre
volte l’anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri
del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di: a) tre
assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
provincie autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 4/8; b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante
degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali; c) cinque esperti
scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (1)
7. Il Comitato si avvale dei sistemi
informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali,
entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché
da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
(1) La Corte costituzionale con la
sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 ha dichiarato il sesto comma del presente
articolo, costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui, con riguardo
alla lettera a), prevede che il Comitato “si avvale di”, anziché “è
composto da” ”.
Art. 41-bis.
Conferenza nazionale sulle politiche
dell’handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull’handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell’handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato
sociale che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e della
integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali
correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter.
Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale
promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi
previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 42.
Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l’integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore
dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell’handicap di cui
all’articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti.
3. A partire dal terzo anno di
applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al
comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui
all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla
presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del
personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. È autorizzata la spesa di lire 120
miliardi per l’anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: a) lire 2 miliardi e
300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui all’articolo 4; b)
lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei
casi previsti dall’articolo 11; c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei
servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all’articolo 12; d) lire 8
miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b); e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b); f) lire 1 miliardo e 600 milioni per
l’attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle
università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d); g) lire 4 miliardi
per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
e); h) lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993
per l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall’articolo 13, comma 4; i) lire 4 miliardi e 538
milioni per la formazione del personale docente prevista dall’articolo 14; l)
lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all’articolo 15; m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l’accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all’articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1; o) lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano,
previste dall’articolo 33; p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento
del Comitato e della commissione di cui all’articolo 41; q) lire 42 miliardi e
512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire
dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l’integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1992 e a lire 150
miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1922,
all’uopo utilizzando l’accantonamento “Provvedimenti in favore di
portatori di handicap”.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43.
Abrogazioni
1. L’articolo 230 del testo unico
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi
secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.