( Circolare INPS 14.11.2002 n° 169 )
INPS
CIRCOLARE N. 169 del 14.11.2002
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2002 n. 189 e DL. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9
ottobre 2002 n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari. Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n° 52 del 25 ottobre 2002.
SOMMARIO:
Premessa.; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 52 del
25 ottobre 2002.
Premessa.
Con circolare n° 161 del 25 ottobre 2002 l’Istituto ha fornito, tra
l’altro, le disposizioni attuative per la legalizzazione dei lavoratori
extracomunitari del settore agricolo e precisato le istruzioni alle quali devono
attenersi le aziende, le quali entro la data dell’11 novembre 2002, sono
tenute agli adempimenti previsti dalla Legge 28 novembre 1996 n. 608 in merito
alla presentazione della Denuncia Aziendale e del Registro d’impresa.
Si ricorda che la dichiarazione trimestrale, redatta sul modello DMAG UNICO,
relativa alle giornate ed ai lavoratori legalizzati per il periodo dal 10
settembre al 30 settembre 2002, dovrà essere presentata entro il 25 gennaio
2003 per i modelli cartacei ed entro il 25 febbraio 2003 nell’ipotesi di
trasmissione telematica.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n° 52 del 25 febbraio 2002.
Considerata la pecularietà dei contratti del settore agricolo il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con circolare n.
52/2002 ulteriori precisazioni in relazione ai contratti di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato che, ad ogni buon fine, vengono di seguito
riportate nella versione integrale:
“ 1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la
circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda, l’applicazione al settore
agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone,
considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto
previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la
possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002
– 10 settembre 2003 ) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue
pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di
occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.”
Ne consegue che i contratti stipulati in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare degli operai extracomunitari a tempo indeterminato e a tempo
determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002 – 10 settembre 2003)
sono da considerarsi validi se stipulati per un numero di giornate non inferiori
a 160 e con garanzia occupazionale mensile non inferiore a 10 giornate.