GAZZETTA UFFICIALE N. 268 del 15 NOVEMBRE 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori

extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale

delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello

Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio

2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione

del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio

dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,

nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di

ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non e' stato

emanato;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica

dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,

emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con

decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,

rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9

aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001,

n. 113;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini

stranieri non comunitari;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve

tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del

lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il

triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di

disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero

dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti

nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del

testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali

turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi,

richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo

determinato e stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono

lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,

provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,

professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189,

colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture

sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27

del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della

programmazione dei flussi;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30

luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di

"lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori

fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi

non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,

costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari

contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina

ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine

italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di

un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di

origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il

mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente

individuati;

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso

dell'anno 2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al

lavoro;

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio

2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000

ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini

stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di

quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del

presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia

nazionale;

liberi professionisti;

collaboratori coordinati e continuativi;

soci e amministratori di societa' non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione

professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di

permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno

per lavoro autonomo.

Art. 2.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non

comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli

provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente

decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota

massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27

comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro

autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei

genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti

in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,

costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori

stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Art. 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di

Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in

materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come

di seguito ripartite:

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500 cittadini nigeriani;

500 cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.

Art. 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro

stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero

entro una quota massima di 4.000 persone.

Roma, 15 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002,

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 12, foglio n. 149

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