DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 15 ottobre 2002
Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto,
in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo
25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,
come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002,
n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione
del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Visto
che il decreto di programmazione annuale dei flussi di
ingresso
di lavoratori extracomunitari per il 2002 non e' stato
emanato;
Visto
il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato,
a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto
del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti
i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,
rispettivamente
in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9
aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001,
n.
113;
Considerato
che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
17
maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini
stranieri
non comunitari;
Considerato
che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tener
conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro
e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio
2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione
a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle
liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo
unico;
Tenuto
conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero,
agricolo, dell'edilizia e dei servizi,
richiedono
manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato
e stagionale;
Tenuto
conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono
lavoratori
stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;
Tenuto
conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti
dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali
e della ricerca;
Considerato
che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
colloca
gli infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie
pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27
del
testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della
programmazione
dei flussi;
Considerato
che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30
luglio
2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
"lavoratori
di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino
al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non
comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
contenente
le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";
Considerato
che la situazione economica e politica dell'Argentina
ha
posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine
italiana;
Ritenuto
che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine
o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento
di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerati
i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso
dell'anno
2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
Visti
e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio
2002
e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000
ingressi
per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;
Decreta:
Art.
1.
1.
Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
autonomo
entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini
stranieri
non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di
quelli
provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del
presente
decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale;
liberi
professionisti;
collaboratori
coordinati e continuativi;
soci
e amministratori di societa' non cooperative;
artisti
di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale
ingaggiati da enti pubblici e privati.
2.
All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di
permessi
di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno
per
lavoro autonomo.
Art.
2.
1.
Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato
altamente qualificato, i cittadini stranieri non
comunitari
residenti all'estero, con l'esclusione di quelli
provenienti
dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente
decreto,
appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota
massima
di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27
comma
1 del decreto legislativo n. 286/1998.
Art.
3.
1.
Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro
autonomo,
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in
Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in
Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi,
entro una quota massima di 4.000 persone.
Art.
4.
1.
Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di
Paesi
che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in
materia
migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come
di
seguito ripartite:
3.000
cittadini albanesi;
2.000
cittadini tunisini;
2.000
cittadini marocchini;
1.000
cittadini egiziani;
500
cittadini nigeriani;
500
cittadini moldavi;
1.000
cittadini srilankesi.
Art.
5.
1.
Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
stagionale
i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero
entro
una quota massima di 4.000 persone.
Roma,
15 ottobre 2002
p.
Il Presidente: Letta
Registrato
alla Corte dei conti il 4 novembre 2002,
Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro
n. 12, foglio n. 149