Statuto Fondo Pensione Nazionale Complementare

 per i destinatari del D.Lgs.n.565/96

Titolo 1°: Costituzione e scopo

Articolo 1 - "Denominazione e forma giuridica del Fondo Pensione"
Articolo 2 - "Fonte istitutiva"
Articolo 3 - "Sede e durata"
Articolo 4 - "Scopo"

Titolo 2°: Associati

Articolo 5 - "Destinatari e requisiti di partecipazione"
Articolo 6 - "Strumenti di informazione e modalità per l'adesione al fondo"

Titolo 3°: Organi sociali

Articolo 7 - "Organi"
Articolo 8 - "Assemblea e sue attribuzioni"
Articolo 9 - "Convocazione dell'Assemblea"
Articolo 10 -"Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni"
Articolo 11 -"Consiglio di Amministrazione"
Articolo 12 -"Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 13 -"Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 14 -"Cessazione, decadenza e sostituzione degli Amministratori"
Articolo 15 -"Presidente del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 16 -"Collegio dei Revisori Contabili"

Titolo 4°: Prestazioni

Articolo 17 -"Regime della forma pensionistica"
Articolo 18 -"Beneficiari e prestazioni"
Articolo 19 -"Erogazione delle rendite"
Articolo 20 -"Prestazioni per invalidità, premorienza ed altri rischi connessi con la vita umana"
Articolo 21 -"Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, trasferimento, riscatto e anticipazioni della posizione individuale"

Titolo 5°: Contribuzioni e spese

Articolo 22 -"Contribuzione"
Articolo 23 -"Regime delle spese"

Titolo 6 °: Gestione del patrimonio

Articolo 24 - "Politiche di investimento e criteri generali per la scelta dei gestori"
Articolo 25 -"Banca Depositaria e criteri generali per la scelta"
Articolo 26 -"Gestore Amministrativo e criteri generali per la scelta"
Articolo 27 -"Conflitti di interesse"

Titolo 7 °: Sistema di contabilità e trasparenza

Articolo 28 -"Sistema di contabilità, trasparenza, bilancio e criteri di informazione periodica"

Titolo 8 °: Norme finali

Articolo 29 -"Modifiche statutarie"
Articolo 30 -"Scioglimento"
Articolo 31 -"Norme di rinvio"
Articolo 32 -"Controversie

        Titolo 1°: Costituzione e scopo

Articolo 1 - "Denominazione e forma giuridica del Fondo Pensione Complementare Famiglia " 

1. Il presente Statuto è allegato all’Atto Costitutivo del "Fondo Pensione Nazionale Complementare per i Destinatari del D.Lgs. n. 565 del 16 settembre 1996" (di seguito denominato per brevità "Fondo Pensione Complementare Famiglia"). Tale fondo pensione è costituito come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile l993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

              Articolo 2 - "Fonte istitutiva"

1. In data 17 febbraio 2000 la Federcasalinghe, in qualità di Associazione di rilievo nazionale rappresentativa dei Destinatari del D.Lgs. 565/96 ha promosso un accordo tra tali Destinatari per l’istituzione di un fondo pensione nazionale complementare di categoria.

Tale accordo, formalizzato in data ________ mediante la costituzione del Fondo Pensione Complementare Famiglia, costituisce, assieme alla delibera di promozione dell’Accordo stesso, la Fonte Istitutiva del Fondo Pensione Complementare Famiglia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-ter) del Decreto Legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato per brevità "D.Lgs. 124/93").

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia è tenuto a trasmettere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata per brevità "Commissione di vigilanza") ogni variazione o innovazione della Fonte Istitutiva, allegando inoltre una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa.

3. Laddove la variazione della Fonte Istitutiva comporti anche modifiche dello statuto, dette modifiche, perfezionate sulla base delle procedure previste dallo statuto, sono soggette all'approvazione di cui all'Art. 17 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 124/93.

                  Articolo 3 - "Sede e durata"

1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia ha sede in Roma in via dei Cappuccini, 6.

2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia può altresì dotarsi di sedi secondarie ed uffici nel rispetto della normativa vigente applicabile.

3. La durata del Fondo Pensione Complementare Famiglia è stabilita a tempo indeterminato.

                            Articolo 4 - "Scopo"

1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia ha lo scopo esclusivo di erogare a favore dei soci aventi diritto, senza finalità di lucro ed ai sensi del D.Lgs. 124/93, trattamenti pensionistici anche in forma complementare del trattamento INPS di cui al D.Lgs. n. 565/96.

2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia persegue il proprio scopo previo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza e previo ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministro del lavoro

                         Titolo 2°: Associati

   Articolo 5 - "Destinatari e requisiti di partecipazione"

 1. Possono associarsi al Fondo Pensione Complementare Famiglia i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. Possono altresì iscriversi i soggetti che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

2. Conservano la qualità di soci coloro che percepiscono il trattamento pensionistico a carico del Fondo.

Articolo 6 -"Strumenti di informazione e modalità per l'adesione al fondo" 

1. Il rapporto tra il Fondo Pensione Complementare Famiglia e i soci è connotato da criteri di massima trasparenza e informazione sull'andamento amministrativo e finanziario del Fondo Pensione Complementare Famiglia.

2. L'iscrizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Le iscrizioni hanno luogo mediante sottoscrizione della domanda di adesione su apposito modulo, previa consegna della scheda informativa, preventivamente approvata dalla Commissione di vigilanza, dello Statuto e delle Fonti Istitutive.

3. La raccolta delle adesioni si realizza presso tutte le sedi della Federcasalinghe presenti sull’intero territorio nazionale.

4. Durante la fase di avvio del Fondo Pensione Complementare Famiglia le adesioni possono anche essere raccolte in altre sedi presso le quali siano convocate iniziative di promozione del fondo stesso da parte dei soggetti promotori.

5. La domanda di adesione deve pervenire al Fondo Pensione Complementare Famiglia accompagnata dalla attestazione dell'avvenuto versamento della quota "una tantum" di iscrizione.

6. L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione e della allegata quietanza di pagamento.

               Titolo 3°: Organi sociali

                    Articolo 7 - "Organi"

  1. Gli organi del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono:
  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  4. il Collegio dei Revisori Contabili.

        Articolo 8 – "Assemblea e sue attribuzioni"

  1. L'Assemblea è composta da un numero di delegati pari a 25 membri, eletti secondo le modalità previste dall’allegato Regolamento Elettorale, che forma parte integrante delle presenti disposizioni statutarie. Qualora nel corso del mandato un delegato dovesse cessare dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione nominando delegato il primo candidato della lista dei non eletti predisposta, al termine delle elezioni, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Elettorale.
  2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria
  3. L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni
  1. approva il bilancio e le relative relazioni del Fondo Pensione Complementare Famiglia;
  2. elegge il Consiglio di Amministrazione, stabilendone, nei limiti previsti dal successivo Art. 11, il numero dei componenti
  3. elegge i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Contabili del Fondo Pensione Complementare Famiglia. Designa fra i membri effettivi il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili
  4. revoca gli Amministratori
  5. decide l’esclusione dei soci
  6. decide l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Revisori Contabili
  7. determina l’eventuale compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e quello dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili
  8. delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché sulle altre materie attinenti alla gestione del Fondo Pensione Complementare Famiglia riservati alla sua competenza, nella piena osservanza della previsione di cui alla normativa vigente
  1. L'Assemblea straordinaria delibera
  1. sulle modifiche dello statuto
  2. sullo scioglimento del Fondo Pensione, Complementare Famiglia nonché sulle modalità di liquidazione del patrimonio

            Articolo 9 - "Convocazione dell'Assemblea

  1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e delle relative relazioni del Fondo Pensione Complementare Famiglia
  2. E' inoltre convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  3. La convocazione deve essere effettuata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché l'eventuale data, ora e luogo per la seconda convocazione
  4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate mediante lettera raccomandata da inviare a tutti i delegati
  5. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione via fax o telegramma da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, contenente in ogni caso l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché l'eventuale data, ora e luogo per la seconda convocazione
  6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un delegato nominato dall'Assemblea
  7. L'Assemblea nomina altresì un delegato con funzioni di Segretario
  8. Articolo 10 - "Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni"

  9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti
  10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei delegati
  11. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono assunte alla presenza di un notaio che redige il verbale relativo
  12. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione. La delega di rappresentanza deve essere conferita per assemblee singole con effetto anche per eventuali aggiornamenti o seconda convocazione. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, e non può essere conferita agli Amministratori. Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza

             Articolo 11 - "Consiglio di Amministrazione"

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea che può elevare il numero dei componenti fino ad un massimo di sette. In aggiunta a tali membri l’Assemblea nomina anche due amministratori supplenti
  2. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante presentazione di liste composte da un numero di candidati pari a quello degli amministratori, effettivi e supplenti, che debbono essere eletti. Nell’ambito delle liste sono specificati i candidati destinati al ruolo di amministratore effettivo e a quello di amministratore supplente
  3. Ciascun delegato in Assemblea può sottoscrivere e votare un’unica lista. I candidati della lista che ricevono il maggior numero di preferenze costituiscono il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia. In caso di parità di preferenze prevale la lista che è stata presentata per prima
  4. E' facoltà dell'Assemblea nominare amministratori che non siano iscritti al Fondo Pensione Complementare Famiglia
  5. La carica di amministratore è incompatibile con quella di delegato in Assemblea. L’eventuale delegato eletto nel Consiglio di Amministrazione decade quindi dalla carica posseduta in Assemble
  6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni e non possono essere rieletti per più di 2 (due) volte consecutive. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente
  7. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dai decreti ministeriali, e in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'Art. 2382 cod. civ. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle lett. a) o b) del comma 2 dell'Art. 4 del Decreto del Ministero del lavoro n. 211 del 14/01/97. Costituisce altresì presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità prevista dall'Art. 8, comma 8, del Decreto del Ministero del Tesoro 703/                   
  8. Articolo 12 - "Attribuzioni del Consiglio di  Amministrazione" 

  9. Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti concernenti la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione Complementare Famiglia, in particolare provvede a
  1. scegliere i soggetti gestori, individuare la banca depositaria delle risorse del Fondo Pensione Complementare Famiglia e definire le compagnie di assicurazione incaricate all’erogazione delle rendite vitalizie e alla copertura dei rischi connessi con la vita umana, in conformità alla normativa vigente, nonché approvare e stipulare le relative convenzioni
  2. definire i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo Pensione Complementare Famiglia, curare l'esecuzione degli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'Art. 17, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 124/93
  3. decidere in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa, adottare misure di informazione periodica e di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, in conformità ai criteri emanati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'Art. 17, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 124/93
  4. verificare l'esecuzione delle convenzioni stesse, decidendo eventuali modifiche di linee d'indirizzo della gestione, l'esercizio dei diritti di voto, il controllo sull'attività di gestione e il confronto con gli obiettivi prefissati o quant'altro inerisca una corretta ed efficiente gestione del Fondo Pensione Complementare Famiglia
  5. segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione Complementare Famiglia e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 124/93. Tale obbligo compete anche al responsabile del Fondo, comunque denominato
  6. predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio del Fondo Pensione Complementare Famiglia, nonché preparare la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata da presentare all’Assemblea a corredo del bilancio
  7. convocare l'Assemblea
  8. indire le elezioni dei delegati almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'Assemblea da rinnovare
  9. curare l’esecuzione delle delibere assembleari
  10. proporre all'Assemblea la società di revisione incaricata della certificazione del bilancio
  11. sottoporre all’approvazione della Commissione di Vigilanza lo statuto e la scheda informativa nonché le loro modifiche
  12. determinare l’importo della quota annuale per la copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione Complementare Famiglia
  13. attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti
  14. adottare iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con i soci
  1. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione partecipare all'Assemblea
  2. Articolo 13 - "Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"

  3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio, nonché alla relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all’attività svolta e programmata del Fondo Pensione Complementare Famiglia
  4. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, del luogo, giorno e ora è effettuata mediante comunicazione scritta anche via fax, inviata agli Amministratori almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di riunione. In caso di urgenza la convocazione è inviata 7 (sette) giorni prima della riunione via fax e/o telegramma. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche mediante l’ausilio di mezzi telematici che non comportino la presenza fisica nel medesimo luogo di tutti gli Amministratori a condizione che i singoli partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale nella discussione
  5. E’ facoltà dei membri del Collegio dei Revisori Contabili assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
  6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano, ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri
  7. Per ogni riunione viene nominato un segretario che potrà anche non essere socio o membro di un organo collegiale del Fondo Pensione Complementare Famiglia
  8. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente
  9. Per la scelta dei soggetti indicati agli Art. 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 124/93, nonché per l'approvazione e la stipula delle relative convenzioni, è necessaria la presenza di almeno un membro con i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del comma 2 dell'Art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro 211/97
  10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
  11. Articolo 14 - "Cessazione, decadenza e sostituzione degli Amministratori"

  12. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Amministratore la perdita dei requisiti legali o statutari, o comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/96
  13. Qualora durante il mandato uno o più degli Amministratori dovessero cessare dal mandato per qualsiasi causa ovvero per assenze ingiustificate a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, si procede alla sostituzione, tenendo conto dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministero del Lavoro 211/97, mediante nomina degli amministratori supplenti. Gli Amministratori subentrati ai sensi del presente comma decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina
  14. Qualora, una volta subentrati gli amministratori supplenti, si verifichi la cessazione di un numero di amministratori superiore a due, quelli rimasti o il Presidente devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni
  15. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Revisori Contabili deve convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove elezioni, compiendo nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
  16. Articolo 15 - "Presidente del Consiglio di Amministrazione"

  17. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente scegliendolo tra i propri membri
  18. Il Presidente possiede i requisiti di professionalità previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro 211/97, Art. 4, comma 2, lettere a) e b)
  19. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo Pensione Complementare Famiglia in giudizio e nei confronti dei terzi
  20. Egli sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione Complementare Famiglia, presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere assunte, tiene i rapporti con le Associazioni rappresentative, gli Organismi esterni e le Autorità di vigilanza
  21. Il Presidente adempie alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto o da specifiche deleghe disposte dal Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti che ritenesse necessari in caso di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente
  22.        Articolo 16 - "Collegio dei Revisori Contabili"

  23. Il Collegio dei Revisori Contabili del Fondo Pensione Complementare Famiglia è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili debbono, in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'Art. 2399 cod. civ., nonché in assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'Art. 8 comma 8 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/96, possedere inoltre i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente
  24. La carica di membro del Collegio dei Revisori Contabili del Fondo Pensione è incompatibile con quella di delegato in Assemblea. L’eventuale delegato eletto nel Collegio dei Revisori Contabili decade quindi dalla carica posseduta in Assemblea
  25. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di 2 (due) mandati consecutivi
  26. Obblighi del Collegio dei Revisori Contabili del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono, oltre alle competenze di cui all'Art. 2403 del cod. civ., quello di segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione Complementare Famiglia ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 124/93 e quello di comunicare alla Commissione di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate
  27. Tale ultimo obbligo ricorre in caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione Complementare Famiglia, e in tal caso il Collegio dei Revisori Contabili deve trasmettere alla Commissione di Vigilanza sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio dei Revisori Contabili ha riscontrato che i fatti portati al proprio esame presentino fattispecie di irregolarità e i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell’Art. 2404 del cod. civ. ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio dei Revisori Contabili
  28. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta anche via fax inviata a tutti i membri del Collegio dei Revisori Contabili almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data della riunione, con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora
  29. Il Collegio dei Revisori Contabili è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal membro più anziano, ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri
  30. Le delibere del Collegio dei Revisori Contabili sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
  31. E’ facoltà del Collegio dei Revisori Contabili partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
  32. Delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili viene redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto da tutti i Revisori Contabili presenti alla riunione.

Titolo 4°: Prestazioni

               Articolo 17 - "Regime della forma pensionistica"

1. Il sistema di gestione finanziaria è la capitalizzazione e la forma pensionistica adottata è quella in regime di contribuzione definita, ai sensi dell’Art. 2 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 124/93.

                   Articolo 18 - "Beneficiari e prestazioni" 

1. I beneficiari delle prestazioni del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono i soci che raggiungono l’età pensionabile.

2. L’entità delle prestazioni pensionistiche corrisponde ai contributi accantonati e capitalizzati in relazione ai rendimenti realizzati attraverso la gestione.

3. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia eroga il trattamento pensionistico di vecchiaia al socio che ha raggiunto l’età pensionabile stabilita dall’Art. 1, comma 20, della Legge 335/95 e risulti iscritto al Fondo Pensione Complementare Famiglia da almeno 5 (cinque) anni.

4. Per i soci che all’atto dell’adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, abbiano già maturato anzianità di partecipazione presso altri fondi pensione, e abbiano trasferito la relativa posizione individuale maturata, il periodo minimo per l’accesso alla prestazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia è ridotto in modo corrispondente a detta anzianità.

5. E' facoltà del socio in possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione pensionistica chiedere che questa gli venga liquidata in linea capitale per un importo non superiore al 50% (cinquantapercento) del montante maturato.

6. L’erogazione della prestazione avviene interamente sotto forma di capitale nel caso in cui la rendita vitalizia maturata risulti inferiore al 50% (cinquantapercento) dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95.

7. Il socio può in ogni caso posticipare il pensionamento e continuare eventualmente anche il versamento della contribuzione sino e non oltre il raggiungimento dei 75 anni di età.

          Articolo 19 - "Erogazione delle rendite"

1. Per l'erogazione delle rendite sono stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124/93. La scelta delle imprese assicurative avviene secondo criteri di professionalità ed esperienza, costi del servizio e consistenza patrimoniale delle stesse.

2. Sono previste forme di reversibilità delle prestazioni pensionistiche di cui al precedente Art. 18 del presente statuto, nonché è consentita la possibilità di erogare prestazioni di durata predeterminata o di tipo Long Term Care, così come criteri di adeguamento delle rendite, per i quali si rinvia alle convenzioni di cui al comma precedente

 Articolo 20 - "Prestazioni per invalidità, premorienza ed altri rischi connessi con la vita umana" 

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla stipula di convenzioni con compagnie di assicurazione per la copertura di eventi quali la premorienza, l'invalidità e altri rischi connessi con la vita umana.

2. L'aderente al Fondo Pensione Complementare Famiglia che intenda attivare le previsioni di cui al comma precedente, può richiedere, pagando il relativo costo aggiuntivo, l'adesione ai programmi assicurativi stipulati dal Fondo Pensione Complementare Famiglia con compagnie d'assicurazione. Le condizioni contrattuali delle convenzioni e delle polizze regoleranno i termini di ciascuna delle coperture assicurative e delle relative prestazioni.

3. La richiesta di acquisto dei prodotti assicurativi summenzionati deve essere formulata nella domanda di iscrizione, o successivamente mediante comunicazione fatta pervenire al Fondo Pensione Complementare Famiglia.

Articolo 21 - "Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, trasferimento, riscatto e anticipazioni della posizione individuale" 

1. Perdono i requisiti di partecipazione i soci che a seguito di una nuova attività lavorativa svolta non rientrano più tra i soggetti destinatari del D.Lgs. 565/96.

2. In tal caso i medesimi hanno la facoltà di scegliere una delle opzioni indicate dall'Art. 10, c. 1 del D.Lgs. 124/93:

a. trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione in relazione alla nuova attività;

b. trasferimento della propria posizione individuale a fondo pensione ex Art. 9 D.Lgs. 124/93 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli Artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93;

c. riscatto della posizione individuale.

2. Il socio può conservare la propria posizione individuale pur in assenza di contribuzione. Il valore della posizione individuale varia in funzione dei rendimenti ottenuti dal Fondo Pensione Complementare Famiglia.

3. In caso di decesso del socio, prima della maturazione dei requisiti pensionistici, il Fondo Pensione Complementare Famiglia liquida la posizione maturata a favore del coniuge ovvero dei figli ovvero, se viventi e a carico del socio, dei genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del socio la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Complementare Famiglia.

4. L’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale, ai sensi del comma 3-bis dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 non prima di 5 anni di permanenza presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo Pensione e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni.

5. Sia nel caso di trasferimento di cui al comma precedente, o nei casi di trasferimento o riscatto di cui al comma 2 del presente articolo, le modalità sono le seguenti:

a. il socio o gli aventi diritto devono inoltrare apposita richiesta al Fondo Pensione Complementare Famiglia in concomitanza con l'evento;

b. il Fondo Pensione Complementare Famiglia, espletati gli opportuni controlli, provvede entro il termine di 6 (sei) mesi dalla richiesta alla liquidazione o al trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento, al netto di eventuali imposte e tasse dovute.

6. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo Pensione l’aderente può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all lett. a), b) c) e d) dell’Art. 31, comma 1, della Legge 457/78, relativamente alla prima casa di abitazione ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

7. Nel caso di trasferimento della posizione individuale maturata ad altro fondo pensione o di riscatto della stessa il Fondo Pensione Complementare Famiglia non prevede l’applicazione di alcuna spesa aggiuntiva.

        Titolo 5°: Contribuzioni e spese

                        Articolo 22 - "Contribuzione" 

1. L’entità della contribuzione e le modalità di versamento sono stabilite sulla base di quanto disposto dall’Art. 8 del D.Lgs. 124/93. Sono quindi consentite contribuzioni ordinarie corrispondenti a versamenti effettuati dai soci. Sono altresì consentite contribuzioni ordinarie effettuate da soggetti non associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia nell’interesse di soci che nei confronti dei soggetti che hanno operato il versamento si trovino, secondo quanto stabilito dall’Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella condizione di persone fiscalmente a carico.

2. La contribuzione può assumere carattere saltuario.

3. I soci possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al Fondo Pensione Complementare Famiglia dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati (in sintesi, contribuzione da abbuoni). Per la regolarizzazione di dette operazioni dovrà ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia.

4. Il versamento minimo di contribuzione ordinaria è stabilito nella misura di Lit. 50.000 (25,82 euro).

5. Le somme versate a titolo di contribuzione confluiscono temporaneamente nel Conto Generale del Fondo Pensione Complementare Famiglia presso la Banca Depositaria e dopo aver espletato le opportune verifiche ed i controlli necessari vengono messe a disposizione dell’ente gestore con contemporaneo accredito al conto individuale di ciascun socio nel sistema di capitalizzazione individuale.

6. Le contribuzioni possono essere utilizzate unicamente per la realizzazione degli scopi statutari del Fondo Pensione Complementare Famiglia, con esclusione di qualsiasi altra destinazione.

                Articolo 23 - "Regime delle spese" 

1. Per il suo funzionamento il Fondo Pensione Complementare Famiglia sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. Gli oneri della gestione amministrativa riguardano, a titolo esemplificativo:

a. Attività degli organi statutari;

b. sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

c. gestione amministrativa del Fondo Pensione Complementare Famiglia e delle posizioni individuali;

d. supporti per l’assunzione delle decisioni degli organi del Fondo Pensione Complementare Famiglia in materia di gestione amministrativa e delle risorse;

e. attività promozionali;

f. spese legali.

2 . oneri, in via prioritaria, mediante l’utilizzo:

a. della quota "una tantum" versata dall’aderente al momento dell’iscrizione;

b. di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

c. delle somme rinvenienti dall’acquisizione al Fondo Pensione delle posizioni individuali degli associati deceduti in assenza di eredi;

d. di ogni altra entrata diversa dalla contribuzione di cui all’Art. 22, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.

3. Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, quali le commissioni da corrispondere ai gestori delle risorse e la commissione della banca depositaria, verranno prelevati dal patrimonio, secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni stipulate.

4. La quota "una tantum" che l’aderente deve versare al momento dell’iscrizione è stabilita nella misura di Lit. 10.000 (5,16 euro)

5. La "quota associativa" viene addebitata in coincidenza con il primo versamento effettuato dall’associato nell’anno. Qualora nel corso dell’anno l’associato non provveda al versamento di alcuna contribuzione la quota annua sarà recuperata sul primo versamento effettuato negli anni successivi.2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvede alla copertura dei suddetti

         Titolo 6°: Gestione del patrimonio

Articolo 24 - "Politiche di investimento e criteri  generali per la scelta dei gestori"

 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia gestisce le risorse del Fondo Pensione Complementare Famiglia mediante convenzione con soggetti gestori abilitati. Nel primo anno di gestione il Fondo Pensione Complementare Famiglia attua una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti gli associati. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, apportando al presente Statuto le modifiche necessarie, potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento atteso in funzione delle diverse esigenze dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la combinazione di investimento verso cui indirizzare i versamenti dei soci, nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 124/93 e dal Decreto del Ministero del Tesoro 703/96.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle convenzioni con i gestori inserisce norme tali da agevolare il controllo dell'attività del gestore utilizzando, sulla base delle indicazioni della Commissione di Vigilanza, parametri oggettivi e confrontabili (Benchmarks).

4. Il Consiglio di Amministrazione dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per l'esercizio dei poteri di voto, delegato al Presidente o ad eventuale altro Consigliere, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. La scelta dei soggetti gestori, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata dagli Artt. 6, comma 4-bis, e 6-ter del D.Lgs. 124/93, e dalle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di Vigilanza.

6. Ai fini della scelta e della stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza la politica di investimento da attuare richiedendo offerte comparabili attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani nazionali o internazionali a soggetti che non appartengano a identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

  Articolo 25 -

 "Banca Depositaria e criteri generali per la scelta"

 1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia, al fine di consentire l'efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali, deposita tutte le disponibilità del Fondo Pensione Complementare Famiglia, ivi compresi i titoli rappresentativi delle operazioni di investimento diretto e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una unica Banca Depositaria.

2. Fatta salva la responsabilità nei confronti del Fondo Pensione Complementare Famiglia la Banca Depositaria ha facoltà di sub-deposito presso altre banche, anche estere, e presso organismi, anche esteri, per la custodia e l'amministrazione centralizzata di titoli e valori mobiliari.

3. Lo svolgimento di funzioni di gestore delle disponibilità del Fondo Pensione Complementare Famiglia costituisce circostanza di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico di Banca Depositaria.

4. Per la scelta della Banca Depositaria il Consiglio di Amministrazione richiede offerte comparabili adottando le medesime modalità stabilite per la scelta dei gestori finanziari.

  Articolo 26 - 

"Gestore Amministrativo e criteri generali per la scelta"

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia può delegare soggetti esterni allo svolgimento di tutta l’attività amministrativa.

2. In tal caso il Consiglio di Amministrazione richiede offerte comparabili adottando le medesime modalità stabilite per la scelta dei gestori finanziari e della Banca Depositaria.

3. I criteri che guidano il Consiglio di Amministrazione nella scelta dei soggetti esterni a cui affidare la gestione dell’attività amministrativa sono: a. professionalità;

b. costo del servizio.

4. Qualora le condizioni lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà altresì decidere di costituire nell’ambito del Fondo Pensione Complementare Famiglia una struttura destinata allo svolgimento dell’attività amministrativa.

5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare soggetti esterni per lo svolgimento di tutta l’attività necessaria per la costituzione del sistema che consenta ai soci il versamento al Fondo Pensione Complementare Famiglia degli importi corrispondenti agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati.

             Articolo 27 - "Conflitti di interesse" 

1. Le regole da osservare in materia di conflitti di interesse, compresi quelli eventualmente attinenti alla partecipazione delle fonti istitutive del Fondo Pensione Complementare Famiglia a soggetti gestori di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 124/93, sono quelle indicate nel Decreto del Ministro del Tesoro 703/96 previste dall'articolo 6, comma 4-quinquies lettera c) del D. Lgs. 124/93.

Titolo 7°: Sistema di contabilità e trasparenza

 Articolo 28 - 

"Sistema di contabilità, trasparenza, bilancio e criteri di informazione periodica" 

1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Commissione di vigilanza adotta per la determinazione del valore del patrimonio, della sua redditività, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del rendiconto annuo, e per l’evidenziazione delle posizioni individuali dei soci, i criteri indicati dalla normativa vigente.

2. L'esercizio sociale del Fondo Pensione Complementare Famiglia inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ogni anno entro 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea di approvazione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia predispone il bilancio relativo all'esercizio precedente che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili sui risultati della gestione, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

4. Il bilancio del Fondo Pensione Complementare Famiglia deve essere certificato da parte di società di revisione di cui all'Art. 8 del D.P.R. n. 136/75.

5. A corredo del bilancio inoltre viene altresì allegata una relazione generale attinente la situazione consuntiva dell’esercizio, l’attività svolta e quella programmata.

6. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvede a comunicare periodicamente a ciascun socio l'andamento amministrativo e finanziario conformemente alle disposizioni della Commissione di Vigilanza.

7. Ai fini della scelta e della stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza la politica di investimento da attuare richiedendo offerte comparabili attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani nazionali o internazionali a soggetti che non appartengano a identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

              Articolo 29 - "Modifiche statutarie"

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’Assemblea del Fondo Pensione Complementare Famiglia e sottoposte all’approvazione della Commissione di vigilanza.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare lo statuto rispetto alle variazioni di sopravvenute disposizioni normative o a specifiche istruzioni della Commissione di vigilanza. Le modifiche di cui al presente comma sono soggette all’approvazione della Commissione di vigilanza e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell’Assemblea.

Articolo 30 - "Scioglimento" 1. Oltre che per le cause derivanti dalle disposizioni di legge, il Fondo Pensione Complementare Famiglia si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. Per deliberare lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia e le modalità di liquidazione del patrimonio, nel rispetto dell'Art. 11 del D.Lgs. 124/93, occorre anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea.

3. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

               Articolo 31 - "Norme di rinvio" 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di fondi pensione.

                 Articolo 32 - "Controversie"

2. Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo si ricorre ad un procedimento arbitrale.

3. Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali 1 è designato dal Consiglio di Amministrazione, 1 è designato dall’Associato ricorrente ed 1 è designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutte le altre controversie inerenti la materia di cui al presente Statuto risulta competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria

Titolo 8°: Norme finali

                            Articolo 29 - "Modifiche statutarie"

  1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’Assemblea del Fondo Pensione Complementare Famiglia e sottoposte all’approvazione della Commissione di vigilanza.
  2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare lo statuto rispetto alle variazioni di sopravvenute disposizioni normative o a specifiche istruzioni della Commissione di vigilanza. Le modifiche di cui al presente comma sono soggette all’approvazione della Commissione di vigilanza e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell’Assemblea

                         Articolo 30 - "Scioglimento"

  1. Oltre che per le cause derivanti dalle disposizioni di legge, il Fondo Pensione Complementare Famiglia si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
  2. Per deliberare lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia e le modalità di liquidazione del patrimonio, nel rispetto dell'Art. 11 del D.Lgs. 124/93, occorre anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea.
  3. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

                        Articolo 31 - "Norme di rinvio"

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di fondi pensione.
  2.                  Articolo 32 - "Controversie"

  3. Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo si ricorre ad un procedimento arbitrale.
  4. Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali 1 è designato dal Consiglio di Amministrazione, 1 è designato dall’Associato ricorrente ed 1 è designato dal Presidente del Tribunale di Roma.
  5. Per tutte le altre controversie inerenti la materia di cui al presente Statuto risulta competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

                      Art. 1 - "Indizione delle elezioni"

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, avvia le procedure per l'elezione dei delegati.
  2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i soci attraverso due o più delle seguenti modalità:
  1. lettera raccomandata;
  2. comunicazione da affiggere nelle Sedi Provinciali delle Organizzazioni che hanno promosso e aderito (o aderiranno in futuro) al Fondo Pensione Complementare Famiglia (in seguito, per brevità, "Organizzazioni Promotrici");
  3. pubblicazione sulle riviste delle Organizzazioni Promotrici.
  4. pubblicazione su almeno due quotidiani di diffusione nazionale.
  1. In caso di coincidenza della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea e dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede prima alla elezione dei componenti dell'Assemblea.
  2. Per la prima elezione dei delegati, il Consiglio di Amministrazione provvisorio provvede senza indugio appena gli iscritti superano il numero di 1.000 (mille) unità.

                                Art. 2 - "Elettorato"

  1. Hanno diritto di voto tutti i soci del Fondo Pensione Complementare Famiglia che risultino regolarmente iscritti entro la data dell'ultimo giorno del quarto mese precedente quello della indizione delle elezioni.
  1. In via transitoria per la prima elezione dei delegati, varranno le iscrizioni dei soci avvenute entro i 30 giorni precedenti la data delle elezioni.

                 Art. 3 - "Commissione Elettorale Nazionale"

  1. All'atto della indizione delle elezioni, il Collegio dei Revisori Contabili costituisce la Commissione Elettorale Nazionale designando da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti anche tra i non soci al Fondo Pensione Complementare Famiglia. I membri della Commissione Elettorale Nazionale non sono candidabili.
  2. A loro volta i membri della Commissione Elettorale Nazionale eleggono al loro interno il Presidente della Commissione. La Commissione Elettorale Nazionale decide a maggioranza dei propri membri; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  3. La Commissione Elettorale Nazionale è preposta a:
  1. fissare la data delle elezioni che devono aver luogo in un unico giorno;
  2. predisporre il modulo che dovrà essere utilizzato per la presentazione delle candidature;
  3. predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti secondo le circoscrizioni elettorali;
  4. predisporre lo schema di scheda elettorale;
  5. predisporre il modello di verbale da compilare presso la Sede Provinciale dell’Organizzazione Promotrice sede di Seggio Elettorale;
  6. fornire a tutte le Sedi Provinciali delle Organizzazioni Promotrici sedi di Seggi Elettorali il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
  7. ricevere i verbali di votazione, nonché le schede scrutinate, da ciascun Seggio Elettorale;
  8. effettuare lo scrutinio generale dei voti e proclamare i risultati delle elezioni.
  1. La Commissione Elettorale Nazionale cessa la propria attività con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi del Fondo Pensione Complementare Famiglia.

   Art. 4 -"Numero dei componenti l’Assemble e modalità elettorali"

  1. L'assemblea sarà composta da un numero di componenti pari a 25.
  2. Le circoscrizioni elettorali e il numero di delegati eletti da ciascuna circoscrizione (individuati prendendo come riferimento la distribuzione della popolazione italiana presente a livello regionale) sono i seguenti

1a circoscrizione (Piemonte e Val d'Aosta): 2

2a circoscrizione (Lombardia): 3

3a circoscrizione (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia): 1

4a circoscrizione (Veneto): 1

5a circoscrizione (Liguria): 1

6a circoscrizione (Emilia Romagna): 1

7 circoscrizione (Toscana): 1

8a circoscrizione (Umbria): 1

9a circoscrizione (Marche): 1

10a circoscrizione (Lazio): 2

11a circoscrizione (Abruzzo): 1

12a circoscrizione (Molise): 1

13a circoscrizione (Campania): 2

14a circoscrizione (Puglia): 2

15a circoscrizione (Basilicata): 1

16a circoscrizione (Calabria): 1

17a circoscrizione (Sicilia): 2

18a circoscrizione (Sardegna):

Totale 25

  1. Per ciascuna provincia, i Seggi Elettorali sono costituiti presso un’unica sede scelta tra quelle delle Organizzazioni Promotrici presenti a livello territoriale. L’individuazione di tale sede verrà effettuata di comune accordo tra i Presidenti Regionali e quelli Provinciali delle Organizzazioni Promotrici.
  1. Nel caso straordinario in cui il giorno fissato per le elezioni coincida con un evento sociale di una delle Organizzazioni Promotrici la Presidente della Sede Provinciale sede di Seggio Elettorale della Provincia in cui l'evento si svolge può prevedere la costituzione di un Seggio Elettorale distaccato presso i locali in cui l’evento si svolge.
  1. Una volta individuata, in tutte le Sedi Provinciali delle Organizzazioni Promotrici saranno affissi i recapiti della Sede designata Sede di Seggio Elettorale.
  2. Le candidature per l’elezione a delegato possono essere presentate esclusivamente presso la Sede Provinciale dell’Organizzazione Promotrice designata sede di Seggio Elettorale.
  3. Sono eleggibili anche eventuali soggetti non associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia.
  4. Ogni candidatura, per essere accettata, deve essere accompagnata dalle firme di almeno 30 (trenta) soci del Fondo Pensione Complementare Famiglia.
  5. Il Presidente della Sede Provinciale dell’Organizzazione Promotrice sede di Seggio Elettorale che ha raccolto la candidatura verifica la correttezza della stessa (in particolare verifica la presenza delle trenta firme minime per l’ammissione della candidatura).
  6. Il Presidente della Sede Provinciale dell’Organizzazione Promotrice sede di Seggio Elettorale distribuisce altresì presso tutti gli altri Seggi Elettorali compresi nella circoscrizione l'elenco dei candidati ammessi a partecipare all'elezione.
  7. Gli elenchi dei candidati saranno affissi presso le Sedi Provinciali delle Organizzazioni Promotrici sedi di Seggi Elettorali almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni. I Presidenti delle Sedi Provinciali delle Organizzazioni Promotrici sedi di Seggi Elettorali dovranno altresì trasmettere alla Commissione Elettorale Nazionale, entro 10 (dieci) giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni, le candidature valide, indicando anche l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
  8. Ciascun Seggio Elettorale è composto da 3 scrutatori designati di comune accordo tra il Presidente Provinciale e quello Regionale delle Organizzazioni Promotrici. I tre scrutatori eleggono al proprio interno il Presidente del Seggio Elettorale.

                                     Art. 5 - "Voto"

  1. Il Socio è ammesso alla votazione presso la Sede Provinciale dell’Organizzazione Promotrice sede di Seggio Elettorale presente nella provincia in cui il socio, sulla base delle informazioni comunicate al Fondo Pensione Complementare Famiglia, ha stabilito la propria residenza. I soci residenti all’estero sono ammessi alla votazione presso il Seggio Elettorale costituito nella Provincia di Roma.
  2. Il socio esprime la propria preferenza, scegliendo tra i candidati ammessi a partecipare all’elezione. Il socio può esprimere un’unica preferenza.
  3. La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta dalla Commissione Elettorale Nazionale su cui l’elettore indicherà il nome del candidato prescelto.
  4. Le schede sono prefirmate dal Presidente del Seggio Elettorale. Il voto non è attribuibile se la scheda:
  1. non è quella predisposta dalla Commissione Elettorale Nazionale;
  2. presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
  3. non reca alcun segno (scheda bianca).
  1. Il voto per corrispondenza non è previsto

            

Art. 6 - "Scrutinio delle schede  e proclamazione dei risultati"

  1. I componenti del Seggio Elettorale procedono allo spoglio delle schede, alla annotazione dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale Nazionale.
  2. Immediatamente dopo, il Presidente del Seggio Elettorale provvede a trasmettere alla Commissione Elettorale Nazionale (a mezzo raccomandata A.R.) il verbale preparato (sottoscritto dallo stesso e da due scrutatori) nonché le schede votate, le eventuali schede bianche, le eventuali schede nulle e l'elenco dei votanti.
  3. La Commissione Elettorale Nazionale, trascorsi 10 giorni dalla data delle elezioni esamina e decide gli eventuali casi di contestazioni e/o i ricorsi trasmessi dai Seggi Elettorali. Infine, sulla base dei risultati di tutti i verbali ricevuti, la Commissione Elettorale Nazionale, verificata la documentazione inviata, procede allo scrutinio generale e quindi, confermata l'insussistenza di cause di ineleggibilità, alla proclamazione degli eletti.
  4. Qualora, nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale, vi siano candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto il candidato che abbia presentato la propria candidatura per primo.
  5. La Commissione Elettorale Nazionale redige altresì una lista dei candidati che in ciascuna circoscrizione risultano essere primi tra i non eletti. La lista di tali candidati non eletti viene ordinata sulla base del numero dei voti ottenuto da ciascun candidato (la prima posizione è occupata dal candidato con il maggior numero di voti, l’ultima da quello con il minor numero di voti). A parità di voti ottenuti prevale il candidato più anziano. Da tale lista, iniziando dal candidato che occupa la prima posizione in avanti, vengono individuati i delegati eletti nel caso in cui (per qualsiasi motivo) alcune Circoscrizioni Elettorali non siano state in grado di eleggere il numero di delegati richiesto dal presente Regolamento Elettorale. La lista dei candidati viene completata con i secondi non eletti in ciascuna circoscrizione (eventualmente con i terzi non eletti, e così via) nel caso in cui il numero di candidati inizialmente considerato nella lista non fosse sufficiente a garantire l’elezione dei delegati mancanti.
  6. A tale lista di candidati si fa inoltre riferimento per sostituire eventuali delegati che interrompono il mandato ricevuto prima della naturale scadenza.
  7. Al termine delle operazioni descritte nel presente Articolo, la Commissione Elettorale Nazionale informa dei risultati gli organi del Fondo Pensione Complementare Famiglia.

                  Art. 7 - "Caratteristiche dell’Incarico"

  1. L'incarico dei delegati si intende a titolo gratuito

                               Premessa

La presente scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data ____________________, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il Fondo Pensione Nazionale Complementare per i Destinatari del D.Lgs. 565/96, successivamente Fondo Pensione Complementare Famiglia. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in essa contenuti. L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.

La sede del Fondo Pensione Complementare Famiglia è stabilita in Roma, Via dei Cappuccini, 6.

Dati relativi al Fondo Pensione Complementare Famiglia

Il Fondo Pensione Complementare Famiglia è stato costituito in data ______________ su iniziativa della Federcasalinghe.

Il Fondo Pensione Complementare Famiglia opera in regime di capitalizzazione individuale e la sua durata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, è indeterminata.

Scopo del Fondo Pensione Complementare Famiglia è quello di garantire a favore dei soci aventi diritto trattamenti pensionistici, anche in forma complementare della copertura INPS di cui al D.Lgs. 565/96.

Le fonti istitutive del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono costituite dalla Delibera della Federcasalinghe emanata il 17 febbraio 2000 per la promozione di un Accordo tra i Destinatari del D.Lgs. 565/96 al fine di costituire un Fondo Pensione Nazionale Complementare di Categoria e dall’Atto Costitutivo del Fondo Pensione Complementare Famiglia stipulato il ________________.

L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia è volontaria ed è riservata ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. Possono altresì iscriversi, i soggetti che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

Il funzionamento del Fondo Pensione è affidato ad organi di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è costituita da 25 componenti eletti dagli associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia.

Le elezioni per la prima Assemblea si svolgeranno al raggiungimento delle prime 1.000 adesioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea che può elevare il numero dei componenti fino ad un massimo di 7.

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea, è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti.

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo si ricorre ad un procedimento arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali 1 è designato dal Consiglio di Amministrazione, 1 è designato dall’Associato ricorrente ed 1 è designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutte le altre controversie non inerenti il rapporto associativo risulta competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

     Tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso

L'entità del trattamento pensionistico è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse.

L’associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto ha diritto di richiedere l'erogazione del trattamento pensionistico mantenendo comunque la condizione di associato.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue, dopo aver maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dall’Art. 1, comma 20, della Legge 335/95.

L’associato può comunque posticipare il pensionamento e continuare eventualmente anche il versamento della contribuzione sino e non oltre il raggiungimento dei 75 anni di età.

Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. L’associato avente diritto può richiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa.

L’erogazione della prestazione avviene interamente sotto forma di capitale nel caso in cui la rendita vitalizia maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7 della Legge 335 dell’8 agosto 1995.

Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo Pensione l’aderente può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all lett. a), b) c) e d) dell’Art. 31, comma 1, della L. n. 457/78, relativamente alla prima casa di abitazione ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L’associato che lo desideri può richiedere, versando il relativo costo aggiuntivo, l’attivazione di coperture accessorie del rischio vita e invalidità. I termini di tali coperture sono regolati dalle convenzioni stipulate dal Fondo Pensione Complementare Famiglia con le compagnie di assicurazione che offrono le garanzie richieste

                    Ammontare delle contribuzioni

Le modalità di versamento della contribuzione sono stabilite sulla base di quanto disposto dall’Art. 8 del D.Lgs. 124/93 così come modificato dal D.Lgs. 47/2000. In tale ottica sono consentite contribuzioni ordinarie che possono assumere carattere saltuario e non esclusivamente fisso. E’ altresì consentita la contribuzione ordinaria effettuata da soggetti non associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia nell’interesse di soci che nei confronti dei soggetti che hanno operato il versamento si trovino, secondo quanto stabilito dall’Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nella condizione di persone fiscalmente a carico.

Gli associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia possono inoltre delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al Fondo Pensione Complementare Famiglia dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati (in sintesi, contribuzione da abbuoni). Per la regolarizzazione di dette operazioni dovrà ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia

Il versamento minimo di contribuzione ordinaria è stabilito nella misura di Lit. 50.000 (25.82 €).

            Trasferimento e riscatto della posizione .

Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Complementare Famiglia prima del raggiungimento dell’età pensionabile l’iscritto avrà la possibilità a norma dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 di:

  1. trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione complementare, cui l’iscritto abbia la possibilità di accedere a seguito di una eventuale nuova attività lavorativa svolta;
  1. trasferire la posizione individuale presso uno dei fondi pensione di cui all’Art. 9 del D.Lgs. 124/93 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli Artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93;
  2. riscattare la posizione individuale maturata.

L’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale, ai sensi del comma 3-bis dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 non prima di 5 anni di permanenza presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo Pensione e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni.

L’associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la posizione individuale maturata. In tal caso al socio viene erogata la posizione maturata determinata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la richiesta di riscatto, al netto delle eventuali imposte e tasse dovute. La liquidazione dell'importo così definito, o il trasferimento dello stesso, avviene entro sei mesi dalla richiesta.

In caso di decesso dell’associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi e a carico del socio, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diversa disposizione dell’associato la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Complementare Famiglia

      Criteri generali di impiego delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo anno verrà attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti gli associati.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento atteso in funzione delle diverse esigenze degli associati.

Al verificarsi dell’eventuale passaggio alla gestione multicomparto, agli associati sarà fornita adeguata e completa informazione

                                  Regime delle spese

All'atto dell'iscrizione è previsto il versamento di una quota "una tantum" pari a Lit. 10.000 (5,16 €).

Al finanziamento del Fondo Pensione Complementare Famiglia è destinata anche una quota associativa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Le spese alla cui copertura è destinata tale quota annua sono le seguenti:

  1. sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
  1. attività degli organi statutari;
  1. gestione amministrativa del Fondo Pensione Complementare Famiglia e delle posizioni individuali;
  1. supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi del Fondo Pensione in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
  2. attività promozionale;
  3. spese legali.

Gli oneri relativi alla gestione delle risorse finanziarie e ai servizi della Banca Depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio.

Nel caso di trasferimento, riscatto (anche parziale) o anticipazione della posizione individuale il Fondo Pensione Complementare Famiglia non addebiterà all’associato alcuna spesa aggiuntiva

  Risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

Annualmente, dopo che l'Assemblea avrà approvato il bilancio, il Fondo Pensione Complementare Famiglia invierà ad ogni associato l'estratto conto individuale nel quale saranno evidenziati i versamenti effettuati, gli importi relativi alle spese di gestione, nonché i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro.

                                   Fase iniziale

Nel corso della fase iniziale il Fondo Pensione Complementare Famiglia sarà gestito da un Consiglio di Amministrazione provvisorio composto da cinque componenti.

Tale organo ha la facoltà di:

  1. svolgere tutte le attività che consentiranno al Fondo Pensione Complementare Famiglia di diventare operativo;
  2. disporre l'adeguamento dello Statuto del Fondo Pensione Complementare Famiglia sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e/o dalla Federcasalinghe;
  3. diffondere adeguate informazioni agli associati delle eventuali modifiche apportate allo Statuto;
  4. indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, non appena raggiunta l'adesione di 1.000 associati.

Qualora le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione provvisorio allo Statuto comportino variazioni della presente Scheda Informativa l’associato ha la facoltà di disdire la propria adesione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Nel corso della fase iniziale è prevista anche la presenza di un Collegio dei Revisori Contabili provvisorio composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti

Il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo Pensione Complementare Famiglia, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 124/93, verranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione eletto non appena insediato.

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Faxsimile del modulo per aderire al FONDO PENSIONI da ritirare  presso il Banco di Roma o richiederlo alla sede nazionale DONNEUROPEE/FEDERCASALINGHE via dei Cappuccini , 6 - 00187 Roma oppure presso qualsiasi sportello INFORMAFAMIGLIE della tua città

L'adesione ha un costo di €16,00 vedi modalita di pagamento riportate alla fine di questo modulo

Scarica qui  Il Modulo  e L' Informativa