Statuto Fondo Pensione Nazionale Complementare
per i destinatari del D.Lgs.n.565/96
Titolo 1°: Costituzione e scopo
Articolo 1 - "Denominazione e forma giuridica del Fondo Pensione"
Articolo 2 - "Fonte istitutiva"
Articolo 3 - "Sede e durata"
Articolo 4 - "Scopo"
Titolo 2°: Associati
Articolo 5 - "Destinatari e requisiti di partecipazione"
Articolo 6 - "Strumenti di informazione e modalità per l'adesione al
fondo"
Titolo 3°: Organi sociali
Articolo 7 - "Organi"
Articolo 8 - "Assemblea e sue attribuzioni"
Articolo 9 - "Convocazione dell'Assemblea"
Articolo 10 -"Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni"
Articolo 11 -"Consiglio di Amministrazione"
Articolo 12 -"Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 13 -"Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione"
Articolo 14 -"Cessazione, decadenza e sostituzione degli
Amministratori"
Articolo 15 -"Presidente del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 16 -"Collegio dei Revisori Contabili"
Titolo 4°: Prestazioni
Articolo 17 -"Regime della forma pensionistica"
Articolo 18 -"Beneficiari e prestazioni"
Articolo 19 -"Erogazione delle rendite"
Articolo 20 -"Prestazioni per invalidità, premorienza ed altri rischi
connessi con la vita umana"
Articolo 21 -"Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione
Complementare Famiglia, trasferimento, riscatto e anticipazioni della posizione
individuale"
Titolo 5°: Contribuzioni e spese
Articolo 22 -"Contribuzione"
Articolo 23 -"Regime delle spese"
Titolo 6 °: Gestione del patrimonio
Articolo 24 - "Politiche di investimento e criteri generali per la
scelta dei gestori"
Articolo 25 -"Banca Depositaria e criteri generali per la scelta"
Articolo 26 -"Gestore Amministrativo e criteri generali per la scelta"
Articolo 27 -"Conflitti di interesse"
Titolo 7 °: Sistema di contabilità e trasparenza
Articolo 28 -"Sistema di contabilità, trasparenza, bilancio e criteri di informazione periodica"
Titolo 8 °: Norme finali
Articolo 29 -"Modifiche statutarie"
Articolo 30 -"Scioglimento"
Articolo 31 -"Norme di rinvio"
Articolo 32 -"Controversie
Titolo 1°: Costituzione e scopo
Articolo 1 - "Denominazione e forma giuridica del Fondo Pensione Complementare Famiglia "
1. Il presente Statuto è allegato all’Atto Costitutivo del "Fondo Pensione Nazionale Complementare per i Destinatari del D.Lgs. n. 565 del 16 settembre 1996" (di seguito denominato per brevità "Fondo Pensione Complementare Famiglia"). Tale fondo pensione è costituito come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile l993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
Articolo 2 - "Fonte istitutiva"
1. In data 17 febbraio 2000 la Federcasalinghe, in qualità di Associazione di rilievo nazionale rappresentativa dei Destinatari del D.Lgs. 565/96 ha promosso un accordo tra tali Destinatari per l’istituzione di un fondo pensione nazionale complementare di categoria.
Tale accordo, formalizzato in data ________ mediante la costituzione del Fondo Pensione Complementare Famiglia, costituisce, assieme alla delibera di promozione dell’Accordo stesso, la Fonte Istitutiva del Fondo Pensione Complementare Famiglia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-ter) del Decreto Legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato per brevità "D.Lgs. 124/93").
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia è tenuto a trasmettere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata per brevità "Commissione di vigilanza") ogni variazione o innovazione della Fonte Istitutiva, allegando inoltre una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa.
3. Laddove la variazione della Fonte Istitutiva comporti anche modifiche dello statuto, dette modifiche, perfezionate sulla base delle procedure previste dallo statuto, sono soggette all'approvazione di cui all'Art. 17 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 124/93.
Articolo 3 - "Sede e durata"
1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia ha sede in Roma in via dei Cappuccini, 6.
2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia può altresì dotarsi di sedi secondarie ed uffici nel rispetto della normativa vigente applicabile.
3. La durata del Fondo Pensione Complementare Famiglia è stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 4 - "Scopo"
1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia ha lo scopo esclusivo di erogare a favore dei soci aventi diritto, senza finalità di lucro ed ai sensi del D.Lgs. 124/93, trattamenti pensionistici anche in forma complementare del trattamento INPS di cui al D.Lgs. n. 565/96.
2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia persegue il proprio scopo previo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza e previo ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministro del lavoro
Titolo 2°: Associati
Articolo 5 - "Destinatari e requisiti di partecipazione"
1. Possono associarsi al Fondo Pensione Complementare Famiglia i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. Possono altresì iscriversi i soggetti che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
2. Conservano la qualità di soci coloro che percepiscono il trattamento pensionistico a carico del Fondo.
Articolo 6 -"Strumenti di informazione e modalità per l'adesione al fondo"
1. Il rapporto tra il Fondo Pensione Complementare Famiglia e i soci è connotato da criteri di massima trasparenza e informazione sull'andamento amministrativo e finanziario del Fondo Pensione Complementare Famiglia.
2. L'iscrizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Le iscrizioni hanno luogo mediante sottoscrizione della domanda di adesione su apposito modulo, previa consegna della scheda informativa, preventivamente approvata dalla Commissione di vigilanza, dello Statuto e delle Fonti Istitutive.
3. La raccolta delle adesioni si realizza presso tutte le sedi della Federcasalinghe presenti sull’intero territorio nazionale.
4. Durante la fase di avvio del Fondo Pensione Complementare Famiglia le adesioni possono anche essere raccolte in altre sedi presso le quali siano convocate iniziative di promozione del fondo stesso da parte dei soggetti promotori.
5. La domanda di adesione deve pervenire al Fondo Pensione Complementare Famiglia accompagnata dalla attestazione dell'avvenuto versamento della quota "una tantum" di iscrizione.
6. L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione e della allegata quietanza di pagamento.
Titolo 3°: Organi sociali
Articolo 7 - "Organi"
Articolo 8 – "Assemblea e sue attribuzioni"
Articolo 9 - "Convocazione dell'Assemblea
Articolo 10 - "Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni"
Articolo 11 - "Consiglio di Amministrazione"
Articolo 12 - "Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 13 - "Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 14 - "Cessazione, decadenza e sostituzione degli Amministratori"
Articolo 15 - "Presidente del Consiglio di Amministrazione"
Articolo 16 - "Collegio dei Revisori Contabili"
Titolo 4°: Prestazioni
Articolo 17 - "Regime della forma pensionistica"
1. Il sistema di gestione finanziaria è la capitalizzazione e la forma pensionistica adottata è quella in regime di contribuzione definita, ai sensi dell’Art. 2 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 124/93.
Articolo 18 - "Beneficiari e prestazioni"
1. I beneficiari delle prestazioni del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono i soci che raggiungono l’età pensionabile.
2. L’entità delle prestazioni pensionistiche corrisponde ai contributi accantonati e capitalizzati in relazione ai rendimenti realizzati attraverso la gestione.
3. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia eroga il trattamento pensionistico di vecchiaia al socio che ha raggiunto l’età pensionabile stabilita dall’Art. 1, comma 20, della Legge 335/95 e risulti iscritto al Fondo Pensione Complementare Famiglia da almeno 5 (cinque) anni.
4. Per i soci che all’atto dell’adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, abbiano già maturato anzianità di partecipazione presso altri fondi pensione, e abbiano trasferito la relativa posizione individuale maturata, il periodo minimo per l’accesso alla prestazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia è ridotto in modo corrispondente a detta anzianità.
5. E' facoltà del socio in possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione pensionistica chiedere che questa gli venga liquidata in linea capitale per un importo non superiore al 50% (cinquantapercento) del montante maturato.
6. L’erogazione della prestazione avviene interamente sotto forma di capitale nel caso in cui la rendita vitalizia maturata risulti inferiore al 50% (cinquantapercento) dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95.
7. Il socio può in ogni caso posticipare il pensionamento e continuare eventualmente anche il versamento della contribuzione sino e non oltre il raggiungimento dei 75 anni di età.
Articolo 19 - "Erogazione delle rendite"
1. Per l'erogazione delle rendite sono stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124/93. La scelta delle imprese assicurative avviene secondo criteri di professionalità ed esperienza, costi del servizio e consistenza patrimoniale delle stesse.
2. Sono previste forme di reversibilità delle prestazioni pensionistiche di cui al precedente Art. 18 del presente statuto, nonché è consentita la possibilità di erogare prestazioni di durata predeterminata o di tipo Long Term Care, così come criteri di adeguamento delle rendite, per i quali si rinvia alle convenzioni di cui al comma precedente
Articolo 20 - "Prestazioni per invalidità, premorienza ed altri rischi connessi con la vita umana"
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla stipula di convenzioni con compagnie di assicurazione per la copertura di eventi quali la premorienza, l'invalidità e altri rischi connessi con la vita umana.
2. L'aderente al Fondo Pensione Complementare Famiglia che intenda attivare le previsioni di cui al comma precedente, può richiedere, pagando il relativo costo aggiuntivo, l'adesione ai programmi assicurativi stipulati dal Fondo Pensione Complementare Famiglia con compagnie d'assicurazione. Le condizioni contrattuali delle convenzioni e delle polizze regoleranno i termini di ciascuna delle coperture assicurative e delle relative prestazioni.
3. La richiesta di acquisto dei prodotti assicurativi summenzionati deve essere formulata nella domanda di iscrizione, o successivamente mediante comunicazione fatta pervenire al Fondo Pensione Complementare Famiglia.
Articolo 21 - "Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, trasferimento, riscatto e anticipazioni della posizione individuale"
1. Perdono i requisiti di partecipazione i soci che a seguito di una nuova attività lavorativa svolta non rientrano più tra i soggetti destinatari del D.Lgs. 565/96.
2. In tal caso i medesimi hanno la facoltà di scegliere una delle opzioni indicate dall'Art. 10, c. 1 del D.Lgs. 124/93:
a. trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione in relazione alla nuova attività;
b. trasferimento della propria posizione individuale a fondo pensione ex Art. 9 D.Lgs. 124/93 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli Artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93;
c. riscatto della posizione individuale.
2. Il socio può conservare la propria posizione individuale pur in assenza di contribuzione. Il valore della posizione individuale varia in funzione dei rendimenti ottenuti dal Fondo Pensione Complementare Famiglia.
3. In caso di decesso del socio, prima della maturazione dei requisiti pensionistici, il Fondo Pensione Complementare Famiglia liquida la posizione maturata a favore del coniuge ovvero dei figli ovvero, se viventi e a carico del socio, dei genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del socio la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Complementare Famiglia.
4. L’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale, ai sensi del comma 3-bis dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 non prima di 5 anni di permanenza presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo Pensione e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni.
5. Sia nel caso di trasferimento di cui al comma precedente, o nei casi di trasferimento o riscatto di cui al comma 2 del presente articolo, le modalità sono le seguenti:
a. il socio o gli aventi diritto devono inoltrare apposita richiesta al Fondo Pensione Complementare Famiglia in concomitanza con l'evento;
b. il Fondo Pensione Complementare Famiglia, espletati gli opportuni controlli, provvede entro il termine di 6 (sei) mesi dalla richiesta alla liquidazione o al trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento, al netto di eventuali imposte e tasse dovute.
6. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo Pensione l’aderente può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all lett. a), b) c) e d) dell’Art. 31, comma 1, della Legge 457/78, relativamente alla prima casa di abitazione ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
7. Nel caso di trasferimento della posizione individuale maturata ad altro fondo pensione o di riscatto della stessa il Fondo Pensione Complementare Famiglia non prevede l’applicazione di alcuna spesa aggiuntiva.
Titolo 5°: Contribuzioni e spese
Articolo 22 - "Contribuzione"
1. L’entità della contribuzione e le modalità di versamento sono stabilite sulla base di quanto disposto dall’Art. 8 del D.Lgs. 124/93. Sono quindi consentite contribuzioni ordinarie corrispondenti a versamenti effettuati dai soci. Sono altresì consentite contribuzioni ordinarie effettuate da soggetti non associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia nell’interesse di soci che nei confronti dei soggetti che hanno operato il versamento si trovino, secondo quanto stabilito dall’Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella condizione di persone fiscalmente a carico.
2. La contribuzione può assumere carattere saltuario.
3. I soci possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al Fondo Pensione Complementare Famiglia dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati (in sintesi, contribuzione da abbuoni). Per la regolarizzazione di dette operazioni dovrà ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia.
4. Il versamento minimo di contribuzione ordinaria è stabilito nella misura di Lit. 50.000 (25,82 euro).
5. Le somme versate a titolo di contribuzione confluiscono temporaneamente nel Conto Generale del Fondo Pensione Complementare Famiglia presso la Banca Depositaria e dopo aver espletato le opportune verifiche ed i controlli necessari vengono messe a disposizione dell’ente gestore con contemporaneo accredito al conto individuale di ciascun socio nel sistema di capitalizzazione individuale.
6. Le contribuzioni possono essere utilizzate unicamente per la realizzazione degli scopi statutari del Fondo Pensione Complementare Famiglia, con esclusione di qualsiasi altra destinazione.
Articolo 23 - "Regime delle spese"
1. Per il suo funzionamento il Fondo Pensione Complementare Famiglia sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. Gli oneri della gestione amministrativa riguardano, a titolo esemplificativo:
a. Attività degli organi statutari;
b. sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
c. gestione amministrativa del Fondo Pensione Complementare Famiglia e delle posizioni individuali;
d. supporti per l’assunzione delle decisioni degli organi del Fondo Pensione Complementare Famiglia in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
e. attività promozionali;
f. spese legali.
2 . oneri, in via prioritaria, mediante l’utilizzo:
a. della quota "una tantum" versata dall’aderente al momento dell’iscrizione;
b. di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c. delle somme rinvenienti dall’acquisizione al Fondo Pensione delle posizioni individuali degli associati deceduti in assenza di eredi;
d. di ogni altra entrata diversa dalla contribuzione di cui all’Art. 22, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.
3. Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, quali le commissioni da corrispondere ai gestori delle risorse e la commissione della banca depositaria, verranno prelevati dal patrimonio, secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni stipulate.
4. La quota "una tantum" che l’aderente deve versare al momento dell’iscrizione è stabilita nella misura di Lit. 10.000 (5,16 euro)
5. La "quota associativa" viene addebitata in coincidenza con il primo versamento effettuato dall’associato nell’anno. Qualora nel corso dell’anno l’associato non provveda al versamento di alcuna contribuzione la quota annua sarà recuperata sul primo versamento effettuato negli anni successivi.2. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvede alla copertura dei suddetti
Titolo 6°: Gestione del patrimonio
Articolo 24 - "Politiche di investimento e criteri generali per la scelta dei gestori"
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia gestisce le risorse del Fondo Pensione Complementare Famiglia mediante convenzione con soggetti gestori abilitati. Nel primo anno di gestione il Fondo Pensione Complementare Famiglia attua una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti gli associati. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, apportando al presente Statuto le modifiche necessarie, potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento atteso in funzione delle diverse esigenze dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la combinazione di investimento verso cui indirizzare i versamenti dei soci, nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 124/93 e dal Decreto del Ministero del Tesoro 703/96.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle convenzioni con i gestori inserisce norme tali da agevolare il controllo dell'attività del gestore utilizzando, sulla base delle indicazioni della Commissione di Vigilanza, parametri oggettivi e confrontabili (Benchmarks).
4. Il Consiglio di Amministrazione dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per l'esercizio dei poteri di voto, delegato al Presidente o ad eventuale altro Consigliere, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. La scelta dei soggetti gestori, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata dagli Artt. 6, comma 4-bis, e 6-ter del D.Lgs. 124/93, e dalle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di Vigilanza.
6. Ai fini della scelta e della stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza la politica di investimento da attuare richiedendo offerte comparabili attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani nazionali o internazionali a soggetti che non appartengano a identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
Articolo 25 -
"Banca Depositaria e criteri generali per la scelta"
1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia, al fine di consentire l'efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali, deposita tutte le disponibilità del Fondo Pensione Complementare Famiglia, ivi compresi i titoli rappresentativi delle operazioni di investimento diretto e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una unica Banca Depositaria.
2. Fatta salva la responsabilità nei confronti del Fondo Pensione Complementare Famiglia la Banca Depositaria ha facoltà di sub-deposito presso altre banche, anche estere, e presso organismi, anche esteri, per la custodia e l'amministrazione centralizzata di titoli e valori mobiliari.
3. Lo svolgimento di funzioni di gestore delle disponibilità del Fondo Pensione Complementare Famiglia costituisce circostanza di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico di Banca Depositaria.
4. Per la scelta della Banca Depositaria il Consiglio di Amministrazione richiede offerte comparabili adottando le medesime modalità stabilite per la scelta dei gestori finanziari.
Articolo 26 -
"Gestore Amministrativo e criteri generali per la scelta"
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia può delegare soggetti esterni allo svolgimento di tutta l’attività amministrativa.
2. In tal caso il Consiglio di Amministrazione richiede offerte comparabili adottando le medesime modalità stabilite per la scelta dei gestori finanziari e della Banca Depositaria.
3. I criteri che guidano il Consiglio di Amministrazione nella scelta dei soggetti esterni a cui affidare la gestione dell’attività amministrativa sono: a. professionalità;
b. costo del servizio.
4. Qualora le condizioni lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà altresì decidere di costituire nell’ambito del Fondo Pensione Complementare Famiglia una struttura destinata allo svolgimento dell’attività amministrativa.
5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare soggetti esterni per lo svolgimento di tutta l’attività necessaria per la costituzione del sistema che consenta ai soci il versamento al Fondo Pensione Complementare Famiglia degli importi corrispondenti agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati.
Articolo 27 - "Conflitti di interesse"
1. Le regole da osservare in materia di conflitti di interesse, compresi quelli eventualmente attinenti alla partecipazione delle fonti istitutive del Fondo Pensione Complementare Famiglia a soggetti gestori di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 124/93, sono quelle indicate nel Decreto del Ministro del Tesoro 703/96 previste dall'articolo 6, comma 4-quinquies lettera c) del D. Lgs. 124/93.
Titolo 7°: Sistema di contabilità e trasparenza
Articolo 28 -
"Sistema di contabilità, trasparenza, bilancio e criteri di informazione periodica"
1. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Commissione di vigilanza adotta per la determinazione del valore del patrimonio, della sua redditività, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del rendiconto annuo, e per l’evidenziazione delle posizioni individuali dei soci, i criteri indicati dalla normativa vigente.
2. L'esercizio sociale del Fondo Pensione Complementare Famiglia inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Ogni anno entro 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea di approvazione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Famiglia predispone il bilancio relativo all'esercizio precedente che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili sui risultati della gestione, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il bilancio del Fondo Pensione Complementare Famiglia deve essere certificato da parte di società di revisione di cui all'Art. 8 del D.P.R. n. 136/75.
5. A corredo del bilancio inoltre viene altresì allegata una relazione generale attinente la situazione consuntiva dell’esercizio, l’attività svolta e quella programmata.
6. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvede a comunicare periodicamente a ciascun socio l'andamento amministrativo e finanziario conformemente alle disposizioni della Commissione di Vigilanza.
7. Ai fini della scelta e della stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza la politica di investimento da attuare richiedendo offerte comparabili attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani nazionali o internazionali a soggetti che non appartengano a identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
Articolo 29 - "Modifiche statutarie"
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’Assemblea del Fondo Pensione Complementare Famiglia e sottoposte all’approvazione della Commissione di vigilanza.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare lo statuto rispetto alle variazioni di sopravvenute disposizioni normative o a specifiche istruzioni della Commissione di vigilanza. Le modifiche di cui al presente comma sono soggette all’approvazione della Commissione di vigilanza e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell’Assemblea.
Articolo 30 - "Scioglimento" 1. Oltre che per le cause derivanti dalle disposizioni di legge, il Fondo Pensione Complementare Famiglia si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Per deliberare lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia e le modalità di liquidazione del patrimonio, nel rispetto dell'Art. 11 del D.Lgs. 124/93, occorre anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea.
3. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo Pensione Complementare Famiglia nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.
Articolo 31 - "Norme di rinvio"
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di fondi pensione.
Articolo 32 - "Controversie"
2. Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo si ricorre ad un procedimento arbitrale.
3. Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali 1 è designato dal Consiglio di Amministrazione, 1 è designato dall’Associato ricorrente ed 1 è designato dal Presidente del Tribunale di Roma.
Per tutte le altre controversie inerenti la materia di cui al presente Statuto risulta competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria
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Titolo 8°: Norme finali Articolo 29 - "Modifiche statutarie"
Articolo 30 - "Scioglimento"
Articolo 31 - "Norme di rinvio"
Articolo 32 - "Controversie" |
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Art. 1 - "Indizione delle elezioni"
Art. 2 - "Elettorato"
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Art. 3 - "Commissione Elettorale Nazionale"
Art. 4 -"Numero dei componenti l’Assemble e modalità elettorali"
1a circoscrizione (Piemonte e Val d'Aosta): 2 2a circoscrizione (Lombardia): 3 3a circoscrizione (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia): 1 4a circoscrizione (Veneto): 1 5a circoscrizione (Liguria): 1 6a circoscrizione (Emilia Romagna): 1 7 circoscrizione (Toscana): 1 8a circoscrizione (Umbria): 1 9a circoscrizione (Marche): 1 10a circoscrizione (Lazio): 2 11a circoscrizione (Abruzzo): 1 12a circoscrizione (Molise): 1 13a circoscrizione (Campania): 2 14a circoscrizione (Puglia): 2 15a circoscrizione (Basilicata): 1 16a circoscrizione (Calabria): 1 17a circoscrizione (Sicilia): 2 18a circoscrizione (Sardegna): Totale 25
Art. 5 - "Voto"
Art. 6 - "Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati"
Art. 7 - "Caratteristiche dell’Incarico"
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Premessa La presente scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data ____________________, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il Fondo Pensione Nazionale Complementare per i Destinatari del D.Lgs. 565/96, successivamente Fondo Pensione Complementare Famiglia. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in essa contenuti. L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda. La sede del Fondo Pensione Complementare Famiglia è stabilita in Roma, Via dei Cappuccini, 6. Dati relativi al Fondo Pensione Complementare Famiglia Il Fondo Pensione Complementare Famiglia è stato costituito in data ______________ su iniziativa della Federcasalinghe. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia opera in regime di capitalizzazione individuale e la sua durata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, è indeterminata. Scopo del Fondo Pensione Complementare Famiglia è quello di garantire a favore dei soci aventi diritto trattamenti pensionistici, anche in forma complementare della copertura INPS di cui al D.Lgs. 565/96. Le fonti istitutive del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono costituite dalla Delibera della Federcasalinghe emanata il 17 febbraio 2000 per la promozione di un Accordo tra i Destinatari del D.Lgs. 565/96 al fine di costituire un Fondo Pensione Nazionale Complementare di Categoria e dall’Atto Costitutivo del Fondo Pensione Complementare Famiglia stipulato il ________________. |
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L'adesione al Fondo Pensione Complementare Famiglia è volontaria ed è riservata ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. Possono altresì iscriversi, i soggetti che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio. Il funzionamento del Fondo Pensione è affidato ad organi di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili. L'Assemblea è costituita da 25 componenti eletti dagli associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia. Le elezioni per la prima Assemblea si svolgeranno al raggiungimento delle prime 1.000 adesioni. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea che può elevare il numero dei componenti fino ad un massimo di 7. Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea, è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti. Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo si ricorre ad un procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali 1 è designato dal Consiglio di Amministrazione, 1 è designato dall’Associato ricorrente ed 1 è designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Per tutte le altre controversie non inerenti il rapporto associativo risulta competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso L'entità del trattamento pensionistico è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. L’associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto ha diritto di richiedere l'erogazione del trattamento pensionistico mantenendo comunque la condizione di associato. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue, dopo aver maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dall’Art. 1, comma 20, della Legge 335/95. L’associato può comunque posticipare il pensionamento e continuare eventualmente anche il versamento della contribuzione sino e non oltre il raggiungimento dei 75 anni di età. Il Fondo Pensione Complementare Famiglia provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. L’associato avente diritto può richiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa. L’erogazione della prestazione avviene interamente sotto forma di capitale nel caso in cui la rendita vitalizia maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7 della Legge 335 dell’8 agosto 1995. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo Pensione l’aderente può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all lett. a), b) c) e d) dell’Art. 31, comma 1, della L. n. 457/78, relativamente alla prima casa di abitazione ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo Pensione Complementare Famiglia, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L’associato che lo desideri può richiedere, versando il relativo costo aggiuntivo, l’attivazione di coperture accessorie del rischio vita e invalidità. I termini di tali coperture sono regolati dalle convenzioni stipulate dal Fondo Pensione Complementare Famiglia con le compagnie di assicurazione che offrono le garanzie richieste Ammontare delle contribuzioni Le modalità di versamento della contribuzione sono stabilite sulla base di quanto disposto dall’Art. 8 del D.Lgs. 124/93 così come modificato dal D.Lgs. 47/2000. In tale ottica sono consentite contribuzioni ordinarie che possono assumere carattere saltuario e non esclusivamente fisso. E’ altresì consentita la contribuzione ordinaria effettuata da soggetti non associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia nell’interesse di soci che nei confronti dei soggetti che hanno operato il versamento si trovino, secondo quanto stabilito dall’Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nella condizione di persone fiscalmente a carico. Gli associati al Fondo Pensione Complementare Famiglia possono inoltre delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al Fondo Pensione Complementare Famiglia dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati (in sintesi, contribuzione da abbuoni). Per la regolarizzazione di dette operazioni dovrà ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia Il versamento minimo di contribuzione ordinaria è stabilito nella misura di Lit. 50.000 (25.82 €). Trasferimento e riscatto della posizione . Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Complementare Famiglia prima del raggiungimento dell’età pensionabile l’iscritto avrà la possibilità a norma dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 di:
L’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale, ai sensi del comma 3-bis dell’Art. 10 del D.Lgs. 124/93 non prima di 5 anni di permanenza presso il Fondo Pensione Complementare Famiglia, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo Pensione e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. L’associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la posizione individuale maturata. In tal caso al socio viene erogata la posizione maturata determinata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la richiesta di riscatto, al netto delle eventuali imposte e tasse dovute. La liquidazione dell'importo così definito, o il trasferimento dello stesso, avviene entro sei mesi dalla richiesta. In caso di decesso dell’associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi e a carico del socio, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diversa disposizione dell’associato la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Complementare Famiglia Criteri generali di impiego delle risorse Le risorse finanziarie del Fondo Pensione Complementare Famiglia sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo anno verrà attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti gli associati. Successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento atteso in funzione delle diverse esigenze degli associati. Al verificarsi dell’eventuale passaggio alla gestione multicomparto, agli associati sarà fornita adeguata e completa informazione Regime delle spese All'atto dell'iscrizione è previsto il versamento di una quota "una tantum" pari a Lit. 10.000 (5,16 €). Al finanziamento del Fondo Pensione Complementare Famiglia è destinata anche una quota associativa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione. Le spese alla cui copertura è destinata tale quota annua sono le seguenti:
Gli oneri relativi alla gestione delle risorse finanziarie e ai servizi della Banca Depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio. Nel caso di trasferimento, riscatto (anche parziale) o anticipazione della posizione individuale il Fondo Pensione Complementare Famiglia non addebiterà all’associato alcuna spesa aggiuntiva Risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione. Annualmente, dopo che l'Assemblea avrà approvato il bilancio, il Fondo Pensione Complementare Famiglia invierà ad ogni associato l'estratto conto individuale nel quale saranno evidenziati i versamenti effettuati, gli importi relativi alle spese di gestione, nonché i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro. Fase iniziale Nel corso della fase iniziale il Fondo Pensione Complementare Famiglia sarà gestito da un Consiglio di Amministrazione provvisorio composto da cinque componenti. Tale organo ha la facoltà di:
Qualora le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione provvisorio allo Statuto comportino variazioni della presente Scheda Informativa l’associato ha la facoltà di disdire la propria adesione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Nel corso della fase iniziale è prevista anche la presenza di un Collegio dei Revisori Contabili provvisorio composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti Il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo Pensione Complementare Famiglia, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 124/93, verranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione eletto non appena insediato. Faxsimile del modulo per aderire al FONDO PENSIONI da ritirare presso il Banco di Roma o richiederlo alla sede nazionale DONNEUROPEE/FEDERCASALINGHE via dei Cappuccini , 6 - 00187 Roma oppure presso qualsiasi sportello INFORMAFAMIGLIE della tua città L'adesione ha un costo di €16,00 vedi modalita di pagamento riportate alla fine di questo modulo Scarica qui Il Modulo e L' Informativa
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