Decreto del Presidente
della Repubblica n.1026 del 25/11/1976
Regolamento di esecuzione della legge n. 1204/1971 sulla tutela delle
lavoratrici madri.
(Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16 marzo 1976)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:Visto l’art. 87,
comma quinto, della Costituzione;Visto l’art. 32 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri; Udito il parere del Consiglio di
Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo 1
Le norme che vietano il licenziamento non escludono il licenziamento per esito
negativo della prova.
Articolo 2
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di
interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fine di tale
periodo.Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del
compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Articolo 3
Ricorre il caso di colpa grave previsto dalla lettera a) dell’art. 2 della
legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella fatti specie di cui
all’art. 2119 del codice civile.
La riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a domicilio, di cui
all’ultimo comma dell’art. 18 della legge, è correlata con il divieto di
effettuare prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro, sicché il
relativo rapporto permane a tutti gli effetti.
La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma
dell’art. 2 della legge, deve produrre alla competente sezione di collocamento
il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il
certificato di assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma,
necessari all’esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.
Il divieto di sospensione disposto dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge
opera anche nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il divieto di
licenziamento, nel caso di sospensione del reparto al quale è addetta non
avente autonomia funzionale, sarà spostata ad altro reparto attivo
dell’azienda e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle
originarie, con l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dell’art. 3
della legge.
Articolo 4
Per la determinazione dell’inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti
dall’art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia
avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico
di cui al successivo art. 14.
Il termine di 90 giorni fissato per la presentazione della certificazione
decorre dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata la cessazione
effettiva del rapporto di lavoro.
La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra
la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia
computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia.
Articolo 5
Il divieto di cui all’art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al
trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su
guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra
operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori
pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre
malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui
all’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario
o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la
gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo
del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense
vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per
malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per
7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze
tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del
bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni
altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro.
Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell’art. 3
della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può
essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione
dell’Ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute
dell’interessata.
L’Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali
sfavorevoli agli effetti dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5, lettera
b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla
lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di
popolazione, specie in periodi di epidemia.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il certificato medico di
gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile.Ad ogni modo,
eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di
tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione
di detto documento.
Articolo 6
Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.
4, lettera c), della legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Articolo 7
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano
ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Articolo 8
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro
disposto dall’art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al
datore di lavoro e all’istituto assicuratore, ove quest’ultimo sia tenuto a
corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che
è frazionabile.
Articolo 9
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli
articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto
alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell’art.
56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con
modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell’articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
Articolo 10
Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare
alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del
bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata
tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del
servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata
dall’Ispettorato del lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico
sostitutivo.
Articolo 11
Le dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma
dell’art. 2 della legge, il divieto di licenziamento devono essere comunicate
dalla lavoratrice anche all’Ispettorato del lavoro, che le convalida.
A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 12
Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 della legge, l’interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180º
giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto.
É considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l’interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180º giorno
dall’inizio della gestazione.
Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo,
l’inizio dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal
primo comma dell’art. 4 del presente decreto.
Articolo 13
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all’art. 15 della
legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l’iscrizione negli
elenchi nominativi o con il certificato di cui all’art. 4, quarto comma, del
decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere,
rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del
certificato.
Articolo 14
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalità della lavoratrice;
b) l’indicazione del datore di lavoro e della sede dove l’interessata presta
il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell’istituto presso
il quale è assicurata per il trattamento di malattia;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono
inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che
ne risponde della veridicità.
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle
quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al
datore di lavoro e all’istituto assicuratore.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformità al disposto di cui al
primo comma del presente articolo, il datore di lavoro e l’istituto
assicuratore possono chiederne la regolarizzazione.
La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data
presunta del parto.
Articolo 15
Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15
giorni dall’evento, al datore di lavoro e all’istituto presso il quale è
assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto
dal quale risulti la data dell’evento medesimo.
Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve
produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di
gravidanza al momento dell’aborto e quella che sarebbe stata la data presunta
del parto.
Si prescinde dall’invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti,
nonché di quelle di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per
le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai
comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere
direttamente il trattamento economico di maternità.
Articolo 16
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei
certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette
a disposizione dell’Ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la
lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.
Articolo 17
Il datore di lavoro o l’istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico
di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all’Ispettorato
del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l’Ispettorato
ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le
relative spese sono a carico del richiedente.
Articolo 18
La lavoratrice nelle condizioni previste dall’art. 5, lettera a), della legge,
per poter fruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre
all’Ispettorato del lavoro una domanda corredata del certificato medico di
gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le
condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonché ogni altra
documentazione che ritenga utile.
Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell’art. 30 della legge
decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione
completa.
All’atto della ricezione della documentazione, l’Ispettorato del lavoro
rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta
al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il
termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento
dell’Ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.
L’Ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche
oltre il settimo giorno per determinare la durata dell’astensione dal lavoro.
Peraltro, qualora il provvedimento dell’Ispettorato non sia ancora
intervenuto, la lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine
indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà,
in ogni caso, dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro.
Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l’Ispettorato provinciale
competente è quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede
abitualmente.
Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a) dell’art. 5
della legge sono gratuite.
Sono a carico dell’istituto assicuratore di malattia le spese relative alle
eventuali ricerche di laboratorio.
Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e c) dell’art. 5
della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare
l’istanza ai sensi del settimo comma dell’art. 30 della legge, il
provvedimento dell’Ispettorato del lavoro deve anch’esso essere adottato
entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. L’emanazione
del provvedimento è condizione essenziale per l’astensione dal lavoro, che
decorrerà dalla data del provvedimento stesso.
Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’Ispettorato del
lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il
datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c)
dell’art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest’ultimo nella
quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti
all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati
dall’Ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove
occorra, all’istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.
Articolo 19
La lavoratrice a domicilio, all’inizio dell’astensione obbligatoria dal
lavoro, deve far pervenire all’istituto assicuratore, oltre al certificato di
gravidanza redatto nei termini indicati al precedente art. 14, una dichiarazione
del committente dalla quale risulti che sono state ottemperate le condizioni
previste dall’ultimo comma dell’art. 18 della legge. L’osservanza di tali
condizioni dovrà altresì risultare dal libretto di controllo di cui all’art.
10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Articolo 20
Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da
regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i
periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché
non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 5 della legge, o
da puerperio.
Articolo 21
Il periodo durante il quale, ai sensi dell’art. 14 della legge, il mezzadro, o
il concedente, è tenuto, nei casi di provata necessità, a concordare
l’assunzione di una unità lavorativa, non può avere durata superiore a
quella fissata dalle lettere a), b) e c) dell’art. 4 della legge stessa.
Articolo 22
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice
gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restandola penalità
per il datore di lavoro prevista dall’art. 31 della legge, l’istituto
assicuratore non corrisponde le indennità di cui all’art. 15, primo comma,
della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.
L’importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla
lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovrà
essere rimborsato all’istituto assicuratore.
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell’art. 7, primo
comma, della legge, svolga attività comunque retribuita alle dipendenze di
terzi, non ha diritto all’indennità di cui al secondo comma dell’art. 15
della legge ed è tenuta a rimborsare all’istituto assicuratore l’importo
dell’indennità indebitamente percepita.
Articolo 23
é abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568,
recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla
tutela delle lavoratrici madri dipendenti dai privati datori di lavoro.