ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

Decreto legislativo n° 24 del 31/01/2000

Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, Stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20/10/1999, n° 380.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli art. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 20/10/1999, n° 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile , secondo il principio delle pari opportunità tra l'uomo e la donna;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentita la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra l'uomo e donna, di cui alla legge 22/6/1990, n° 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10/12/1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 20/10/1999, n° 380;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28/1/2000;
Sulla proposta del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi generali

1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20/10/1999, n° 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2
Reclutamento

1. Il reclutamento del personale femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20/10/1999, n° 380.

2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma.

3. Il personale femminile che presenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30/12/1971, n° 1204.

4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'art. 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'art. 1 della legge 8/8/1977, n° 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30/12/1997, n° 490, dall'art. 16 del decreto legislativo 24/3/1993, n° 117, e dall'art. 8 della legge 28/3/1997, n° 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge 20/10/1999, n° 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.

6. L'art. 1 della legge 8/8/1977, n° 564, è sostituito dal presente:

    "Art. 1. - 1. Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del 3° anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di 25 anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26/10/1944, n° 507, e della legge 10/6/1964, n° 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.".

Art. 3
Ordinamento dei corsi

1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Art. 4
Stato giuridico

1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze Armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla legge 30/12/1971, n° 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.

3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall'art. 4 della legge 30/12/1971, n° 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 20/10/1999, n° 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 5
Avanzamento

1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 30/12/1971, n° 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonchè del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni dell'art. 7 della legge 30/12/1971, n° 1024, è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2000

                                                        CIAMPI

                                                        D'ALEMA, Presidente del
                                                           Consiglio dei Ministri

                                                        MATTARELLA, Ministro della
                                                           difesa

                                                        BALBO, AMATO, VISCO,
                                                       BERSANI, BASSANINI

visto, il guardasigilli: DILIBERTO

  Scarica testo            Avanti                                    Indietro