ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
legislativo n° 24 del 31/01/2000

Disposizioni
in materia di reclutamento su base volontaria, Stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di
Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20/10/1999, n° 380.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli art. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 20/10/1999, n° 380, che conferisce al Governo la delega ad
emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo
stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile , secondo il
principio delle pari opportunità tra l'uomo e la donna;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentita la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
l'uomo e donna, di cui alla legge 22/6/1990, n° 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10/12/1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della citata legge 20/10/1999, n° 380;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28/1/2000;
Sulla proposta del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri per le pari
opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Principi generali
1.
Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per
l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi
della legge 20/10/1999, n° 380. Il presente decreto legislativo disciplina il
reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del
personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza.
Art.
2
Reclutamento
1.
Il reclutamento del personale femminile delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni
vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto
previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale
femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20/10/1999, n°
380.
2.
La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie
e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione è consentita ai
cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza
prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai
corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o
all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma
4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si
applica il presente comma.
3.
Il personale femminile che presenta i corsi regolari delle accademie, degli
istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere
dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della
certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30/12/1971, n°
1204.
4.
I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei
carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che
gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del
comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata
incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui
all'art. 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in
servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità degli allievi insieme
ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio
permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si
applica l'art. 1 della legge 8/8/1977, n° 564, come sostituito dal comma 6 del
presente articolo.
5.
Ai fini dei reclutamenti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30/12/1997, n° 490, dall'art. 16 del decreto legislativo 24/3/1993, n° 117, e
dall'art. 8 della legge 28/3/1997, n° 85, al personale di cui al comma 3,
dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in
funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di
posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'art.
1, commi 6 e 7, della legge 20/10/1999, n° 380, fermo restando il possesso dei
requisiti indicati nei bandi di concorso.
6.
L'art. 1 della legge 8/8/1977, n° 564, è sostituito dal presente:
"Art. 1. - 1. Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può
contrarre matrimonio al compimento del 3° anno di servizio militare, anche se
non ha raggiunto l'età di 25 anni richiesta dal decreto legislativo
luogotenenziale 26/10/1944, n° 507, e della legge 10/6/1964, n° 447, e
comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli
istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli
di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.".
Art.
3
Ordinamento dei corsi
1.
Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi
presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione
all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art.
4
Stato giuridico
1.
Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle
disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze Armate e del
Corpo della guardia di finanza.
2.
Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità,
disciplinate dalla legge 30/12/1971, n° 1204, non pregiudicano la posizione di
stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.
3.
Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall'art. 4 della legge
30/12/1971, n° 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi
successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi
pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito
il comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 20/10/1999, n°
380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze
armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il
personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità
per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art.
5
Avanzamento
1.
L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle
disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza.
2.
I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli artt. 4 e 5 della legge
30/12/1971, n° 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di
servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di
carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonchè del
completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso enti o reparti di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3.
Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni
dell'art. 7 della legge 30/12/1971, n° 1024, è posto in licenza straordinaria
per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di
cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai
fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina
vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la
fine del servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 31 gennaio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della
difesa
BALBO, AMATO, VISCO,
BERSANI, BASSANINI
visto,
il guardasigilli: DILIBERTO