ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
(in Suppl. ordinario n. 14/L, alla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 1998)
Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1996, n.
662, ed in particolare l'art. 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sentite le rappresentanze del
personale; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto
alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni
parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato
che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il
proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il
Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n.
662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997; Vista
la deliberazione del Consiglio del Ministri adottata nella riunione del 23
dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
trasporti e della navigazione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali; Emana il
seguente decreto legislativo:
Art.
1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle
dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'art. 1, comma
96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le
previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed
all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti
dal comma 97 del medesimo art. 1 della citata legge n. 662 del 1996.
3. Finchè le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro
le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie
previste dall'art. 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i
moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del
70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma
97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle
pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di
servizio effettivo. 5. Ai
fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato,
con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti
gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella
<<A>> allegata al presente decreto.
Art. 2. Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri.
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente
dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni; b)
ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito; e)
ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito; 2. I ruoli nei
quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i
seguenti: a)
ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina; e) ruolo normale del Corpo di commissariato
della Marina; f)
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi
navali; j) ruolo
speciale del Corpo sanitario della Marina;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente
dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico; i)
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli
ufficiali della riserva nonchè quelli della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente. 5. Relativamente
ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
3. Disposizioni comuni.
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle
Forze Armate è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il 18º anno di età e non aver superato l'età massima
stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;
c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in
altra accademia o istituto di formazione militare; g) essere in possesso di qualità morali e
di condotta incensurabili. 2.
Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle
capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti
per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonchè quelli validi
per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali
ulteriori requisiti; b)
le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame,
prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti. 3. Nei
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha
facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la
data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti
per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi,
possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo
l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno,
detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.
Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti
messi a concorso. 4. Per la
partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali,
non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 4. Ufficiali dei ruoli normali.
1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti,
con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie
Militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo
previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza Armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per
l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve
di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza
Armata. 3. L'età per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e
superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di
un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre
anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
militare nelle Forze Armate. 4.
Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con
il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del
corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea
definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il 32º anno di età alla data indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale
del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di
guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina. 6.
I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il
prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno
nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti
inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore
stabilito per il medesimo ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto. 7. I candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4
frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le
cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione
di ciascuna Forza Armata. 8.
L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a
seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio
della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso
stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai
corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo
formativo nello stesso anno. 9.
I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a
meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato
per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio
permanente e per il restante personale non è computabile ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 5. Ufficiali dei ruoli speciali.
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate possono essere
tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli,
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il 34º anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli
ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo
speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano
superato il 32º anno di età;
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle
Forze Armate e che non abbia superato il 32º anno di età;
4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non
abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo,
purchè idonei in attitudine militare;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma
precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica
il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e
la situazione organica dei ruoli. 2.
Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonchè gli
ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e
del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti, per concorso per titoli ed
esami, con il grado di sottotenente:
a) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli,
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e del successivo corso
finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che
non abbia superato il 26º anno di età;
b) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato
maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto
di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il 28º anno di età
ed abbiano almeno 2 anni di servizio;
c) d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento,
dai sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli
studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di
navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non
diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei
marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a
quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di
appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le
corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai predetti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei
concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non
inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa e assoluta sono determinate in base
alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero
ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente
contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la
ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono
collocati in congedo; d)
se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.
Art. 6. Alimentazione dei ruoli.
1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e
speciali non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti
nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque,
rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico.
Art. 7. Obblighi di servizio.
1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre
all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei
corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da
espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di
durata; b) undici
anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica. 4. I
frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle
eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di
contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art.
5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre
una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza
delle precedente ferma. 6.
Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno
l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi
previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di
complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio
permanente effettivo. 8. In
deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico
aereo nonchè a corsi di elevato livello professionale, da determinare per
ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, è subordinata al vincolo di
un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza della precedente
ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso.
Art. 8. Requisiti per l'avanzamento.
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i
requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura,
professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver
disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma
non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in
relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel
nuovo grado.
Art. 9. Modalità di
avanzamento.
1. L'avanzamento ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta; c) per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di
iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo
l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o
a scelta. 5. I profili di
carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni
Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
Art. 10. Commissioni di avanzamento. Generalità.
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di
Maggior Generale e gradi corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali
aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadier Generale e gradi corrispondenti;
c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali
in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi
corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali
di complemento. 2. I
componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del
servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino
la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a
disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di
ordinamento. 3. Non possono
far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle
seguenti cariche: a)
Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra
amministrazione; c)
Comandante Generale della Guardia di Finanza;
d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali
impiegati presso: a)
i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24
ottobre 1977, n. 801; b)
gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal
territorio nazionale; c)
il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 5. All'art. 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: dopo la lettera
<<c)>> è aggiunta la seguente <<d)>>:
<<attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per
l'Amministrazione.>>;
b) al comma 3: dopo le parole <<alle lettere a), b), c)>>, è
aggiunta la seguente <<, d)>>; le parole <<per tre>>
sono sostituite dalle seguenti <<per quattro>>;
c) al comma 4: dopo le parole <<nelle precedenti lettere a), b),
c)>>, è aggiunta la seguente <<, d)>>.
Art.
11. Norme procedurali.
1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento,
costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della
difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono
annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo
di Stato Maggiore di Forza Armata. 3.
I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine
inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validità delle deliberazioni delle
commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con
diritto al voto.
Art. 12. Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.
1. Per la valutazione dei Maggior Generali e gradi corrispondenti è
costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno
parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di
ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne
assume la funzione di vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta: a) dal Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito; b)
dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze
Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore
delle Armi; c) dai 3 Tenenti Generali più anziani in
ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non
ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli
ingegneri, nonchè dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non
compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali;
d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei
singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi
Corpi; e)
dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e
dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina; b) dall'Ammiraglio di Squadra più anziano
in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;
c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando
in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
d) dall'Ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del
Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o
delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo corpo. 5. La commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica è composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
b) dai 4 Generali di Squadra Aerea più anziani in ruolo che non
ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al
Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto
Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;
c) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado, o più anziano,
dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del
Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la
valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo.
6. Il Segretario Generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice
Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta
qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di
vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte
ai sensi dei commi 3, 4, 5. é obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di
vertice allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in
servizio presso Uffici e Organi dipendenti.
7. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della difesa, nonchè
il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle
Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre
che non vi facciano già parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono
obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento allorchè
la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso
Uffici o Organi dipendenti. 8.
Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente
Generale o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità
di grado, più anziano di età tra i presenti.
9. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n.
1137 e successive modificazioni.
Art. 13. Commissioni ordinarie.
1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:
a) da un Tenente Generale, che la presiede;
b) da un Maggior Generale;
c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi,
quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la
valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli.
2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:
a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o
delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo Corpo. 3. La
commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:
a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica; c)
da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi
dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato
aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali
del rispettivo ruolo. 4. Alle
Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale
del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento. In
caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di
grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale,
possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da
valutare. 5. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale più
elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.
6. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
successive modificazioni.
Art. 14. Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione.
1. L'Ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a
scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il
presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la
carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
4. Il personale militare in servizio permanente che sia stato condannato
con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non
colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle
istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore
militare è escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorità competenti
ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento,
sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale è data
comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.
Art. 15. Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori.
1. La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore e la Commissione
Ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi
risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale,
tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art. 8 e
dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze,
istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27
dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto
aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni
esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale
amministrazione. 3. Le
Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in
servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Art. 16. Rinvio.
1. Per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione, si
applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della legge 12 novembre
1955, n. 1137.
Art.
17. Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria.
1. Il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare,
sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate
dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento,
iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti
gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli
ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei,
in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle
promozioni da effettuare. 2.
I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno,
quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando
la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta
a partire dalla prima delle aliquote di cui all'art. 21, comma 2, e nell'ambito
di ciascuna aliquota secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 1.
5. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica
per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi
corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti
Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto
ministeriale. 6. Agli
ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito
dell'avanzamento.
Art. 18. Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.
1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti
gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste
promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se
nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o più vacanze nei gradi
rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre
dall'anno di apertura del quadro. 2.
Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una
delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue
nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
Art. 19. Requisiti per la valutazione.
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per
l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado
ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
annesse al presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi
stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette
tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nel
grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti
periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti
organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere
compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari, di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del
ruolo di appartenenza. 5. I
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono
essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle
stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 20. Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina.
1. Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati
su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti
su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con
funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel
naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. é altresì
valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione
professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in
armamento o in riserva.
Art. 21. Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione.
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale della Direzione
Generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per
la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali
determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano
raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;
b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il
disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perchè sono venute a cessare
le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della
promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art.
14, comma 2. 2. I Tenenti
Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre
distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle
tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo
l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai
fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, già
valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati
idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la
promozione ad anzianità. 4.
Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno
successivo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, sono promossi con
anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.
5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei
all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni
giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con
anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.
6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare
con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono
essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'art. 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima
determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento
delle predette condizioni.
Art.
22. Vacanze organiche.
1.
Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano
le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e
per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono
promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre
il 1º luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
Art. 23. Promozioni annuali.
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle
promozioni fisse annuali è stabilito per ciascuno grado nelle tabelle 1, 2 e 3
annesse al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite con le modalità di cui
all'art. 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto
previsto dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive
modificazioni.
Art. 24. Modalità per colmare ulteriori vacanze.
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno
dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si constatino al 1º luglio ulteriori vacanze
nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse
non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare
nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unità.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a
scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle
tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle
promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di
richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri
ovvero dall'ausiliaria.
Art. 25. Sottotenenti dell'Esercito.
1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi
delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato,
con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme
previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni
del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo
superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai
quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di
applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione
ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, i Sottotenenti
di cui al comma 1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti
e presentino domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti,
anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i
pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di
laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero
nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1º
gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I
predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi
la stessa anzianità di grado. 5.
Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario
che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il
conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su
proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni
accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga
concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga
concessa. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano
il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale
proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 26. Ufficiali subalterni della Marina.
1. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'ordine di
anzianità degli ufficiali subalterni dei corsi normali della Marina è
determinato secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo
oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno
superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute,
riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal
ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe
spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano
completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a
completarli nell'anno successivo purchè non ne abbiano già ripetuto uno negli
anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,
assumendone la stessa anzianità assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali
che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno
degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli
nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere
trasferiti, purchè idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero,
con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei
rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), dell'art. 5.
Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa
anzianità assoluta. 6. La
nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di
acquisizione del grado di aspirante.
Art.
27. Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea.
1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare gli
studi applicativi e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed
entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il
periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere
una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà
di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione
nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi
desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una
proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,
assumendone la stessa anzianità assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per
motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione
ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se
l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali,
che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati
ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero,
con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei
rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b),
dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso
della stessa anzianità assoluta. 5.
Per i Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali viene stabilito, con
determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente
il compimento del 4º anno di permanenza nel grado, in base all'attitudine
professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla
Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono
stabilite le modalità della predetta valutazione.
Art. 28. Sottotenenti dell'Aeronautica.
1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori
dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo
anno di corso. 2. Gli
Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire
il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della
Accademia Aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino
l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi
dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con
decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica
riportato per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme regolamentari
dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in
centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi previsti
nell'ultimo anno di corso. 4.
Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle
sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che
hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino
l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono
iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il
corso al loro turno. 6. Gli
ufficiali che non abbiano completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono
ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al
corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo
pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa
anzianità assoluta. 7. Gli
ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti con il
proprio grado e la propria anzianità con le modalità indicate dal comma 1,
lettera b), ovvero dal comma 2, lettera c), dell'art. 5, previo parere
favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciali, mantenendo gli obblighi di ferma
contratti, se appartenenti al ruolo navigante normale una volta conseguito il
brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il
brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare, tramutando gli
obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti per quest'ultimo
ruolo sempre con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se
appartenenti ai ruoli normali delle Armi e dei Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli
studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare
possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità,
nel ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'art. 7, comma 2, in
luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si effettua, previo
parere della commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce sulla base del
punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3 l'ordine di precedenza
rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo.
9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non
idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno
accademico, possono essere trasferiti a domanda nei corrispondenti corsi
regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei
ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti
con quelli previsti per il nuovo corso.
10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli
speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del
congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero
del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di
pilota o di navigatore militare. 11.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, ove non esistano vacanze
nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è
riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo
non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Art. 29. Mancato transito o inidoneità.
1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli
speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b), cessano dal servizio al
termine della ferma contratta e sono collocati nella categoria del congedo in
qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini
dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente
superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo
che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero
superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei
requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39.
Art. 30. Transito tra ruoli.
1. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per
titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali
nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le
promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli
ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'età non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>. 3.
I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano
l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente
la medesima anzianità di grado. 4.
I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o
superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso
per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei
ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di
stato maggiore, ancorchè in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla
data di scadenza del bando abbiano:
a) un'età non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche
previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>. 6.
I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono
iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità
di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di
grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
7. Gli ufficiali del ruolo normale o del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, e del ruolo normale o
del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, pur conservando
l'idoneità al servizio militare, abbiano perso i requisiti fisici
rispettivamente richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo o
all'interno del ruolo di appartenenza in altra arma compatibilmente con la
professionalità e l'idoneità accertata, con il grado e l'anzianità posseduta.
Il citato personale sarà iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo
l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. Con decreto del
Ministro della difesa saranno indicati i requisiti fisici minimi, in relazione
al grado e all'età anagrafica, richiesti rispettivamente per il ruolo normale e
per il ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni nonchè per il ruolo normale e per quello speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali. Con lo stesso decreto saranno altresì indicati i
limiti e le modalità dei trasferimenti di cui sopra.
8. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della
Marina fino al grado di tenente di vascello, che abbiano perso i requisiti
fisici richiesti per tale ruolo, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo
normale del Corpo di commissariato o del Corpo delle capitanerie di porto. Le
modalità di transito sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione relativamente al
Corpo delle capitanerie di porto. 9.
Gli ufficiali fino al grado di Colonnello dei ruoli naviganti normale o speciale
dell'Arma aeronautica, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che
conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, possono essere
trasferiti a domanda con il proprio grado e anzianità, previo parere favorevole
della competente commissione d'avanzamento, rispettivamente nei ruoli normale o
speciale delle armi dell'Arma aeronautica. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli
dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, qualora nei
predetti ruoli non vi siano posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in
soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.
Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con
decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini
dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio
prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 31. Promozioni nel congedo.
1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7
allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevata a tre mesi per gli
ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della
durata minima di un mese. 2. Le disposizioni di cui al Titolo I, art. 4, del
regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e
all'Aeronautica.
Art.
32. Aspettativa.
1. L'art. 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal
seguente: <<Art.
21. - 1. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente
dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà
personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia
internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorchè
non formalmente dichiarato;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1,
lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera b);
a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la causa
di cui al comma 1, lettera d). 3.
La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata
dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità
all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti,
previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la
richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a
quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo
anticipato in servizio. 5.
L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche
è disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative
è disposta a domanda, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078, e dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.>>.
Art. 33. Richiami dall'aspettativa.
1. L'art. 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sostituito dall'art. 6
della legge 27 gennaio 1968, n. 37, è sostituito dal seguente:
<<Art. 25. - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, che
abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione
per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda,
è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in
servizio. 2. é parimenti
richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati
che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.>>.
Art. 34. Sospensione precauzionale dall'impiego.
1. L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è
sostituito dal seguente: <<L'Ufficiale nei cui confronti la
sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in
soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del
grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della
sospensione.>>.
Art.
35. Cessazione anticipata dal servizio permanente.
1. L'art. 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal
seguente: <<Art.
43. - 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato
almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di
colonnello o grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo
assoluto a seconda dell'idoneità. 2.
L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente
diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli
obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso
è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento a seconda dell'età. 3.
L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per
motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di
servizio.>>.
Art.
36. Cessazione dalla riserva.
1. L'art. 63 della legge 10 aprile 1964, n. 113 del 1954 è sostituito
dal seguente: <<Art.
63. - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.>>.
Art. 37. Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice.
1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, così
come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n.
404, e indicate nell'art. 7 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle 4,
5, e 6 annesse al presente decreto. 2.
L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa
è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o
corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente può essere
conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.
4. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore,
della Difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale
degli Armamenti del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due
anni. 5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma
4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al
termine del mandato.
Art. 38. Ufficiali dei ruoli tecnici.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo
unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti
dell'Aeronautica, previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
nonchè il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di
porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.
3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad
anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi
rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di
anzianità di grado da capitano. 4.
Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative
aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1
aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di
capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per
i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro
suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro
di avanzamento a scelta. 5. A
partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di
capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli
aventi le anzianità di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i capitani con sei anni
di anzianità di grado purchè abbiano maturato 35 anni di servizio militare
comunque prestato. 7. Per
ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli
previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere
le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto.
8. Finchè non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di
maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è
consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con
il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati
appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è
richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due
anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.
9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è
applicata una detrazione di anzianità di due anni per i Tenenti, di tre anni
per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. Effettuati gli avanzamenti
ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in
ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità,
secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale. 10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al
comma 8 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Art. 39. Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei
ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'art. 12
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano
compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che
abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono
promossi, se idonei, al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel
grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente,
l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1,
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorchè
nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano
almeno ventidue anni di anzianità di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità di
grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorchè nei gradi
inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno
diciotto anni di anzianità di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono
considerate alternative. 6.
Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle
rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al
grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi
uguale anzianità di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le
disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1
dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle
rideterminazioni di anzianità degli ufficiali in servizio permanente da
qualunque causa determinate. 7.
Finchè non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei
ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il
transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali
con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado non
inferiore a tre anni. é parimenti consentito il transito, per concorso per
titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente
colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a
tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è
applicata una detrazione di anzianità di tre anni. Effettuati gli avanzamenti
ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in
ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta
detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine
della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi
uguale o maggiore anzianità di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio
1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Art. 40. Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima
fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 12
novembre 1955, n. 1137, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle
funzioni del grado superiore. La seconda fase è caratterizzata
dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'art. 10, comma 5,
del presente decreto. 2.
L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito
assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali
idonei. 3. Quando si debba
rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad
accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad
anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità
che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha
luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe
stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al
grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo. 4.
La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite
nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle
dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata
la promozione, gli ufficiali già promossi, in relazione ai quali è stata
riconosciuta l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali
vincitori di ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri
di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il
limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima
del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto
per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli
ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con formula
piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di
avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare.
7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro
sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione
competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente
valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica
l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova
valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli
adempimenti per la promozione del ricorrente.
8. é istituita una Commissione di controllo dell'operato delle
commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi
d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso
giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
9. La Commissione è costituita da cinque membri nominati con decreto del
Ministro della difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati amministrativi,
contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze
Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione
qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia
oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il
presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di
cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali è
corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della
presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero della difesa.
10. Il Ministro della difesa, in presenza di giudizi di avanzamento
annullati, può convocare la Commissione di cui al comma 8 affinchè accerti:
a) la regolarità delle attività e delle valutazioni delle commissioni
di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze
della documentazione caratteristica del personale valutato;
b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e
delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di
accoglimento dei ricorsi. 11.
La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di
ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa
Commissione riferisce al Ministro della difesa in ordine agli accertamenti
svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva
individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per il
Corpo della Guardia di Finanza è istituita una autonoma commissione di
controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11.
In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa sono riferite
al Ministro delle finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 è individuato
tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di
Finanza.
Art. 41. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del
servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono
trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria
posizione di stato. 2. Il
trasferimento ha luogo: a)
per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianità
di grado posseduta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le
modalità indicate all'art. 42.
Art. 42. Rideterminazione delle anzianità.
1. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) di cui al comma
2, lettera b), dell'art. 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo
sanitario con l'anzianità di grado posseduta.
2. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del
Corpo veterinario di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 41 sono trasferiti
nel ruolo normale del Corpo sanitario con un'anzianità, rideterminata ai soli
fini giuridici, fatte salve le condizioni più favorevoli maturate,
corrispondente: a)
per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente;
b) per i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di
Tenente e otto anni nel grado di Capitano;
c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel
grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di
Maggiore. 3. In caso di
scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della
rideterminazione di anzianità di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato è
attribuita la stessa anzianità del pari grado che lo precede immediatamente in
ruolo. 4. Nei confronti
dell'ufficiale che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle
norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per ritardi
nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianità,
viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede
immediatamente nel ruolo di appartenenza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in
base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 6. Le
rideterminazioni di anzianità cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non
determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi
titolo. 7. Nei confronti
degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica
l'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art.
43. Vantaggi di carriera.
1. Nei confronti degli ufficiali medici che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R.
5 dicembre 1978 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di
cui all'art. 69-bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive
modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti
dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario.
Art.
44. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della
riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli dei Corpi
sanitari e del Corpo veterinario sono collocati nelle corrispondenti posizioni
del Corpo sanitario unificato. 2.
Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e
del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 45. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento,
appartenenti ai ruoli del Corpo di amministrazione, del Corpo di commissariato
(ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza)
sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato, mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento ha luogo:
a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con
l'anzianità di grado posseduta secondo le modalità stabilite dagli articoli 8
e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni;
b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito
nella graduatoria unica formata al termine del Corso di Accademia, fermo
restando il disposto dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
successive modificazioni ed integrazioni. I Sottotenenti reclutati per concorso
a nomina diretta vengono trasferiti secondo l'ordine di graduatoria del
concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti dai Corsi di Accademia;
c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con
l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del
pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di
carriera più favorevole, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e
56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo è
stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni. 3.
Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di commissariato non si applica l'art. 24, comma 4, della
legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 46. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della
riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli del Corpo di
amministrazione e dei Corpi di commissariato sono collocati nelle corrispondenti
posizioni del Corpo di amministrazione e di commissariato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai
sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di
Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono,
ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 47. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo medici ed al ruolo
farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo
sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.
2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in
base agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113
e successive modificazioni.
Art. 48. Categorie del congedo.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della
riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo medici e del
ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono collocati nelle corrispondenti
posizioni del Corpo sanitario unificato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai
sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni.
Art. 49. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento,
appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio
aeronautico sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico,
mantenendo la propria posizione di stato.
2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in
base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. I
Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal posto
conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia. I
Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo secondo
l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari grado
provenienti dai Corsi regolari di Accademia.
Art. 50. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della
riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del
ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle
corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai
sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20
settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, assumono la denominazione di
ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico.
Art.
51. Ridenominazione dei ruoli.
1. Il ruolo normale unico ed il ruolo speciale unico delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito assumono la
denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di
ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la
denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito. 4. Gli
ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma
aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in
servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica.
5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di
ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma
aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi
operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e
periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli ufficiali
del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attività di
direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la
realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione ed al
loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano
funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.
6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume
la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario
aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione
di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico. 8.
Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione
di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo
assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico. 9. Gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato
aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del
ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico. 10.
Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la
denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di
commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di
ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo di commissariato aeronautico. 11.
Gli ufficiali già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti
nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa
possedute. 12. Gli ufficiali
dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento già
iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli
conservando la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa possedute.
Art. 52. Istituzione dei ruoli speciali.
1. Sono istituiti i ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonchè
il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale
dell'Aeronautica, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica. 3. Sono altresì
istituiti i ruoli speciali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
Art.
53. Transito tra i ruoli. Disposizioni varie.
1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai
ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di
transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 2.
Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi,
per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie
distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge
12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parità di merito la
precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di
grado, al più anziano in ruolo. 3.
Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità
assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni.
Art.
54. Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica.
1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al
ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda
irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al
ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di
equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unità
di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale
delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 3.
I vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente
effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle
Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di
transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in
servizio permanente effettivo. 4.
Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità
assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni.
Art. 55. Periodi di comando. Riapertura dei termini.
1. Ai fini dell'avanzamento agli ufficiali trasferiti ai sensi degli
articoli 53 e 54 non è richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e
di attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito nei ruoli di
provenienza. 2. In relazione
a particolari esigenze funzionali e comunque non prima di un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto potrà essere disposta con decreto
ministeriale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
transito nei ruoli speciali.
Art.
56. Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda,
nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel
numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità
di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un
giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento
che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in
base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 4. Non è
ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il
titolo di Scuola di Guerra di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1979, n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale
non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale nè di partecipare al
Corso di Stato Maggiore. 6.
Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano
le disposizioni del comma 2 dell'art. 53.
Art. 57. Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, limitatamente al periodo
transitorio, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente
Colonnello compreso, nel numero e con le modalità stabilite con decreto
ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di
riferimento. 2. Gli ufficiali
trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta.
L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, dopo gli ufficiali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 53. Costituisce titolo
preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti
e dei materiali, non specificatamente destinati ad ufficiali appartenenti ad
altri ruoli.
Art. 58. Disposizioni varie.
1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici
delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali
possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto
salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i
decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento
degli Ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma
1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di
complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno più incorporati, dal
concorso che sarà bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al
personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali
degli ufficiali non potrà essere inferiore al 50 per cento. I posti
eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle
altre forme di reclutamento. 3.
In fase di prima applicazione, per i primi due concorsi il limite di età del
personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali
degli ufficiali di cui all'art. 5, comma 1, è elevato a 40 anni, ferma restando
l'applicazione della normativa previgente relativamente ai requisiti di servizio
richiesti per la partecipazione ai concorsi. 4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a
Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi,
rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli
incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65.
5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente
è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20,
il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di
cui al comma 3 dell'art. 65. 6.
I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle
tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze
fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati
nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per
il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei
ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di
colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonchè per il grado di ammiraglio
di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai
limiti di età previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri
Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali.
9. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati
nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive
modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono
elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal
2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore
anno a decorrere dal 2008. 10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il
grado rivestito dalla pregressa normativa.
11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado
di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli
organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza
Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni ed
integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata
non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di
quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più
anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità,
l'ufficiale anagraficamente più anziano.
12. Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma
11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 13. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di
ciascuna Forza Armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti
con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione
dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni ed
integrazioni. 14. Gli
ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 48 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi
ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio
permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per
gli ufficiali in servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei
rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte
particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi
straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati
ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32º anno di età alla
data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea
richiesti.
Art.
59. Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento.
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi
per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai
Titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni ed
integrazioni, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico
degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di
cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni. Effettuati
gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità
di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado
dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo
l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.
3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i
concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera
operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in
servizio-permanente. 4. I
concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20
della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene
attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma
dodecennale.
Art.
60. Disciplina degli organici nel regime transitorio.
1. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le
dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente
definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 31 dicembre
2005 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto è adottato d'intesa con
il Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al
comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per
ogni grado dei ruoli del servizio permanente non chè la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze
minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente
decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, può essere
mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al
conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola
Forza Armata; b)
qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia
inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da
conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla
pregressa normativa; c)
il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli
unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla
composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di
merito; d) in
fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con
anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli
ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto.
Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30%
rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli
normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21.
3. Alla data del 1º gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di
colonnello e di generale non chè il numero di promozioni annuali nei vari gradi
di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i
limiti stabiliti dal presente decreto.
4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari
gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono
determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti
salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, non chè le disposizioni
richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 61. Avanzamento. Regime transitorio.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al
ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la
permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado
superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli
ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime
nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del
corso di laurea; b)
per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4, in fase di prima
applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre
1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i
ruoli speciali. 4. In fase di
prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni
al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti
e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma
dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei
trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i
Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore
rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti
e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione
e di commissariato. 6. é
consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali
appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici,
ruolo chimico- farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente
ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei
confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si applicano a partire
dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A
della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4
dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo
ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano
riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
<<nella media >>. I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado di uguale anzianità di grado.
Art.
62. Avanzamento. Regime transitorio.
1. I Guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di
anzianità di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore
devono aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado.
2. I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i
Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in
relazione alle anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado
progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al
presente decreto. 3. In fase
di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni
al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi
della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello
inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
4. Nel periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali
devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al
grado superiore. 5. In fase
di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo
sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di
Capitano di Vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le
proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. 6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono
formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per
l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo
normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già
valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente
dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.
7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo
farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota
di valutazione, qualora siano stati inclusi i pari grado provenienti dal ruolo
medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.
8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione
per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di Ammiraglio di
divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei Corpi di stato
maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità minime di grado
previste per l'avanzamento a scelta dall'annessa tabella 2.
9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi
di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni
a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra un quinto
del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni
a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per
eccesso qualora inferiore all'unità.
10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano agli ufficiali del
Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a
partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli
normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di grado
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine
di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto
della nomina. 11. Per l'anno
1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art.
48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Art. 63. Avanzamento. Regime transitorio.
1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno
2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e
non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado
pari o superiore a 6 anni. 2.
A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di
Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può essere
inferiore a 5 unità. 3.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima
applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in
esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di
provenienza. 4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la
formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli
ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che
precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di provenienza.
5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei
capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono
inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai
sensi della pregressa normativa non chè gli ufficiali che li precedono nel
nuovo ruolo. 6. é consentito
il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai
ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di
Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei
corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8
dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del
medesimo articolo.
Art. 64. Avanzamento. Disposizioni varie.
1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel
grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore è progressivamente
aumentata secondo le modalità riportate nella tabella <<C>> annessa
al presente decreto. 2. Nel
periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore,
per ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in
aliquota di avanzamento. 3.
Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto
quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.
4. I Brigadieri Generali ed i Colonnelli del ruolo normale del Corpo del
genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico,
fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di età previsto per il rispettivo
grado nel ruolo di provenienza. 5.
Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 19,
restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla
pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della
scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.
Art. 65. Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie.
1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole
<<della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più
anziani in ruolo >> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'ufficiale
anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano
nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a
parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se
generale.>>. 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole <<ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti >> sono inserite le seguenti: <<ai maggiori ed
>>. 3. Alla lettera b)
del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole
<<ai colonnelli e gradi corrispondenti >> sono inserite le seguenti:
<<ai tenenti colonnelli ed >>.
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 è
attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime
cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59. 5.
Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze
complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.
6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole
<<muniti del brevetto di pilota militare >> sono aggiunte le
seguenti: <<o del brevetto di navigatore militare >> ed alle parole
<<come ufficiali piloti >> sono aggiunte le seguenti: <<o come
ufficiali navigatori >>. 7.
Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal
seguente: <<1. Gli ufficiali di complemento
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di
pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della
difesa.>>. 8. Ai fini
della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione
nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento
del grado rivestito. 9.
Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di
colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli
organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza
Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di
una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per
riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel
grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di
anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che
ricoprano le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato o che siano
distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per
esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, non chè il personale di cui
all'art. 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15 del R.D. 16 giugno
1932, n. 840 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha
luogo il 1º luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali
effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data
del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare
in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. 12. Le funzioni di
cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, e 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere
espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di
Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado.
13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli
ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti
in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti
messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità. Per il Corpo
delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa
con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza
Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi
dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure
previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge
27 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
Art. 66. Vantaggi di carriera.
1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, conseguibile a
seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sarà più concesso a
partire dal Corso di Stato Maggiore che avrà inizio nell'anno 2001. Per gli
ufficiali che frequenteranno il corso che avrà inizio nell'anno 1998, il
predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla
citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di
anzianità non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i
corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di
carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella
misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non
superiore a un anno. 2. Il
vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12
novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, conseguibile a seguito della
frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso
Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sarà più concesso a partire dal
Corso che avrà inizio nell'anno 1999.
3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, previsto per gli
ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978 e successive modificazioni, non sarà
più concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.
4. A partire dal Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avrà inizio nell'anno 1999
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28
aprile 1976, n. 192.
Art. 67. Suddivisione dei ruoli in specialità.
1. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli
ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere
ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso
i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità.
2. é istituita la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti
speciale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.
3. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in
possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti
giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti
speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.
4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 e nel comma 1
dell'art. 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, non che agli articoli 4, 5, 6,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le
parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante
corsi per navigatori militari. 5.
Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole <<pilota>>,
<<pilota militare >>, <<corsi di pilotaggio >>,
<<attitudine al pilotaggio >>, <<brevetto di pilota di
aeroplano >> e <<brevetto di pilota militare >>, sono
aggiunte, rispettivamente, le parole <<navigatore>>,
<<navigatore militare >>, <<corsi di navigatori >>,
<<attitudine ad espletare mansioni di navigatore >> e
<<brevetto di navigatore militare >>.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da
mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione del numero massimo
degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al
trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 19 maggio
1986, n. 224.
Art.
68. Disposizioni varie.
1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di
promozioni annuali previste dal presente decreto, potrà essere disposta, senza
oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei
Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste
nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa
previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. Fermo
restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali
previsti dal presente decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei
decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati
in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni
ed integrazioni, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni
similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un
altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di
Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o
trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze
Armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400. 3. Fermi
restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali
previsti dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza
Armata, prevedendo analoghi profili di carriera. 4. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli
organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed
i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno
essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei
singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilità alle
effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti
decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa.
5. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti
ministeriali di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con il Ministro dei
trasporti e della navigazione. 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento
degli ufficiali.
Art. 69. Norme concernenti i cappellani militari.
1. La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente
annessa alla legge 1º giugno 1961, n. 512, modificata dalla legge 22 novembre
1973, n. 873, è così sostituita:
a) terzi cappellani militari capi: n. 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e
cappellani militari addetti n. 190. 2.
Le modalità di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani
militari sono indicati nell'annessa tabella 7.
3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il
ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di
complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono
iscritti nel ruolo ad esaurimento. 4.
Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani
militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al
comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto
almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo
giudizio di idoneità dell'Ordinario Militare da emettersi sulla base della
documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale
interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di
appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio
permanente di cui alla parte IV della legge 1º giugno 1961, n. 512 e successive
modificazioni. 5. Il limite
di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui
al comma 3 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge
1º giugno 1961, n. 512. 6.
Al comma 2 dell'art. 2 della legge 1º giugno 1961, n. 512, le parole:
<<al gradi di generale di brigata >> sono sostituite dalle seguenti:
<<al grado di maggior generale >> e le parole: <<al grado di
tenente colonnello >> sono sostituite dalle seguenti: <<al grado di
brigadieri generale >>. 7.
Al comma 1 dell'art. 15 della legge 1º giugno 1961, n. 512, dopo le parole:
<<dai seguenti gradi:>> sono aggiunte le seguenti: <<terzo
cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; secondo
cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente
colonnello.>>. 8. Al comma 1 dell'art. 28 della legge 1º giugno 1961,
n. 512 e successive modificazioni, le parole: <<un anno >> e
<<40º anno di età >> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<almeno due anni >> e <<50º anno di età >>
e dopo lo stesso comma 1 è aggiunto il seguente:
<<La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è
conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che abbiano superato il
prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo
Istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani
militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio
dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50º anno di età.>>.
9. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge 1º giugno 1961, n. 512 è
aggiunto il seguente: <<I cappellani militari addetti di
complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano
inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'art. 28,
qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario Militare,
cessano definitivamente dal servizio.>>.
10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1º giugno
1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di
Vicario Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario
Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e
gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa
per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico- economici previsti per
gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.
Art.
70. Norme che si applicano al personale delle Forze Armate.
1. Non si applicano al personale delle Forze Armate:
a) l'art. 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926,
n. 1178; b) gli
articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n.
113; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 non chè il Titolo II capi VI,
VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137; d)
l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;
e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20
settembre 1980, n. 574; f)
gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10 maggio 1983, n.
212; g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n.
123; h) gli
articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19
maggio 1986, n. 224; i)
l'art. 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n.
231; j) gli
articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della
legge 27 dicembre 1990, n. 404. 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresì
ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
3. Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le
disposizioni di cui al comma 1.
Art. 71. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 1998. 2. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino
al 31 dicembre 1997.
Allegato
1
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Per
maggiori approfondimenti sugli allegati consultare anche il supp. ord. n° 14/L,
alla G.U. n° 17 del 22.01.1998.