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Che cosa è il divorzio?
È lo scioglimento del matrimonio civile. Per i matrimoni concordatari
(celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da
ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili.
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Che effetto ha il divorzio sul matrimonio religioso?
Per la Chiesa il matrimonio religioso perdura finché non ne venga
pronunciato l’annullamento. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta
ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Analoghi
principi valgono per gli altri culti.
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Quando si può chiedere il divorzio?
La legge prevede i seguenti casi:
a. Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a
decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente
del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la
sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto
può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
b. Se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento
e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all’estero.
c. Se l’altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una
pena superiore a 15 anni o all’ergastolo, oppure a qualsiasi pena
detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per
induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per
omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di
un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per
lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare,
maltrattamenti, circonvenzione d’incapace ai danni del coniuge o di un
figlio.
d. Se il matrimonio non è stato consumato.
e. Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso.
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Per ottenere ii divorzio è sempre necessario fare una causa e avere l’assistenza
di un avvocato?
Sì, è sempre necessario
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Quanti tipi di divorzio esistono?
Sotto il profilo della procedura due, il divorzio consensuale e quello
contenzioso.
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Che differenza c’è?
Nel divorzio consensuale le due parti sono già d’accordo sulle
condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa, la
divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico ricorso e devono
confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la
sentenza. Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la
domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell’altro
coniuge, il quale avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente
pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al
Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle
domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.
Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale
(vedere capitolo precedente).
• Ci
si può opporre al divorzio chiesto dall’altro coniuge?
Non ci si può opporre se la richiesta è motivata dai fatti previsti
dalla legge; si può però far presente, se è il caso, che mancano i
presupposti: per esempio se dopo la separazione legale è avvenuta una
riconciliazione.
• Il
giudice del divorzio è libero di confermare o modificare quanto stabilito
nella separazione?
Sì, è libero di farlo. Le condizioni della separazione non sono
vincolanti.
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Quali sono i criteri per stabilire l’affidamento dei figli?
Gli stessi della separazione legale. In più, nel divorzio, la legge
prevede l’affidamento congiunto o alternato a entrambi i genitori.
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Che cosa deve fare il genitore che cambia residenza o domicilio?
Dove comunicarlo all’altro genitore entro 30 giorni.
l Quali sono i criteri per stabilire il mantenimento dei figli?
Gli stessi criteri della separazione legale. Inoltre dove essere stabilito
l’adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli
indici di svalutazione monetaria (ISTAT).
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Quali sono i criteri per stabilire l’assegnazione della casa familiare?
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui
vengono affidati i figli e con il quale i figli convivono oltre la
maggiore età.
Il Giudice dovrà anche valutare le condizioni economiche dei coniugi e le
ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione
della casa, se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può essere
trascritta nei registri immobiliari, con l’effetto che se la casa viene
venduta il terzo acquirente deve rispettarne la destinazione. Se la casa
è in locazione, l’assegnatario subentra nel contratto, previo avviso al
proprietario.
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Quali sono le conseguenze del divorzio per i coniugi?
Tutti e due riacquistano lo stato libero e possono contrarre nuovo
matrimonio valido agli effetti civili.
La donna perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale, su sua
richiesta, non la autorizzi a conservarlo per particolari motivi.
Si perdono anche i diritti ereditari relativi alla successione del coniuge
tranne per particolari casi.
• In
quali casi il divorziato ha dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge?
Quando si trova in stato di bisogno e aveva diritto all’assegno di
divorzio, può richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità.
Il Tribunale terrà conto dell’importo delle somme percepite, della
gravità dello stato di bisogno e dell’eventuale pensione di
riversibilità (vedere gli ultimi due punti di questo capitolo); inoltre
terrà conto del valore dei beni ereditari, del numero e della qualità
degli eredi e delle loro condizioni economiche. Su accordo delle parti l’assegno
può essere liquidato in un’unica soluzione.
Il divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o perde lo
stato di bisogno.
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Come vengono regolati i rapporti economici fra divorziati?
II Tribunale dispone che uno dei coniugi paghi periodicamente un assegno
all’altro, quando questi non abbia mezzi adeguati, e comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive, per provvedere al proprio mantenimento
secondo il tenore di vita precedente alla separazione. Questo assegno deve
essere aggiornato automaticamente, almeno in base all’indice ISTAT.
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Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per determinare l’entità
dell’assegno?
Le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della frattura familiare,
il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito
di entrambi e, infine, la durata del matrimonio.
• Se
il coniuge che percepisce l’assegno si risposa, continua ad averne
diritto?
No. Automaticamente lo perde.
• È
possibile ottenere una liquidazione globale, invece di un assegno mensile?
Sì, ma i coniugi devono essere d’accordo e il Tribunale deve giudicare
giusta la liquidazione; una volta accettata questa soluzione, in seguito
non si potrà avanzare più nessuna altra domanda di contenuto economico.
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Sono previste garanzie per l’adempimento degli obblighi economici?
Si può iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del coniuge che deve
versare l’assegno; inoltre il Tribunale può chiedere che egli fornisca
garanzie adeguate, se esiste il pericolo che possa sottrarsi agli obblighi
economici nei confronti dell’ex coniuge o dei figli.
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Che cosa può fare il divorziato, quando non riceve l’assegno che gli è
dovuto?
Può ricorrere alle normali azioni esecutive per il recupero del credito.
Inoltre, dopo aver richiesto il pagamento con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, se il pagamento non avviene nei successivi 30
giorni, il creditore può notificare la sentenza di divorzio a chi
normalmente corrisponde somme di denaro all’ex coniuge (datore di
lavoro, inquilino) invitandolo a versare direttamente a lui le somme
dovute; se ciò non avviene, il creditore può agire in via esecutiva
direttamente nei confronti del terzo.
In ogni caso il datore di lavoro non può versare all’ex coniuge
creditore più della metà della somma che deve all’inadempiente. Il
Tribunale può anche disporre il sequestro dei beni del debitore e di
metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.
• È
reato non corrispondere l’assegno dovuto al coniuge divorziato?
Sì, e chi lo commette è punibile su querela di parte, con la reclusione
fino a 1 anno e/o con una multa.
• La
sentenza di divorzio del Tribunale può essere modificata?
Sì, se il coniuge che ne ha interesse propone appello nei termini di
legge: in questo caso si procede ad un riesame della situazione da parte
del Giudice di secondo grado.
• Si
possono modificare successivamente, se sopravvengono giustificati motivi,
le disposizioni sull’affidamento dei figli o sul contributo economico?
Sì, su richiesta della parte interessata.
• Il
divorziato/a ha dei diritti sulla liquidazione per fine rapporto di lavoro
dell’ex coniuge?
Sì, se non si è risposato/a e riceve l’assegno di divorzio. In questo
caso gli spetta il 40% della liquidazione riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
• Il
divorziato/a ha diritto alla pensione di riversibilità?
Sì, ma soltanto se non si è risposato/a, se aveva diritto all’assegno
e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è
anteriore alla sentenza di divorzio. Se l’ex coniuge defunto non si era
risposato, il divorziato/a ha diritto a tutta la pensione; in caso
contrario, su sua richiesta, il Tribunale gli attribuisce una parte della
pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, tenuto
conto della durata dei rispettivi matrimoni.
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Che cosa è la pensione di riversibilità?
È quella pensione che, in caso di morte di chi la percepiva, passa al
coniuge, ai figli e ai parenti del pensionato/a (vedere capitolo Pensioni
e previdenza sociale).
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