DIVIETO DI LICENZIAMENTO


Per garantire alla lavoratrice la tranquillità psicologica necessaria per il miglior decorso della gestazione e dell’allattamento, le donne lavoratrici gestanti o madri hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo predeterminato dalla legge.
Il divieto di licenziamento (art. 2 della Legge n. 1204/1971) vige dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino o, nel malaugurato caso in cui il bambino muoia durante il parto, nei tre mesi successivi.
Tale divieto opera fino al termine del periodo di astensione obbligatoria. Nell’ipotesi in cui il bambino cessi di vivere dopo il periodo di astensione obbligatoria e prima del compimento di un anno di età il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Per la determinazione del periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto indicata nel certificato medico. Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici affidatarie o adottive e decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia, indipendentemente dal fatto che l’affidamento sia temporaneo o definitivo.
Il divieto di licenziamento non opera nel caso di colpa grave della lavoratrice, né nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine (art. 2 della Legge n.1204/1971, lettera c).
La lavoratrice può essere licenziata anche in caso di esito negativo del periodo di prova.
Va tuttavia tenuto presente che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di una lavoratrice in prova di cui sia noto lo stato di gravidanza, è necessario fornire alla lavoratrice stessa spiegazioni dettagliate sulle ragioni che hanno prodotto il giudizio negativo.
Nei casi in cui il licenziamento è consentito e la risoluzione del rapporto di lavoro si verifichi durante il periodo di astensione obbligatoria o di astensione obbligatoria anticipata la lavoratrice ha ugualmente diritto alla indennità di maternità per l’intero periodo.
Il divieto di licenziamento opera anche nel caso di adozione o di affidamento, temporaneo o definitivo, fino ad un anno dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. In tal modo la legge impedisce che dall’adozione e/o dall’affidamento e dagli impegni connessi alla cura del bambino possano derivare conseguenze negative e discriminatorie e protegge il rapporto tra madre e figlio nel primo periodo dall’ingresso in famiglia.
Allo scopo di non vanificare il divieto di licenziamento, la legge stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo durante il quale vige il divieto, la lavoratrice gestante, madre naturale, madre adottiva o affidataria ha diritto comunque alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia di licenziamento.
L’art. 18 della legge n° 53/2000 rafforza la tutela dei genitori sancendo la nullità del licenziamento causato comunque dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, familiare o formativo. Per lo stesso motivo è stata espressamente sancita la nullità di un’eventuale richiesta di dimissioni presentata da uno dei genitori durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, salva la convalida da parte del Servizio di Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Cosa fare
La lavoratrice licenziata durante il periodo nel quale opera il divieto, per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro, deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza entro 90 giorni dal licenziamento:
. richiesta di ripristino del rapporto di lavoro;
. certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 53/2000, art. 18
Legge n. 1204/1971, art. 2
D.P.R. n. 1026/1976, artt. 1, 2 e 11
Sentenza Corte Costituzionale n. 61/1991
Sentenza Corte Costituzionale n. 172/1996
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 7

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