Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333
Regolamento di esecuzione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 12 marzo
1999, n. 68, che prevede l’emanazione di un regolamento recante norme di
esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell’attuazione della citata
legge;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate;
Visto l’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 17, comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sentita la conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere
favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26
giugno 2000;
Ritenuta, al riguardo, con riferimento
all’individuazione dei competenti servizi per l’impiego, l’opportunità di
mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte
al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di
mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti iscritti negli elenchi
1. Possono ottenere l’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all’articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età
e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento,
rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica
del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi
di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.
68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come
modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in
possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché
per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita
esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale.
Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie
sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del
collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività
lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età
al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli
elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se
studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina
sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui
all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi
professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti
telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono
comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale per l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per
l’aggiornamento dell’albo e l’espletamento dei compiti di certificazione.
Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le
relative iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso
termine.
Art. 2.
Obbligo di riserva
1. Per i datori di lavoro pubblici e per i
datori di lavoro privati, l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3
della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente
occupato. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma
2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si
effettua dopo aver provveduto all’esclusione del personale per il quale i
predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla
data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35
dipendenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima
legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei
dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i
dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta
assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una
seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere
contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la
richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni
quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori
che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla
predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68
del 1999.
4. Entro 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge
n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all’invio
del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte
e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di
lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola,
successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui
all’articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma
5.
Art. 3.
Modalità di computo della quota di
riserva. Esclusioni
1. Accanto ai lavoratori che non
costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono
parimenti esclusi, ai fini di cui all’articolo 4, comma 1, della citata legge
n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con
contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di
lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a
domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per
attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di
tale attività, e i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.
68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una
riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per
cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale
di riserva, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione,
da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi
lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con
chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile
l’assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la
conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2
sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza
inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue
capacità lavorative. L’accertamento della compatibilità delle mansioni è
svolto dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b),
della legge n. 68 del 1999, con le modalità ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si
applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente
all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori
sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale
d’obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora
abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con
invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in
base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore
medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell’articolo 4, comma
1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che
svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata
del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti
giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare,
anche non continuative.
7. La disposizione di cui all’articolo
3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti
pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art. 4.
Sospensione degli obblighi
1. Ai fini della fruizione dell’istituto
della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all’articolo 3, comma 5,
della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita
comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione
idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato
comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale
condizione.
2. La sospensione opera per un periodo
pari alla durata dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge
n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che
giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di
lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell’emanazione del
provvedimento che ammette l’impresa ad uno dei trattamenti di cui
all’articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro
interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della
concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata
la situazione dell’impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di
autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola
volta.
4. La sospensione degli obblighi
occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche
i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Nota all’art. 4:
- Per i testi degli articoli 3, 9,
comma 1, e 18 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note agli
articoli 1 e 2.
Art. 5.
Compensazioni territoriali
1. I datori di lavoro privati presentano
la domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione
territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente
servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta
l’ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero
degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito
provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della
domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali
interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il
provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente
trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto
termine senza che l’amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che
abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende
accolta.
3. La domanda di compensazione
territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni,
adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l’impiego, che,
acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al
collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti
utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei
criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di
lavoro privato allega alla domanda copia dell’ultimo prospetto informativo, di
cui all’articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999. Qualora le
informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza
del termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento,
fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano
la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale
e in via automatica.
Art. 6.
Modalità di assunzioni obbligatorie
1. La prescrizione di cui all’articolo
7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote
di riserva e gi à in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale
numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la
quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita
interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma
1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che
abbiano gi à in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di
riserva, l’unità mancante è assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli
"enti promossi" di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della
citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito
politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza
di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i
predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.
Art. 7.
Avviamento
1. Ai fini dell’inoltro della richiesta
di avviamento, i 60 giorni di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge
n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge
l’obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa
verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore
pubblico previste dall’ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico,
entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a
selezione prevista dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda
adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui
all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito
alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la
richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di
cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano
le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito
delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 68 del
1999, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista
dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per
il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale,
deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di
trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi
competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento
mirato.
5. I datori di lavoro privati che
intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare
la convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilità di avviare i
lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo
applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai
fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento,
valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili
rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro
medesimo stipula con il servizio un’apposita convenzione di inserimento
lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68
del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i
soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il
datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro
trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar
luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all’avviamento
tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle
altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella
attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui
ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro,
effettuare l’avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda
di esonero parziale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del
1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l’autonoma
attivazione della disciplina che regola l’esonero parziale al di fuori dei
casi previsti dal presente articolo.
9. In conformità con quanto previsto
dall’articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n.
80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure
selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione
ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’assunzione per chiamata
diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come
disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall’articolo 21 della legge 5
dicembre 1988, n. 521.
Art. 8.
Sistema sanzionatorio
1. L’attività ispettiva in materia di
assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su
segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini
dell’accertamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono
gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma 1,
attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all’articolo 15,
comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli
enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68
qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all’articolo 15,
comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via
transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione
di cui all’articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza
prevista dall’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal
servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede
legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva,
specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal
relativo decreto di attuazione, nonché l’avvenuto inoltro della richiesta di
avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la
trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto
interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni
previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l’indicazione delle
eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall’obbligo di
assunzione, derivanti dall’applicazione dei relativi istituti previsti dalla
legge.
Art. 9.
Graduatorie
1. Fino al momento della operatività
della graduatoria di cui all’articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999,
rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di
collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori gi à
iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria
precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la
costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori gi à iscritti in base
alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato
tecnico, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68
del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda
professionale, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
all’atto dell’avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte
delle regioni, dell’attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma
di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999,
tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
a) anzianità di iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel
territorio.
4. Le regioni, in base alle singole
esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui
al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori di
lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono
quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori
elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.
Art. 10. Convenzioni tra datori di lavoro
privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio
competente
1. Ai sensi dell’articolo 12 della
citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi
di cui all’articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni
di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il
territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria
disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile
informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al
raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di
cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui
al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo
albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali
di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all’albo regionale di cui
all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno,
e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto
della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto
contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a
copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n. 68
del 1999.
3. Le convenzioni di cui all’articolo 12
della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di
ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore
di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi
soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del
comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), della citata
legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso
formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarità del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile,
la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore
disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e
gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base
alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del
percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o
dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le
modalità individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresì
disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che
rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione
personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da
quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all’acquisizione, da
parte del disabile, di professionalità equivalenti a quelle possedute nonché
adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il
datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.
6. L’eventuale recesso di uno dei
soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la
contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto
e la contestuale immissione in servizio di quest’ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di
convenzione ai competenti uffici dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il
predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di
versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei
disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione
effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione
stessa.
Art. 11.
Disposizioni transitorie relative al
computo della quota di riserva
1. I datori di lavoro pubblici e privati,
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili gi à occupati ai
sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui
all’articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi
prevista.
2. Fino all’entrata in vigore di una
disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un
periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di
riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gi à occupati in base alla
previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in
servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del
1999.
Art. 12.
Invalidi del lavoro ed invalidi per
servizio
1. Per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e
riqualificazione professionale di cui all’articolo 4, comma 6, della citata
legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per
lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al
personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del
collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e
riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente
articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato
nell’articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro
senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma
2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle
rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica
professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla
partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale
attivato.
Art. 13. Disposizioni transitorie relative
alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli
obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli
articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché le autorizzazioni
all’esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di
esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea,
cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora
precedente.
2. Entro la data di validità delle
convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro
privato che ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale competente domanda
diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di
autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla citata legge
n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della
autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in
materia di inserimento mirato dei disabili, nonché la permanenza delle
condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della
legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle
suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e
autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Ai fini della stipula delle convenzioni
di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee
programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell’ambito della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Per gli adempimenti di cui
all’articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della
citata legge e della normativa di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.