Regolamento recante norme sul
riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
civili e sulla concessione dei benefici economici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l’emanazione, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di un regolamento per il
riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità e
sordomutismo;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Tenuto conto che l’art. 43 del
decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, ha differito il termine per l’emanazione
del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresì, da tale data ogni
residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell’adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri dell’interno e per la famiglia e la solidarietà sociale;
emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedimento per l’accertamento
sanitario delle minorazioni civili
1. Le istanze volte ad ottenere
l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l’handicap derivante
dall’invalidità, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le
commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione
medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con la medesima
istanza l’interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle
provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla
minorazione riconosciuta.
2. Per la presentazione delle domande di
aggravamento resta in vigore quanto disposto dall’art. 11 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
3. Il procedimento relativo
all’accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi
entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4. Rimangono applicabili le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in
relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione
della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la procedura di
accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica
periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
all’interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalità di
trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze
presentate anteriormente a tale data.
5. Nel caso in cui la percentuale di
invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche
erogate dal Ministero dell’interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono
d’ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a
copia autentica del verbale sanitario.
6. In caso di domande di aggravamento, le
commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle
prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino
variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.
7. ll soggetto convocato per gli
accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea
documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a
visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare.
Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può
essere motivata anche da un familiare convivente.
8. Nel caso di decesso del richiedente il
riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto,
relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su
formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario
esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture
pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo
certo, l’esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di
una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
Art. 2.
Misure per l’eliminazione
dell’arretrato in materia di accertamenti sanitari
1. Le unità sanitarie locali, in
adempimento di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, hanno facoltà di istituire, in via temporanea, nell’ambito
delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell’arretrato di
istanze di riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine di
incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che
preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle
istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro
diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell’art. 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno essere
presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non
sia disponibile detto specialista.
Art. 3.
Nuovo regime contenzioso amministrativo e
giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili
1. La commissione, entro tre mesi dalla
data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 1, comma 1, fissa la data
della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato può
presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all’assessorato alla
sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della
visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di
appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di
presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto
mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione,
dandone formale comunicazione all’interessato.
2. Avverso i verbali di visita emessi
dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di
guerra e di invalidità civile, di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro sessanta
giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità
civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla data di
presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle
pensioni di guerra del Ministero del tesoro.
3. Con decreto del Ministro del tesoro per
i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidità
civile, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, può essere
articolata in sezioni regionali utilizzando, ove necessario, duecento unità di
personale medico da portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
4. I ricorsi di cui al comma 2 si
intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato
nello stesso comma.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 2
e le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti
al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli
accertamenti sanitari relativi all’invalidità civile, alla cecità civile e
al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data,
la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a
seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche
operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
Art. 4.
Procedimento per la concessione delle
provvidenze economiche ai minorati civili
1. Le procedure di concessione e di
pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono
concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di
copia dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi
dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso
per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all’interessato di
produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata
anteriormente a tale data.
3. I comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai
prefetti.
4. Nella provincia autonoma di Trento e
nella regione Valle d’Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite
normative nella materia, la concessione delle provvidenze è disposta con
provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente
della giunta regionale.
Art. 5.
Decorrenza dei benefici economici
1. I benefici economici di cui al comma 1
dell’art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla
data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o
dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti
commissioni sanitarie.
2. L’ente erogatore di provvidenze
economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute
gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari di provvidenze erogate
dal Ministero dell’interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti
prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità,
previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del
Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall’art. 3, comma 10, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1988, n. 291, e dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici
previsti.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata
sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta
giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata
insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei
requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno
erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte
dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Art. 6. Regime contenzioso amministrativo
e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai
minorati civili.
1. Avverso il decreto del prefetto, del
commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale
della Valle d’Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od
indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare
ricorso, in carta bollata, al Ministero dell’interno, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente
competente.
2. Per i ricorsi previsti dal comma 1
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell’interno decide entro
centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine
il ricorso si intende rigettato.
3. Avverso le decisioni di cui al comma 1
è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali
concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la
legittimazione passiva spetta al Ministero dell’interno.
5. Nei procedimenti pendenti davanti al
giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
legittimazione passiva permane al Ministero dell’interno sia per gli aspetti
concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione
delle provvidenze economiche.
Art. 7.
Norme sulle notifiche di atti e sui
pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti
giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai
minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni
provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero
dell’interno presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato ai sensi
dell’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le
prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l’indicazione
completa delle generalità del soggetto minorato civile interessato: nome e
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli
atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati
civili è effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente
comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano
le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
MODELLO A
(1) Istante maggiorenne
(data)
All’Unità sanitaria locale
Commissione medica per l’accertamento
delle invalidità civili
..l .. sottoscritt .. .. .. .. .. ... nat
.. a .. .. .. .. .. .. provincia di .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .... il .. .. .. .... residente in .. .. .... provincia di .. .. .. ...
via/piazza .. .. .. .. .. ... n. .. .. ... c.a.p. .. .. .... stato civile .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... professione .. .. ....
tel. .. .. .. ... codice fiscale .. .. ....
C
H I E D E
di essere sottoposto ad accertamento
sanitario, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del
relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità,
quale:
invalido civile
- ai sensi della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni ed integrazioni
- indicare ai soli fini dell’art.1,
comma 3, della legge 15ottobre 1990, n. 295, se
minorato psichico |SI|
|NO|
cieco civile
- ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni
sordomuto
- ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni ed integrazioni
persona handicappata - ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
AVVERTENZE: barrare con una “X” la
casella corrispondente al riconoscimento richiesto) allo scopo di ottenere i
benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o
alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza
alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici
eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla
minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle
sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, giusta il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
D
I C H I A R A
a) di essere nat .. a .. .. provincia di
.. .. il .. .. ...;
b) di essere cittadin .. italian ..;
c) di essere residente in .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..;
d) che le infermità per le quali richiede
il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di
servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione
di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti rilasciata in data .. .. .. .. .. .. .. .. .da .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....;
- altra documentazione integrativa:
FIRMA
AVVERTENZE:
1) La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni
idonei ai sensi dell’art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare
(causa dell’impedimento):
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ....
1 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza ..
.. .. .. .................... n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. ....... n. .. ..
. rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ...
FIRMA
2 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
............nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza ..
.. .. .. .. n. .... c.a.p. .. ............... documento .. .. .. .. .... n. .. .. .. ...
rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ...
Data .. .. .. .. .. .. ...
.. .. .. .. .. .. .. ...
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare
necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e
precisione e deve contenere:
- per la valutazione dell’aggravamento
dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui all’art. 11 del D.L.vo 23
novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le
modificazioni del quadro clinico preesistente;
- per il riconoscimento della cecità
civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante
la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli
occhi, con eventuale correzione.
________
MODELLO B (1) Istante minore anni 18 o
interdetto
(data)
All’Unità sanitaria locale
Commissione medica per l’accertamento
delle invalidità civili
..l .. sottoscritt .. .. .. .. .. .........................nat
.. a .. .. .. .. .. .. il .. .. .. ... residente in .. .. .. .. ................ provincia di
.. .. .................... c.a.p. .. .. .. via/piazza .. .. .. .. .. n. .... tel. .. .. ...........
nella sua qualità di .. .. .. .. .. .. .. .. ... del .. .. .. .... ............(interdetto
o minore di anni 18) nat .. a .. .. .. .......... il .. .. ... residente in .. .. ..
.... ...............via/piazza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. n. .. .. .... c.a.p. .. .. .. ..
codice fiscale .. .. .. .. .. .......................................................
C
H I E D E
che il predetto venga sottoposto ad
accertamento sanitario, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento
dell’invalidità, quale:
invalido civile
- ai sensi della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni ed integrazioni
- indicare ai soli fini dell’art.1,
comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
se minorato psichico
|SI| |NO|
cieco civile
- ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni
sordomuto
- ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni ed integrazioni
persona handicappata - ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
AVVERTENZE: barrare con una “X” la
casella corrispondente al riconoscimento richiesto) allo scopo di ottenere i
benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o
alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza
alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici
eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla
minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle
sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, giusta il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
D
I C H I A R A
che il summenzionato minorato:
a) è nat .. a .. .. .... ................provincia di ..
.. ............................ il .. .. ...;
b) è cittadin .. italian ..;
c) è residente in .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ...;
d) che le infermità per le quali richiede
il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di
servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione
di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti rilasciata in data .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .... da .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
- altra documentazione integrativa:
.. .. .. .. .. .. ...
FIRMA
AVVERTENZE:
1) La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni
idonei ai sensi dell’art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare
(causa dell’impedimento): ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ....
1 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
nat .. a .. .. .. .. ... ...................il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza ..
.. .. .. .. n. .... c.a.p. .. ............... documento .. .. .. .. ...................... n. .. .. .. ...........
rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. .......................................
.. .. .. .. .. .. .. ...
FIRMA
2 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
nat .. a .. .. .. .. .................. il .. .. .. residente in .. .. ................................. via/piazza ..
.. .. .. .. ..............n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. .......................... n. .. .. .. .......................
rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ...........................................
Data
.. .. .. .. .. .. ...
FIRMA
2) Specificare la qualità rivestita
(legale rappresentante o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare
necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e
precisione e deve contenere:
- per la valutazione dell’aggravamento
dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui all’art. 11 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno
originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;
- per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.