Ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e
128 della Costituzione;
Visto l’articolo 59, commi 50 e 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere della commissione
Igiene e sanità del Senato;
Acquisito il parere della commissione
Affari sociali della Camera;
Acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificata con la conferenza Stato-città e autonomie
locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarietà sociale;
emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (1)
Finalità e criteri generali
1. Il Servizio sanitario nazionale
garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei
propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell’ambito dei
livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui
fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell’assistito di una
quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo
delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare
l’uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle
prestazioni.
2. In armonia con i principi e le finalità
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i
criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i
singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e
alle condizioni di malattia.
3. Nel rispetto del principio della
sostenibilità economica della spesa associata al consumo di prestazioni
sanitarie soggette a partecipazione, è riconosciuta agli assistiti
l’esenzione dalla partecipazione in relazione a:
a) la situazione economica del nucleo
familiare, ai sensi dell’articolo 4;
b) la presenza di specifiche condizioni di
malattia, limitatamente alle prestazioni connesse, ai sensi dell’articolo 5.
4. Al fine di favorire la partecipazione a
programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l’accesso
all’assistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il ricorso
all’assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero
ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute,
sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza
oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica
incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva
realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione;
b) le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica
finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o
disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle
finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le prestazioni di medicina generale e
di pediatria di libera scelta;
d) i trattamenti erogati nel corso di
ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di
riabilitazione e di lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e
direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla
medesima struttura, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
5. Restano altresì escluse dalla
partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di
interesse sociale, finalizzate a:
a) la tutela della maternità,
limitatamente alle prestazioni definite dal decreto del Ministro della sanità
del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995,
da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
b) la prevenzione della diffusione
dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di
infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con
comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la promozione delle donazioni di
sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività
di donazione;
d) la tutela dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle
regioni nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell’infanzia.
(1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del comma 2 e comma 3, lettera a),
del presente articolo".
Art. 2 (2)
Prestazioni soggette al sistema di
partecipazione al costo
1. Nell’ambito dei livelli essenziali di
assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario
nazionale alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione
al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di
ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici e quindi con
l’esclusione dei ricoveri
diurni individuati nell’allegato 1;
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa
extraospedaliera erogate
in regime domiciliare, ambulatoriale,
semiresidenziale e
residenziale.
2. È confermato l’attuale regime di
erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del
Ministro della sanità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono ridefinite le modalità di erogazione e di distribuzione dei
prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. È confermato l’attuale regime di
erogazione dei prodotti dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanità
del 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982.
Il Ministro della sanità provvede all’aggiornamento del suddetto decreto,
prevedendo la gratuità dei prodotti relativi all’allattamento dei bambini
nati da madri HIV positive e ridefinendo le modalità di erogazione e di
distribuzione dei prodotti dietetici, al fine di contenere la corrispondente
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 1, possono includere tra le prestazioni soggette alla
partecipazione al costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero,
non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio
del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza.
Tale ampliamento è volto a favorire la redistribuzione degli oneri da
partecipazione fra gli assistiti non esenti e a promuovere il ricorso
appropriato ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni.
(2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del comma 1, lettere c) ed e), del
presente articolo".
Art. 3 (3)
Modalità di partecipazione al costo delle
prestazioni
1. Le modalità di partecipazione al costo
da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all’articolo 2,
comma 1, si applicano a decorrere dall’introduzione del sistema di
partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo
familiare, ai sensi dell’articolo 4, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per
prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per
prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al
citato articolo 8, comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione al costo
pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente
esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo articolo 4.
I farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera
c), sono a totale carico dell’assistito. È abrogato l’articolo 1, comma 42,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le singole prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale è dovuta una partecipazione al
costo pari all’85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di
100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per
gli assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, è dovuta una partecipazione al costo pari al 70%
della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola
ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite
massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di
trattamento di due o più prestazioni eventualmente definiti a livello regionale
e provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di
prescrivibilità per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e
successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale, di semplificare l’accesso alle prestazioni da parte degli
assistiti, nonché di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere
l’utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanità
con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme
agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di
determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi,
consentendo la prescrivibilità in un’unica ricetta di prestazioni afferenti a
branche specialistiche diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del
valore del limite massimo di spesa per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno
finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l’esclusione di quelli
individuati nell’allegato 1, è dovuta una partecipazione forfetaria pari a
150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai
sensi dell’articolo 4, comma 5, tale partecipazione è pari a 75.000 lire.
5. Per le prestazioni di assistenza
termale è dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente
tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino
ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti che
hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, il
limite massimo di spesa per prescrizione è pari a 100.000 lire.
6. Per le prestazioni di assistenza
riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semiresidenziale e
residenziale, è dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al
costo delle diverse modalità di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un
massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto
all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, tale limite
massimo di spesa è pari a 40.000 lire. La partecipazione non può comunque
essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza
riabilitativa extraospedaliera semiresidenziale e residenziale conseguenti ad
episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti
direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione è dovuta a
decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di
assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e
ambulatoriale è dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni
fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che
hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, tale
limite massimo di spesa è pari a 10.000 lire. La partecipazione non può
comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della
partecipazione alla spesa mensile non può essere superiore a 100.000 lire e,
per gli assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, a lire 60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale
senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in
relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire
per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai
sensi dell’articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa è pari a 60.000
lire.
8. La partecipazione al costo da parte
degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non può
comunque essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per
ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.
9. Gli assistiti totalmente esenti dalla
partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono
tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire
per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire per le
prescrizioni di più confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo 5, il limite massimo di prescrivibilità di
sei pezzi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle
patologie indicate negli stessi regolamenti. Per le prescrizioni relative alle
restanti tipologie di prestazioni di cui ai precedenti commi, la quota fissa per
ricetta dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i
quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il
tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle
prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine
è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della
domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da
parte delle regioni dei criteri e delle modalità di cui al comma 10, il
Ministro della sanità vi provvede, previa diffida, tenendo conto
dell’interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati
dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo
massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall’efficacia del
provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere
effetto al momento dell’esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche
mediante l’adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività
dell’erogazione delle predette prestazioni, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare all’assistito la effettiva
possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito
delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della
domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo
delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta
delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all’attività
liberoprofessionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al
risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi
nazionali di lavoro, nonché a garantire l’effettiva corresponsabilizzazione
di sanitari dipendenti e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei
risultati dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 32,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei
confronti del direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o
dell’azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini
individuati per l’erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri
derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività
liberoprofessionale intramuraria alle risorse di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico
dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di
partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri
desumibili dal comma 13.
13. Fino all’entrata in vigore delle
discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione
richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi
dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa
nell’ambito dell’attività liberoprofessionale intramuraria, ponendo a
carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda
unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura
eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo
della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle
tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione
l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità
sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in
misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività
liberoprofessionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento
finanziario a carico dello Stato.
14. Il direttore generale dell’azienda
sanitaria vigila sul rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del
comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine dell’esercizio dell’azione
disciplinare e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali
sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti
dell’assistito.
15. L’utente che non si presenti ovvero
non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è
tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo
della prestazione.
(3) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia dei seguenti commi del presente
articolo: comma l; comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e
secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo".
Art. 4 (4)
Partecipazione al costo delle prestazioni
in relazione alla situazione economica del nucleo familiare
1. La valutazione della situazione
economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale è effettuata con
riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente l’esenzione stessa,
dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini
IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al
fine di favorire l’autonomia dell’anziano convivente, i soggetti di età
superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo
familiare autonomo e richiedere l’esenzione, totale o parziale, dalla
partecipazione al costo delle prestazioni con riferimento alla propria
situazione economica; in tal caso l’anziano non è incluso nel nucleo
familiare come definito nel presente comma. L’anziano non può comunque
costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed
effettivamente separato.
2. L’indicatore della situazione
economica è definito dalla combinazione dei redditi complessivi dei membri del
nucleo familiare e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti
con il coefficiente di cui all’allegato 2. Dal calcolo del patrimonio
immobiliare è esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del nucleo
familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa tra sessantacinque e
settantacinque anni dall’indicatore della situazione economica è detratto un
ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni è detratto un
ammontare pari a 7 milioni di lire. L’allegato 2 specifica le modalità di
calcolo del reddito e del patrimonio.
3. L’indicatore della situazione
economica equivalente, utile ai fini dell’individuazione delle soglie di cui
ai commi 4 e 5, è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui al comma 2
e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare,
desunto dalla scala di equivalenza riportata all’allegato 2.
4. L’esenzione totale dalla
partecipazione al costo delle prestazioni di cui all’articolo 2 è garantita
qualora l’indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 18
milioni di lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore
è elevato di 5 milioni di lire.
5. Il diritto all’esenzione parziale
dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 3, è
riconosciuto qualora l’indicatore della situazione economica equivalente sia
inferiore a 36 milioni di lire.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le
regioni possono incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e
5 entro un margine del 20%.
7. Il diritto all’esenzione, totale o
parziale, è riconosciuto dalle aziende unità sanitarie locali di residenza,
che rilasciano per ciascun componente il nucleo familiare un documento
individuale attestante il diritto stesso. A tale fine l’assistito deve
presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. Il
richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso di riconoscimento
del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa
vigente diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed
effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal
fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare. Si applica l’articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanità definisce i
contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle
altre dichiarazioni di cui al presente comma.
8. Ai fini del riconoscimento del diritto
all’esenzione parziale o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente
si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della
composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria
posizione rispetto al diritto all’esenzione. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di accertamento della
permanenza delle condizioni che danno diritto all’esenzione. Qualora si
verifichino modifiche della composizione del nucleo familiare o della situazione
economica, è possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione
economica ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, totale o
parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni
individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di composizione
del nucleo familiare o di situazione economica, nonché le relative modifiche,
di particolare complessità.
9. Fino all’introduzione del sistema di
esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di
esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(4) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del presente articolo 4".
Art. 5.
Esenzione dalla partecipazione in
relazione a particolari condizioni di malattia
1. Con distinti regolamenti del Ministro
della sanità da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di
malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie
di cui alle lettere a) e b) danno diritto all’esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti.
Nell’individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene
conto della gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità
della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le
prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia
ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla
partecipazione al costo, tenendo conto:
a) della loro inclusione nei livelli
essenziali di assistenza;
b) della loro appropriatezza ai fini del
monitoraggio della evoluzione della malattia e dell’efficacia per la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
c) della definizione dei percorsi
diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di
malattia che danno diritto all’esenzione dal pagamento della quota fissa di
cui all’articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere
con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.
3. L’esenzione dalla partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia
è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall’esenzione le
prestazioni finalizzate all’accertamento delle condizioni di malattia che
danno diritto all’esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal
regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare.
Sono altresì esclusi dall’esenzione i farmaci collocati nella classe di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1,
lettera b), sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai
soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità
dei farmaci orfani ed all’organizzazione dell’erogazione delle prestazioni
di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al
comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca
applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le
minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad
aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a), inserendovi le
eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le
quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo.
Fino all’aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all’articolo
6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità del 1 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, è confermata l’esenzione dalla partecipazione
al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e
dall’articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché
l’esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza
e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge
20 ottobre 1990, n. 302.
7. Ai soli fini dell’assistenza
sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è
determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.
Art. 6 (5)
Procedure e tempi
1. Con uno o più regolamenti emanati
entro il 31 ottobre 1998 a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di accertamento e di verifica
della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in
misura ridotta, nonché le misure per semplificare le procedure di prescrizione
e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l’utilizzazione
della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo
svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con
particolare riferimento alle modalità di utilizzazione dei dati, ai soggetti
che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31
dicembre 1996, n. 676, nonché di quelle introdotte dai decreti legislativi
emanati in attuazione di quest’ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro
della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni
nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione del nuovo
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con
riferimento sia alle procedure amministrative sia all’impatto economico. Sulla
base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei
suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da
parte delle aziende unità sanitarie locali, del diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e
5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte
delle aziende unità sanitarie locali, del documento attestante il diritto
all’esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine
anche l’avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) le modalità con le quali effettuare i
controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici
consorziati di più aziende unità sanitarie locali o di altri enti eroganti
prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicità della situazione
familiare dichiarata, nonché confrontando i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle
finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle
quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni
fruite, anche mediante l’avvio di sperimentazioni di modalità innovative, ivi
incluso l’utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica; e) le
modalità di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori
relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle
prestazioni dagli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della
propria azienda unità sanitaria locale; f) le modalità di controllo del
ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i
ricoveri brevi in regime ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al
presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema
dei controlli.
4. La carta sanitaria elettronica è
sperimentata e introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
(5) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del presente articolo 6".
Art. 7 (6)
Entrate da partecipazione al costo delle
prestazioni
1. Il gettito annuale corrispondente alle
quote di partecipazione al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del
Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle
disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine annualmente
predeterminata in base:
a) alla normativa nazionale in materia di
partecipazione e di relative esenzioni;
b) al numero di assistiti esentati dalla
partecipazione in relazione sia alla situazione economica del nucleo familiare,
sia a particolari condizioni di malattia;
c) al ricorso alle prestazioni sanitarie
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende
sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi all’ammontare
della partecipazione al costo e al numero di assistiti esenti per tipologia di
esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla regione e al Ministero della sanità.
Le regioni validano i dati e comunicano alle aziende sanitarie le eventuali
rettifiche da operare entro il mese successivo alla trasmissione; soltanto dopo
tale periodo il Ministero della sanità provvede a utilizzare i dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie
di cui all’articolo 4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con
esclusione di ogni onere finanziario a carico dello Stato.
(6) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "in vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del comma 1, lettere b),
limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo
famigliare, sia", e comma 2 del presente articolo".
Art. 8 (7)
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme
in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa
non esplicitamente confermate dal presente decreto. È abrogato, altresì,
l’articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto
del Ministro della sanità del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, e quelle di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di
Bolzano e le regioni a statuto speciale provvedono alle finalità del presente
decreto nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate
alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l’eventuale revisione delle
soglie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della
prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni e del regime delle esenzioni. (7) La L. 23 dicembre 2000, n. 388
ha disposto che "in vista della progressiva eliminazione della
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia del comma 4 del presente
articolo".
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
1 maggio 1998.
Allegato 1
(previsto dall’art. 2, comma 1)
Criteri per l’individuazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate in regime di ricovero diurno,
escluse nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni.
Sono inclusi nel sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di
ricovero erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli:
1) attribuiti a DRG chirurgici;
2) comportanti l’esecuzione di procedure
diagnostiche o terapeutiche invasive, che non siano erogabili anche
ambulatorialmente;
3) finalizzati all’esecuzione di
radioterapia e chemioterapia o quelli programmati per la terapia ed il
monitoraggio dei pazienti oncologici, nonché dei pazienti affetti da altre
condizioni di malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai
sensi dell’articolo 5;
4) effettuati in ospedali di
riabilitazione e in reparti di riabilitazione identificati dai codici di
disciplina "56" e "28" (di cui al decreto del Ministro della
sanità del 19 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1988);
5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).
Allegato 2
(previsto dall’art. 4)
Modalità di calcolo
della situazione economica e scala di equivalenza
Modalità di calcolo dell’indicatore
della situazione economica del nucleo familiare.
L’indicatore della situazione economica
del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i
componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando
gli eventuali fattori correttivi.
Modalità di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per
ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF
quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento
all’apposita circolare ministeriale prevista dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109;
b) il reddito da attività finanziarie,
determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al
patrimonio mobiliare, come definito al successivo punto 2.
Il reddito del nucleo familiare si calcola
sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5
milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale
nel comune di residenza. Le regioni possono, analogamente, consentire la
detrazione dal reddito del nucleo familiare l’ammontare delle rette pagate
alle case di riposo entro il limite massimo di 2,5 milioni.
Modalità di calcolo del patrimonio.
Il patrimonio si calcola sommando, per
ciascun componente del nucleo familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni
edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale
definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel
periodo di imposta considerato. Nel calcolo non è considerata la casa di
abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle
categorie catastali A1, A8 e A9 si considera il valore per il 50%;
b) il valore del patrimonio mobiliare è
calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in
società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le
modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Il valore risultante da tale somma è
moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda
che la casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno dei
componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga
ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti
scaglioni di valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente è
pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50
milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150
milioni, il coefficiente è pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non
appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei
seguenti scaglioni di valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente
è pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100
milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150
milioni, il coefficiente è pari al 20%.
Fattori correttivi.
Per ogni componente del nucleo familiare
di età inferiore ai sei anni o di età compresa fra i sessantacinque e i
settantacinque anni, dall’indicatore della situazione economica è detratto un
ammontare pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare
di età superiore ai settantacinque anni, dall’indicatore della situazione
economica è detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
Scala d’equivalenza.
I parametri da utilizzare per il calcolo
dell’indicatore della situazione economica equivalente sono i seguenti:
Numero dei componenti il nucleo familiare
Parametro
1
1.00
2
1.57
3
2.04
4
2.46
5
2.85
Maggiorazioni
+ 0.35 per ogni ulteriore componente
+ 0.2 in caso di assenza di un coniuge e
presenza di figli minori
+ 0.5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
+ 0.2 per i nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro, o parametri, correttivo.