CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
Anche le lavoratrici ed i lavoratori assunti con
contratti di formazione lavoro hanno diritto all’astensione obbligatoria e
all’astensione facoltativa.
Tali periodi consentono la proroga del rapporto, in considerazione del fatto che
questi eventi costituiscono un impedimento oggettivo alla formazione
professionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Sentenza Corte Costituzionale n. 149/1993
Circolare Ministero del Lavoro n. 54/1996