CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO


Anche le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro hanno diritto all’astensione obbligatoria e all’astensione facoltativa.
Tali periodi consentono la proroga del rapporto, in considerazione del fatto che questi eventi costituiscono un impedimento oggettivo alla formazione professionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Sentenza Corte Costituzionale n. 149/1993
Circolare Ministero del Lavoro n. 54/1996

Scarica testo                           Indietro