Decreto
del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 362
Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
Articolo 1
Presentazione
della domanda
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione
della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti, all'autorita' consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i
presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o
alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della
seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o
equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza
dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante
per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello stato estero, o degli
stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai
carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorita'
giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto
per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto
della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui
all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e'
autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti
l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di
cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero
dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto
dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le
proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita'
della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita'
invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune
indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino
all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto
a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte.
qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta
sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con
provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei
procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla
data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del
regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993,
n. 572, il decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha
ricevuto la domanda. quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i
successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1. Il ministro dell'interno, entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica
del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente
regolamento. 2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1. Il ministro dell'interno verifica
periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria
competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle
disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e
del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le
misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che
viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei
ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i
termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per
l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il
presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del
presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
repubblica.