Iniziali indicazioni
per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, recante: “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”
La presente nota è diretta, in attesa
della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in
osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento
obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione,
secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al
nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com’è noto, al
18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche
prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella
predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture,
regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento
amministrativo dei servizi per l’impiego.
Obiettivo primario è dunque quello di
offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano
interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella
legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi
principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa
seguito alla circolare n.77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si
conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale
intervento costituisca un’anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi,
regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le
problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta.
PLATEA DEI DESTINATARI
Possono iscriversi negli elenchi le
persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che abbiano
compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età prevista
dall’ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché,
in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie
indicate dall’articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove
e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i
profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale
della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del
terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l’iscrizione
è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche
qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività
lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti,
massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa
sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge n. 68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali,
articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non
vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per
l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento
dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria
dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni
all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di
collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.
BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo viene calcolata
sull’organico complessivo dell’azienda. Per la determinazione della quota di
riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge.
Oltre ai casi di cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2,
della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è precluso l’inserimento
lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di
lavoratori già previste nell’articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre
includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento
e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei
lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di
reinserimento, di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di lavoro
a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi
esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, ed infine i
soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi
prevista.
Per quanto riguarda la determinazione
dell’obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell’assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che
questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro che svolgono
attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione
della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa,
nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo
complessivo di nove mesi (fissato dall’articolo 4, comma 1, per i contratti a
termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo
e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell’articolo 4,
comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione
della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a
meno che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del
datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
accertato in sede giudiziale.
DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35
DIPENDENTI
Nei confronti dei suddetti datori di
lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti
alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l’obbligo insorge solo in
presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al
previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati
nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato
normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione,
l’inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco
temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di
dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia,
se, precedentemente all’assunzione del lavoratore disabile, il datore di
lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà
contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del
termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la
richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla
data di insorgenza dell’obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della
seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999,
pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non sono da
considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora
siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68.
INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER
SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 18, comma 3, della legge n. 68, che prevede modalità peculiari
per l’inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per
servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della
protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e
riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un
periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro
privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione
precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e
della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di
formazione o di riqualificazione professionale attivato.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina, all’articolo 3,
comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all’istituto e
stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della
condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione
guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di
solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento
collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice
comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del
provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle
condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l’accesso alla
sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati
trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione
ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può
ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che,
valutata la situazione dell’impresa, può autorizzare la sospensione
temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge menzioni espressamente
solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l’istituto possa operare
anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre
categorie protette, indicate nell’articolo 18, comma 2.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Il procedimento di autorizzazione alla
compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla
previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla
luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l’impiego. In tale
ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio
nazionale, resta in capo all’Amministrazione centrale, in stretto raccordo con
i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono
ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione
sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio
individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che
riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione.
Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l’autocompensazione
seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate
nello stesso ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione della
compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente
motivata, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale
per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato
dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede
la compensazione. Il servizio valuta l’ammissibilità della domanda in
relazione alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito
provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali
interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione territoriale
che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente
motivata come sopra previsto e corredata dall’ultimo prospetto informativo,
rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per l’impiego del Ministero
del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni
sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e
su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.
ESONERI PARZIALI
L’articolo 5, comma 3 della legge n.
68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare
l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente
esonerati dall’obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo
regionale per l’occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun
lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non
prestata.
Quanto sopra, in attesa dell’emanazione
del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato
articolo 6, rende opportuno fin d’ora indicare le modalità e gli adempimenti
per l’accesso all’istituto, al fine di consentire la pronta operatività
della normativa.
La domanda di esonero parziale può essere
presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici.
Competente a ricevere la domanda è il servizio per l’impiego del territorio
in cui ha sede l’impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più
unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al
servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale
ufficio procede immediatamente all’inoltro della domanda ai servizi competenti
per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione
relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere adeguatamente
motivata e diretta ad ottenere l’esonero per un periodo determinato. In essa
devono essere illustrate le speciali condizioni dell’attività aziendale (che
evidenziano la difficoltà di effettuare l’inserimento mirato) riassumibili
nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità
connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle
quali si svolge l’attività stessa, o nella particolare modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa; devono altresì essere indicati,
accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei
dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e
le caratteristiche dell’attività svolta, nonché la consistenza di eventuale
lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio
delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di
esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota
di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività
aziendale. Il servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie
verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa
regionale), della regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si
chiede l’esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di
pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione
della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e modalità per
il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle
regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro
richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale
titolo effettuati.
Il servizio provvederà inoltre ad
attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai
fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di
lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente
inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza
dall’autorizzazione all’esonero.
Si ritiene opportuno prevedere che in
attesa dell’adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la
sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari
a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per
cento). Qualora l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati
o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini
della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della
sospensione.
Si ravvisa, infine, l’opportunità che
le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo
dell’autorizzazione dell’esonero parziale e per la modifica
dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o
della natura giuridica dell’impresa.
GRADUALITA’
L’istituto della gradualità delle
assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a
privato e disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto
legge n. 148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante,
la nuova quota di riserva disposta con la legge n. 68 richiede un intervento
modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il
procedimento per l’autorizzazione e, in particolare, riparametrare la
percentuale di riserva maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni.
Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la
competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell’autorizzazione, come
previsto dalla legge di riferimento.
GRADUATORIE E AVVIAMENTO
Nell’odierna fase di passaggio dalle
vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l’impiego, deve
necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla
piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per
evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità
amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di
applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68, pur
nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi
amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da
parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i
criteri di accertamento della disabilità (individuati dall’atto di indirizzo
e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di
imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie,
senza la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto
dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il
competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito
dall’articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68) o comunque l’organo
che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione
della scheda professionale all’atto dell’avviamento. Con l’abrogazione
dell’articolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno l’automatica
disposizione, da parte dell’ufficio che effettua l’avviamento, della visita
di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato
atto di indirizzo l’individuazione del nuovo assetto in materia.
Nell’immediato, si ritiene che l’avviamento debba essere comunque
effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente
all’avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di
piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati
criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa della
vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare
l’iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle
competenti Commissioni sanitarie per l’accertamento della disabilità, per non
pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n. 68 attribuisce alle regioni il
compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di
valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni,
si ritiene corretto al momento indicare nell’anzianità di iscrizione, nel
carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono
essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per
i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al D.p.r. n. 246
del 1997.
CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA
Con riferimento alla ripartizione delle
assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto
dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che tale ripartizione
si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini
dell’adempimento dell’obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano
un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da
effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue
assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento alla
disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con
chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni
sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende
senz’altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del
partito politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in
assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria
gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o
tra i soggetti promotori.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Com’è noto, l’articolo 17 della legge
68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti
pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare
l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D’altra parte, la
stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di
invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di
avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro
sessanta giorni dall’insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle
norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di
affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere
gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa
considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al
datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di
valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni,
il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di
lavoro interessato.
Nell’attuale fase di prima applicazione,
per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di
lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di
lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio
2000, sia pure ai sensi della legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano
la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza
del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente
all’anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della
certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto
secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate
dalla legge n. 68.
Si precisa che la certificazione di
ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a
tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà
la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di
lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel
quale il datore di lavoro ha la sede legale.
DATORI DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di effettuazione
dell’autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto
cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla
disciplina vigente in materia di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in conformità
con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998,
che i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di assunzione dei soggetti
disabili nonché di quelli di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68
mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per
cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante
l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente,
la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al
caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne l’applicazione del
termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente
in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura
(articolo 9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla
comunicazione dell’avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a
selezione, alle condizioni previste dall’ordinamento in materia di assunzioni
nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere
agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all’articolo 11
della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della
trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è fatto cenno,
restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R. 246 del 1997.
CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI
La procedura di ammissione alle
agevolazioni determinate dall’articolo 13 della legge n. 68, cui si accede
attraverso la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, sarà
compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri
concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti),
i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri
provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il ricorso
allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e
particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei
disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla
predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali
si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto
riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 12 della legge, di
seguito illustrate.
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E
DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
L’articolo 12 della legge n. 68 regola
le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l’impiego e cooperative
sociali o disabili liberi professionisti. L’istituto si configura come una
atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato
presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed
assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista,
cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro
l’accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché,
deve ritenersi, di quelli derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della
cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare
complessivo deve essere coperto dall’importo della commessa.
Nel rinviare al regolamento di esecuzione
per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare
l’attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di
tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della
cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco;
potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l’iscrizione da almeno un
anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di
svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la durata
massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la
possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso
disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1
del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si
renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia del perseguimento
dell’obiettivo dell’inserimento mirato, si ravvisa inoltre l’opportunità
che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle
professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle
mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il
datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere
alla convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che
rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il
coinvolgimento dell’INPS nella fase della stipula della convenzione (per la
corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di
lavoro).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA
VALIDITA’ DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di funzionamento dei
nuovi servizi per l’impiego a livello regionale e provinciale e per non
concentrare, nell’immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze
derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina
della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di
assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le
autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi
occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione
temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando,
naturalmente, l’eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti.
Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà
rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea
con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una
fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle
convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti
agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo
regime attraverso procedure snelle e semplificate.
DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI
GIÀ ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
L’articolo 18, comma 2, della legge di
riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione
attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le
modalità di computo nelle nuove quote d’obbligo dei lavoratori già assunti
ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio.
Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge, per esigenze meramente
pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l’operatività
dell’impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il
computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a
copertura della complessiva aliquota d’obbligo, rinviando, per una più
puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI
Al fine di garantire il funzionamento del
servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi
gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di
costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di
mantenere l’operatività, fino alla completa definizione dell’assetto
organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le
stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in
materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio
attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la
particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorché di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999.