Collocamento
Obbligatorio. L. 68 del 12.3.99. Richiesta avviamento e compensazione
territoriale.
L’impostazione radicalmente innovativa
della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro
verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l’impiego,
suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta
di avviamento, strettamente legata all’istituto delle compensazioni
territoriali. Per quest’ultimo dunque si impone l’esigenza di un intervento
suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n.4 del
2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano. L’intervenuta
suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti
all’adempimento dell’obbligo stabilito dalla legge n. 68 del 1999,
diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità
della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in
relazione al requisito dimensionale dell’azienda nel suo complesso.
È infatti di tutta evidenza che, qualora
l’obbligo sia circoscritto all’assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori
disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell’art.3, comma 1, della legge citata , e dovendosi tale obbligo riferire al
complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di
lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti
le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l’inserimento del
disabile. Ciò anche tenuto conto, dal lato dell’offerta, delle disponibilità
offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un
determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro
del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.
In tale circostanza, dunque, il datore di
lavoro, rientrante nelle citate categorie (si ribadisce che, per
l’individuazione della qualificazione dimensionale dell’impresa, deve
operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di
calcolo per la determinazione dell’organico aziendale) effettuerà
l’assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a
soddisfare la finalità dell’inserimento mirato, in funzione degli assetti
aziendali.
Sotto il profilo procedurale, per
garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di
raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la
richiesta di avviamento (e l’indicazione delle modalità con cui si intende
assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore
di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l’effettuazione di tale
richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede
legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi
provinciali interessati, circa l’effettivo adempimento dell’obbligo.
Qualora la richiesta di avviamento
coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene
già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all’ubicazione delle
sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse),
si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o
integrato da un’esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a
specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende
procedere all’assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per
le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per
l’attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò
chiamati.
Da quanto illustrato, consegue che per i
datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c)
dell’articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l’interesse a ricorrere
all’istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di
lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il
preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della
base di computo).
Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto
della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si
ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle
strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di
risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività
svolte, rimettere la valutazione, circa l’opportunità di non assumere in
talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al
provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi
amministrativi competenti, individuati dalla circolare n.4 del 2000 (il servizio
provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale –
per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del
lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse
regioni).
Spetterà all’organo competente al
rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai
servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.
Con l’occasione, si precisa che il
provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che
interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa
Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione
della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di
elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi
ultimi.
In assenza di riscontro o nel caso di
carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n. 4/2000
è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la
definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque
emanato, sulla base delle informazioni disponibili.
Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell’assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all’organo che ha concesso l’autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.