Circolare INPS - 20 dicembre 2001 n. 225
Rinnovo delle pensioni
per l’anno 2002.
1 - Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2002, com’è
noto, l’euro viene adottato quale unità di conto, in sostituzione della lira;
pertanto anteriormente alle operazioni di rinnovo si è provveduto alla
conversione da lire ad euro degli archivi e delle procedure collegate. Le
modalità ed i tempi di conversione sono riepilogati nella circolare n. 196
dell’8 novembre 2001.
Con circolare n. 139 del 12 luglio 2001 è
stata illustrata la deliberazione n. 176 del 21 giugno 2001 del Consiglio di
Amministrazione, che ha regolamentato i criteri da adottare per il passaggio
dalla lira all’euro (allegato 1).
Per effetto della conversione dei dati e
delle procedure automatizzate operata secondo i criteri indicati dalla
deliberazione, le pensioni vengono:
calcolate in lire a tutto il 31 dicembre
2001;
convertite da lire ad euro alla data del
31 dicembre 2001;
calcolate in euro dal 1° gennaio 2002 in
poi.
Il meccanismo viene adottato anche per le
operazioni di calcolo e di ricalcolo che vengono effettuate successivamente al
31 dicembre 2001. In particolare, le operazioni di rinnovo per l’anno 2002
hanno provveduto:
a rideterminare l’importo di pensione
per l’anno 2001 in lire;
a convertire da lire ad euro l’importo
di pensione risultante al 31 dicembre 2001;
a determinare in euro l’importo di
pensione spettante per l’anno 2002.
Il calcolo in lire, la conversione ed il
calcolo in euro vengono garantiti dall’applicazione dei criteri di cui ai
punti 2 e 3 della citata deliberazione n. 176/2001.
2 - Perequazione automatica
Il decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283 (allegato 2), fissa nella misura
del 2,7 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni in via previsionale per l’anno 2002.
Il predetto decreto fissa inoltre nella
misura definitiva del 2,6 per cento l’aumento di perequazione automatica per
l’anno 2001 già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento. In
occasione del rinnovo sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo
scostamento verificatosi per l’anno 2001.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli
anni 2001 e 2002 e le fasce di pensione per l’applicazione degli aumenti di
perequazione sono riportati nell’allegato 3.
Anche per il rinnovo dell’anno 2002 sono
state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo
dell’aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati
sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei
pensionati, per ciascun pensionato.
Per le modalità di applicazione si
rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.
Le procedure centrali hanno provveduto ad
applicare la perequazione nella misura del 2,7 per cento, sulla base delle
informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario
diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti
ridotti o disgiunti”:
|
M4 |
Assegno divorzile per ex coniuge
superstite |
|
M5 |
Assegno alimentare per figli |
|
M6 |
Assegno alimentare per ex coniuge |
Analogamente, è stato perequato con
coefficiente pari al 2,7 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato
dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.
3
Rinnovo delle
pensioni PS, AS e delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e
sordomuti (categoria INVCIV)
3.1 - Rinnovo delle pensioni PS e AS
Preliminarmente alle operazioni di rinnovo
sono state memorizzate nel data base delle pensioni anche le dichiarazioni RED
per gli anni 1998 e 1999 relative alle pensioni PS e AS i cui beneficiari sono
invalidi civili o sordomuti pervenute dopo l’elaborazione generalizzata dei
Red 1998-1999. Il ricalcolo effettuato in occasione del rinnovo ha pertanto
tenuto conto della situazione reddituale aggiornata e ha inserito il flag per la
ricostituzione d’ufficio, ove necessario.
3.2 – Rinnovo delle prestazioni INVCIV
Preliminarmente alle operazioni di rinnovo
sono state memorizzate nel data base delle pensioni anche le dichiarazioni RED
per gli anni 1998 e 1999 per le prestazioni INVCIV i cui titolari hanno più di
65 anni pervenute dopo l’elaborazione generalizzata. Il ricalcolo effettuato
in occasione del rinnovo ha pertanto tenuto conto della situazione reddituale
aggiornata e ha inserito il flag per la ricostituzione d’ufficio, ove
necessario.
Le pensioni e gli assegni in pagamento a
favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono
stati rinnovati per l’anno 2002 applicando la percentuale di perequazione del
2,7 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati, come per la
generalità delle pensioni, i conguagli di perequazione per lo scostamento dello
0,2 per cento verificatosi per l’anno 2001.
Come da comunicazione del Ministero
dell’Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2002:
le indennità sono state aumentate
dell’1,74 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle
retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al
netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2000 –
luglio 2001 rispetto al periodo agosto 1999 – luglio 2000;
i limiti di reddito per il diritto alla
pensione in favore dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del
2,9 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai per il periodo agosto 2000 –
luglio 2001 rispetto al periodo agosto 1999 – luglio 2000.
Dal 1° gennaio 2002 inoltre l’indennità
speciale ai ciechi ventesimisti è stata elevata a lire 215.730 mensili,
corrispondenti a euro 111,42, in applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 131,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 (allegato 4).
3.3 Trasformazione in
assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il
sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state
ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese
successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi
civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 31 dicembre 2002 e
per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali
necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le predette prestazioni devono essere
infatti individuate dalle Sedi e ricostituite con la segnalazione dei redditi
prima del compimento del 65mo anno di età, per consentire alle procedure di
provvedere tempestivamente alla trasformazione della prestazione. Le istruzioni
per l’individuazione sono riportate nel messaggio n. 466 del 27 novembre 2000.
Le modalità di accertamento dei redditi
sono riportate nella circolare n. 86 del 27 marzo 2000.
Le prestazioni per le quali le Sedi non
hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite,
con la nuova procedura di ricostituzione delle pensioni in corso di rilascio. In
assenza di dati reddituali aggiornati le prestazioni vengono corrisposte con il
“vecchio” importo.
3.4 Prestazioni INVCIV con
revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di
rinnovo per l’anno 2002, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi
delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di
scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento
le indennità erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è
prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della
revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura
REVSAN e ad attivare la ricostituzione d’ufficio con la nuova procedura in
corso di rilascio.
4 Rinnovo degli
assegni di invalidità
Come operato per l’anno 2001 gli assegni
di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento
degli importi, dalla data di scadenza. La sospensione del pagamento non opera
nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla
pensione di vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di
ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad
attivare la ricostituzione d’ufficio con la nuova procedura in corso di
rilascio.
5 – Aumento delle pensioni a 516,46 euro
(un milione di lire)
Il calcolo delle pensioni per l’anno
2002 è stato effettuato attribuendo l’”incremento delle pensioni in
favore dei soggetti disagiati” di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 31
della legge finanziaria 2002 in corso di approvazione in Parlamento, nel testo
previsto dall’emendamento all’A.C. 1984-A, approvato dalla Camera dei
Deputati e riportato in allegato 5.
La disposizione, che viene illustrata con
circolare in corso di emanazione, è stata applicata nel contesto delle
operazioni di rinnovo nei confronti dei soggetti già titolari di:
maggiorazione sociale dei minimi di cui
all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
aumento dell’assegno sociale previsto
dall’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
aumento della pensione sociale di cui
all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
L’incremento è stato attribuito ai
soggetti che al 31 dicembre 2001 hanno titolo alla maggiorazione sociale o
all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando le
informazioni reddituali e contributive memorizzate nel data base delle pensioni.
Ai fini del calcolo dell’incremento dal
reddito memorizzato è stato detratto il reddito della casa di abitazione,
risultante nel data base reddituale.
Ai pensionati titolari di prestazioni di
importo inferiore 516,46 euro che potrebbero essere potenzialmente interessati
all’aumento sarà inviata nel corso del prossimo mese di gennaio una lettera
per chiedere i dati reddituali propri e del coniuge, ai fini dell’erogazione
del nuovo importo se spettante. In proposito si fa riserva di comunicazioni.
Per consentire ai pensionati la
riscossione dell’aumento si invitano le Sedi a definire le domande di
maggiorazione sociale e di aumento sociale ancora giacenti, non appena
disponibile la procedura di ricostituzione.
6 – Aumento dell’assegno di accompagno
L’articolo 2 del decreto 9 ottobre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001, del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze (allegato 6), ha elevato, a decorrere dal 1° luglio 2001, da
lire 715.000 a lire 734.000 l’importo dell’assegno per l’assistenza
personale continuativa erogato ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno
1984, n. 222, in favore dei pensionati per inabilità.
La nuova misura dell’assegno viene
erogata dal 1° gennaio 2002; sulla prima rata di pensione dell’anno 2002
viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2001.
7 – Contributo di solidarietà
L’importo del contributo di solidarietà
previsto dall’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulla quota
eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e determinato per l’anno 2001 in via provvisoria sulla
base dell’importo del massimale calcolato con il coefficiente previsionale del
2,4 per cento, è stato rideterminato sulla base dell’importo del massimale
calcolato con il coefficiente del 2,6 per cento accertato in via definitiva.
L’importo del relativo conguaglio viene erogato sulla prima rata di pensione
dell’anno 2002.
Il Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, al quale era stato chiesto se tra i destinatari della norma siano da
ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione delle forme
pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se anche queste
ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da considerare
ai fini del comma 3 dell’articolo unico del decreto interministeriale 7 agosto
2000, ha precisato che “il parametro in base al quale attrarre i
trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del suddetto decreto è
costituito dalla loro obbligatorietà ”.
Sulla base della precisazione del
Ministero, portata a conoscenza degli Enti erogatori di trattamenti
pensionistici con nota n. 7960 del 20 novembre 2001 (allegato 7), in fase di
rinnovo si è provveduto al ricalcolo delle situazioni per le quali il
Casellario centrale dei pensionati già dispone dell’informazione relativa
alla obbligatorietà o meno dell’adesione alla forma pensionistica: gli
eventuali rimborsi a favore dei pensionati per le somme trattenute per l’anno
2001 vengono disposti sulla prima rata di pensione dell’anno 2002 se a suo
tempo trattenute dall’Istituto; negli altri casi vengono segnalati all’Ente
che ha trattenuto il contributo. Il ricalcolo del contributo per l’anno 2000
verrà effettuato successivamente.
8 Situazioni particolari
Si riportano le attività svolte dalle
procedure, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2002 per le
situazioni riportate di seguito.
8.1 - Ricostituzioni d’ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali
gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2001 sono state
contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05
al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d’ufficio per
determinare i relativi conguagli.
Inoltre, come precisato al punto 9.3, sono
individuate come ricostituzioni d’ufficio anche le pensioni abbinabili
fiscalmente dal 1° gennaio 2002.
Con successivo messaggio saranno
comunicate le nuove modalità di gestione delle ricostituzioni d’ufficio
individuate dal rinnovo.
8.2 Pensioni localizzate a particolari
uffici pagatori
Come già operato in occasione del rinnovo
dell’anno 2001, non si provvede più nel contesto delle operazioni di rinnovo
all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti
sospeso da almeno quattro mesi. Come precisato infatti con il messaggio n. 456
del 3 novembre 2000, l’eliminazione deve essere effettuata dalle Sedi con
l’apposita procedura, che provvede alla definizione in via automatica di tutti
i rapporti pensionistici del soggetto.
Si raccomanda in particolare di provvedere
a curare con ogni tempestività gli adempimenti indicati nella circolare n. 59
del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato
sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte
dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei
titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non
riscossi dall’Ente Poste.
In proposito sono state rilevate
situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama
l’assoluta esigenza di intervenire tempestivamente.
8.3 Pensioni ai superstiti intestate ad
unico titolare che scade nell’anno 2002
Le pensioni ai superstiti intestate ad
unico titolare che scade nell’anno 2002 sono state rinnovate con l’importo
mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con
l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le Sedi devono provvedere
all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto
alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione
nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto come studente o
inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione
del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
9 Tassazione delle pensioni per
l’anno 2002
9.1 – Aliquote e scaglioni
Le trattenute IRPEF sono state operate
sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste per l’anno 2001
dall’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001) per l’anno 2001.
Ciò in quanto il disegno di legge
finanziaria per l’anno 2002 prevede la sospensione per l’anno 2002 delle
riduzioni di aliquota previste dalla finanziaria 2001.
Gli scaglioni e le aliquote sono riportati
nell’allegato 3
9.2 - Detrazioni d’imposta
In fase di rinnovo è stata data
applicazione all’articolo 2, comma 1, del disegno di legge finanziaria per
l’anno 2002, nel testo presentato dal Governo che ha elevato a euro 516,46 (un
milione di lire), in relazione al reddito ed al numero dei figli, la detrazione
prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascun
figlio a carico.
Le tabelle con le nuove detrazioni per
l’anno 2002 sono riportate nell’allegato 3.
Poiché nel contesto delle operazioni di
rinnovo per l’anno 2001 le detrazioni per i familiari a carico erano state
riconosciute in via provvisoria, nelle more dell’iter di approvazione della
legge n. 388/2000, nella misura di lire 516.000, si è provveduto alla
rideterminazione delle detrazioni per l’anno 2001 nella misura prevista
dall’articolo 2 della predetta legge per le pensioni che non siano state
ricostituite nel corso dell’anno 2001: i relativi conguagli vengono erogati
sulla prima rata di pensione dell’anno 2002.
9.3 - Tassazione congiunta (articolo 8
decreto legislativo n. 314 del 1997)
Per l’anno 2002 non sono stati
effettuati, in occasione del rinnovo, nuovi abbinamenti fiscali.
Le procedure, nel caso in cui le pensioni
sono risultate abbinabili, hanno provveduto ad inserire un particolare
“flag” di ricostituzione d’ufficio: il codice “8” nel terzultimo byte
del campo GP1AF05.
Si provvederà, non appena saranno
disponibili le nuove procedure di ricostituzione, a ricalcolare tali posizioni
in modo da non creare conguagli erariali a debito del pensionato di importo
elevato.
Come di consueto, sono state disabbinate
le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati
comunicati al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno
2001.
10 - Addizionale regionale e comunale
all’IRPEF
10.1 - Addizionale regionale all’IRPEF
L’importo dell’addizionale regionale
dovuta per l’anno 2001 è stato determinato sulla base dei dati della
certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno
2002 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia
inferiore a euro 5,50, pari a lire 10.650, il recupero viene effettuato in unica
soluzione.
Nessuna ritenuta per l’addizionale è
prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000,
pari a euro 10,33.
10.2 - Addizionale comunale all’IRPEF
L’elenco dei Comuni e delle aliquote da
applicare per l’anno 2001 è riportato nell’allegato 8.
Come per l’addizionale regionale anche
l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2001 è stato
determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà
trattenuto nel corso dell’anno 2002 in 11 mensilità. Nel caso in cui
l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 5,50, il recupero
viene effettuato in unica soluzione.
Nessuna ritenuta per l’addizionale è
prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000,
pari a euro 10,33.
Come anticipato al punto 6.3.2 della
circolare n. 139 del 12 luglio 2001, il codice catastale del Comune di residenza
del titolare della prestazione al 31 dicembre dell’anno è stato spostato dal
segmento GP2 al segmento GP3 dell’interfaccia GP, all’interno dei dati del
relativo CUD. In particolare, ogni CUD riporta:
nel campo GP3CADDCMN il codice catastale
del Comune;
a destra del codice, fra parentesi, la
denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;
nella riga successiva l’indicazione
dell’aliquota percentuale approvata.
11 – Determinazione dei dati fiscali a
consuntivo
I dati fiscali a consuntivo sono stati
rideterminati sulla base:
delle rettifiche apportate dalle Sedi nel
corso dell’anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio
1995;
delle variazioni dei codici di detrazioni
di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per i casi in cui la
pensione non è stata ricostituita nel corso dell’anno;
delle variazioni dei codici di detrazioni
di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni
INPS;
delle rettifiche operate in via automatica
dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;
delle rettifiche operate in via automatica
per trattenute effettuate per oneri deducibili con piani di recupero centrale.
Gli eventuali conguagli fiscali a credito
del pensionato sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono
corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2002.
11.1 - Rideterminazione dei dati fiscali
per conguagli
Nell’allegato 9 sono dettagliate le
modalità con le quali le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le
diverse situazioni.
11.2 – Codici di destinazione delle
certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti
"codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa la
certificazione:
|
M |
Se non è stata effettuata alcuna
rettifica; |
|
P |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di
rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli; |
|
R |
per le pensioni che risultavano
localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999. |
pensioni per le quali non viene emessa la
certificazione:
|
A |
se non è stata effettuata alcuna
rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici
pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999; |
|
B |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di
rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli. |
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
|
0 |
se non è stata effettuata alcuna
rettifica; |
|
1 |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di
rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli; |
|
5 |
Per le pensioni che risultavano
localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB; |
|
2 |
Per le quote di pensione ai
superstiti erogate a contitolari non intestatari. |
La certificazione fiscale relativa ai
trattamenti a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di
credito cooperativo e per l’assegno straordinario per il sostegno del reddito
ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, è
contraddistinta dal codice destinazione “E”. Il regime tributario dei
predetti trattamenti è stato illustrato al punto 6 della circolare n. 55
dell’8 marzo 2001.
11.3 - Deducibilità dal reddito
imponibile dell’onere di ricongiunzione per legge 29/79 e dei versamenti
volontari LSU.
L’articolo 10, lettera e) del TUIR, nel
testo modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), n. 1 del decreto
legislativo n. 47 del 2000, riporta, dall’anno 2001, fra gli oneri deducibili
gli importi dei contributi versati facoltativamente alle gestione delle forme
pensionistiche obbligatorie di appartenenza, compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi.
Sono stati pertanto dedotti
dall’imponibile dell’anno 2001 gli oneri di ricongiunzione per legge 29/79,
e per gli LSU e le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del
pensionato.
I conguagli d’imposta derivanti dal
ricalcolo del CUD per l’anno 2001 vengono operati sulla prima rata di pensione
dell’anno 2002.
11.4 – Procedura “Pagamenti ridotti o
disgiunti”: quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare o divorzile.
Detrazioni.
Gli importi corrisposti a titolo di
assegno alimentare o divorzile sono tassati in capo al beneficiario ed esclusi
dalla base imponibile del pensionato.
Poiché le procedure non gestiscono
l’attribuzione delle detrazioni previste, a decorrere dall’anno 1999,
dall’articolo 6 comma 1 lettera d) n. 3 della legge n. 488 del 23 dicembre
1999 e modificate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), le
predette detrazioni, se richieste e spettanti, devono essere attribuite dalle
Sedi con la procedura di rettifica delle certificazioni a consuntivo.
Si ricorda che le detrazioni spettano per
l’anno 2001 per i seguenti importi annui:
lire 400.000, se l’ammontare del reddito
complessivo annuo non supera lire 9.100.000;
lire 300.000, se l’ammontare del reddito
complessivo annuo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
lire 200.000 se l’ammontare del reddito
complessivo annuo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
lire 100.000 se l’ammontare del reddito
complessivo annuo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.
12 – Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2002 le
procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:
conguaglio per perequazione automatica;
conguagli IRPEF a debito o a credito del
pensionato;
conguaglio IRPEF per rimborso oneri
deducibili;
conguaglio a debito per recupero richiesto
dalla Sede sui rimborsi fiscali;
conguaglio per addizionale regionale e
comunale;
conguaglio per contributo di solidarietà.
Il conguaglio da rinnovo per perequazione
automatica è stato memorizzato direttamente sul data base delle pensioni al
momento del ricalcolo della pensione per l’anno 2002; gli altri conguagli sono
stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento
dell’estrazione della rata mensile.
Di seguito si precisano le modalità di
gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle
pensioni.
12.1 – Conguaglio da rinnovo relativo
alla perequazione
Il conguaglio da rinnovo per la
perequazione automatica è stato memorizzato direttamente al momento del rinnovo
per l’anno 2002 nei seguenti campi del data base delle pensioni dell’area
GP2 e GP8 per la rata di gennaio 2002:
GP2BL01E
Conguaglio di pensione da rinnovo
GP2BH01E
Ritenuta IRPEF sul conguaglio di pensione da rinnovo
GP8MD02E
Importo netto della rata di gennaio 2002 comprensivo del conguaglio di
perequazione
GP8MD04E
Ritenute fiscali relative alla rata di gennaio 2002 e al conguaglio di pensione
GP8MD50E
Importo lordo del conguaglio di pensione con codice 194 e importo netto con
codice 133
12.2 – Conguaglio da rinnovo
per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguaglio per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF
I conguagli da rinnovo, di seguito
elencati, sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e
verranno gestiti al momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:
conguagli IRPEF a debito o a credito del
pensionato;
conguaglio a debito per recupero richiesto
dalla Sede sui rimborsi IRPEF.
I conguagli IRPEF a credito del pensionato
vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2002.
Il conguaglio IRPEF a debito del
pensionato viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio
2002. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui
l’importo non superi euro 6 (pari a lire 11.617).
Il conguaglio a debito per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla
mensilità di gennaio 2002.
Al momento dell’estrazione della rata di
pensione i conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
|
139 |
Conguaglio IRPEF a credito del
pensionato |
|
140 |
Conguaglio IRPEF a debito del
pensionato |
|
141 |
Conguaglio a debito per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF |
12.3 – Conguaglio per contributo
di solidarietà
I conguagli per contributo di solidarietà
sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e verranno
gestiti al momento dell’estrazione della prima rata 2002.
Al momento dell’estrazione della rata di
pensione tali conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
|
195 |
Conguaglio contributo di solidarietà
a debito del pensionato |
|
435 |
Conguaglio contributo di solidarietà
a credito del pensionato |
12.4 –Conguaglio da rinnovo per
addizionale regionale e comunale
I conguagli relativi all’addizionale
regionale e comunale per l’anno 2001 sono stati memorizzati sull’archivio
CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.
L’importo relativo al recupero mensile
di addizionali viene sottratto dall’importo del campo GP8MD02E nel contesto
delle operazioni di predisposizione delle singole rate di pensione.
Al momento dell’estrazione della rata
mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali vengono memorizzati al
campo GP8MD50E con i seguenti codici:
|
433 |
Trattenuta addizionale regionale
IRPEF |
|
434 |
Trattenuta addizionale comunale
IRPEF |
13 –
Periodicità di
pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con
decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la
corresponsione semestrale o annuale anticipata delle pensioni sono stati
rideterminati a seguito del passaggio dalla lira all’euro.
In particolare:
vengono corrisposti in rate annuali
anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5 euro (pari a lire 9.681);
vengono corrisposti in rate semestrali
anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5 euro e fino a 55 euro
(pari a lire 106.494);
vengono corrisposti in rate mensili
anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 55 (pari a lire 106.494).
14 - Certificazione dei redditi (modello
CUD)
Il provvedimento 30 novembre 2001
dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, n. 263, ha approvato lo schema di
certificazione unica “CUD 2002” con le relative istruzioni e ha previsto che
la certificazione debba essere consegnata agli interessati entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Pertanto
il CUD 2002 deve essere consegnato entro il 31 marzo 2002.
I Mod. CUD verranno spediti al domicilio
dei pensionati con POSTEL, unitamente al Mod. DETR03 (allegato 10), per le sole
situazioni per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico
(diversi dal coniuge).
15 - Certificato di pensione per l’anno
2002 – Modello Obis M
Viene emesso per ogni soggetto pensionato
un unico Mod. Obis M (allegato 11) contenente le informazioni di tutte le sue
pensioni.
Il modello è strutturato in modo da
riportare una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati
del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento,
detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc). Viene invece riportato un
riquadro con l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.
In particolare per l’anno 2002 il Mod
Obis M riporta le informazioni relative al passaggio all’euro ed è stato
rivisto con l’utilizzo di un linguaggio e di una grafica di più facile
lettura.
Sul modello sono riportate le informazioni
relative alla perequazione automatica delle pensioni, sia per quanto riguarda il
conguaglio per la perequazione definitiva per l’anno 2001 che per la
perequazione previsionale per l’anno 2002, con l’indicazione delle diverse
fasce previste.
Sono state semplificate le informazioni
relative all’incumulabilità per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo
per i titolari di pensione che abbino superato il 70mo anno di età al 1°
gennaio 2002.
E’ inoltre previsto uno specifico
literal per le pensioni per le quali è stato corrisposto a dicembre 2001, sulla
base dei redditi memorizzati in archivio per gli anni anteriori al 2001,
l’importo aggiuntivo di lire 300.000.
Per le pensioni per le quali è stato
attribuito l’incremento a euro 516,46 (pari a un milione di lire)l contenuto
nella legge finanziaria per il 2002 è riportato un literal che evidenzia tale
situazione e fa presente che l’attribuzione è stata effettuata con
riferimento ai redditi memorizzati per anni anteriori al 2002.
Viene inoltre riportato uno specifico
literal per le pensioni per le quali la memorizzazione dei redditi relativi agli
anni 1996, 1997 e 1998 non ha comportato alcuna variazione degli importi in
pagamento.
La comunicazione del primo pagamento
relativo all’anno 2002 è riportata sull’ultima parte del Mod. ObisM con
l’indicazione di tutti i conguagli contenuti nella rata stessa.
L’importo netto mensile di ogni pensione
e l’importo netto del primo pagamento oltre che in euro sono riportati anche
in lire.
E’ previsto un apposito riquadro nel
quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale
regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al
domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo
del tutore.
Nel caso in cui il soggetto sia titolare
anche di rendita INAIL con pagamento unificato con le pensioni INPS, sul Mod.
ObisM viene riportata apposita informazione.
Nessuna documentazione viene emessa per i
titolari di sola rendita INAIL o di rendita INAIL non abbinata per il pagamento
con pensioni INPS.
A partire dall’anno 2002 vengono inviati
i modelli ObisM anche ai titolari di pensioni il cui importo non viene posto in
pagamento per trattenute operate sullo stesso.
16 – Mandati di pagamento
I mandati di pagamento per gennaio 2002,
predisposti in euro, sono stati resi disponibili per Poste Italiane Spa e per
gli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la
procedura AGENDA1 con le consuete modalità.
17 - Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di
responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità
di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare
entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto viene inviato,
unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01.
Agli invalidi civili titolari di assegno
mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo
1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31
marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza
dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod.
ObisM, il Mod. ICINC01.
Gli interessati restituiranno le
dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni, alle ASL se residenti nelle Regioni a
statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia; alle Sedi INPS, ai
Comuni o alle ASL negli altri casi.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai
titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che
hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254,
della citata legge n. 662/96 per i quali è memorizzato sul data base delle
pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4.
In considerazione degli elementi nuovi che
hanno caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare riguardo al
passaggio all’euro, e all’attribuzione dell’aumento fino a 516,46 euro (un
milione di lire), si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che
riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati,
utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con
diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e
le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di
patronato ed i Sindacati dei pensionati.
Allegato 1
DELIBERAZIONE n. 176 del 26 giugno 2001
Oggetto: Regolamentazione della materia
relativa all’introduzione dell’euro.
Il Consiglio di Amministrazione
Viste le proprie deliberazioni n.350 del
10 marzo 1998 e 719 del 30 giugno 1998, approvate rispettivamente con decreti
del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 e 12 novembre 1998 ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n.356,
convertito con la legge 29 febbraio 1988, n.48, con le quali nel disporre la
periodicità mensile del pagamento delle pensioni e dei trattamenti in favore
degli invalidi civili è stato stabilito che i pagamenti in questione venissero
arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento
dell’arrotondamento del precedente pagamento;
Visto il Regolamento CE 3 maggio 1998
n.974 che all’articolo 14 prevede che i riferimenti alle unità monetarie
nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo
transitorio vengano intesi come riferimenti all’unità di euro, da calcolarsi
in base ai rispettivi tassi di conversione;
Visto il Regolamento CE 17 giugno 1997
n.1103 che all’articolo 5 prevede che gli importi monetari da pagare o
contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità di euro
sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n.433 che
all’articolo 2, lett. b) prevede il principio della neutralità del passaggio
dalla moneta nazionale all’euro e degli effetti conseguenti e all’articolo
6, lett.b) prevede che nel processo di conversione di importi contenuti in norme
vigenti si dovrà mantenere inalterato l’ordine di grandezza dell’originario
importo in lire, salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel
rispetto della funzione svolta nell’ordinamento dalle diverse disposizioni;
Vista la propria deliberazione n. 1123 del
17 novembre 1998, che dispone l’arrotondamento all’unità di euro degli
importi di retribuzioni, compensi e contributi da esporre sulle denunce
contributive;
Tenuto conto che in materia di contributi
l’arrotondamento è previsto all’euro superiore o inferiore a seconda che la
frazione risulti superiore o inferiore a 0.50 centesimi, ne consegue che
statisticamente l’operazione i termini di esborso risulta comunque neutra;
Vista la necessità di regolamentare, in
conformità al suindicato quadro di riferimento normativo, la materia relativa
all’introduzione dell’euro quale moneta di conto in sostituzione della lira
con riferimento alle procedure di gestione e di pagamento delle prestazioni
pensionistiche, delle prestazioni a sostegno del reddito, nonché delle entrate
contributive;
Vista la relazione predisposta
sull’argomento;
Su proposta del Direttore Generale
delibera
A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
pagamenti delle pensioni sono arrotondati all’euro superiore, con recupero, ad
ogni pagamento, dell’arrotondamento del precedente pagamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti gli
importi di pensione che costituiscono valore autonomo da contabilizzare, sono
arrotondati al centesimo di euro superiore se a favore del pensionato; sono
arrotondati al centesimo di euro inferiore in caso contrario.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i
valori intermedi delle pensioni relativi a periodi anteriori al 1°gennaio 2002
sono determinati in decimillesimi di euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli
importi delle prestazioni a sostegno del reddito relativi a periodi anteriori al
1°gennaio 2002 sono determinati in centesimi di euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i
valori relativi a periodi anteriori a tale data e risultanti dalle operazioni di
conversione in euro degli archivi di gestione, concernenti la riscossione dei
contributi, sono determinati in centesimi di euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti i
valori dei versamenti volontari, ivi compresi quelli anteriori a tale data, sono
arrotondati al centesimo di euro superiore.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori
riportati nell’estratto conto relativi ad anni precedenti, nei casi di
elaborazioni interne - sono arrotondati al decimillesimo di euro, mentre
l’estratto conto consegnato agli utenti presenta importi in euro con due
decimali.
Allegato 2
DECRETO 20 novembre 2001
Perequazione automatica delle pensioni per
l’anno 2001. Valore definitivo anno 2000. Art. 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 e art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (GU n.
283 del 5-12-2001)
Il Ministro dell’Economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Visto l’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l’applicazione degli aumenti
a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed
assistenziali sulla base dell’adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
Visto l’art. 14 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, che dispone, con effetto dall’anno 1995, il differimento del
termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica
delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
Visto l’art. 24, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle
variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l’art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e l’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l’art. 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell’indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2000
(Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000)
concernente la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2000;
Vista la comunicazione dell’Istituto
nazionale di statistica in data 25 gennaio 2001, prot. 539, dalla quale si
rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
1999-dicembre 1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 e’ risultata pari
a + 2,6;
Vista la comunicazione dell’Istituto
nazionale di statistica in data 26 ottobre 2001, prot. 8111, dalla quale si
rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2000-dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001-dicembre 2001 e’ risultata pari
a + 2,7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2001
l’applicazione della variazione che si e’ verificata nello stesso mese del
2000 e per i mesi di novembre e dicembre 2001, la ripetizione dell’indice
determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;
Considerata la necessità:
di determinare il valore effettivo della
variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con decorrenza
dal 1 gennaio 2001;
di determinare la variazione percentuale
per l’aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2002, salvo
conguaglio all’accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2001;
di indicare le modalità di attribuzione
dell’aumento per le pensioni sulle quali e’ corrisposta l’indennità
integrativa speciale;
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il
calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2000 e’ determinata in
misura pari a + 2,6 dal 1 gennaio 2001.
Art. 2.
La percentuale di variazione per il
calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2001 e’ determinata in
misura pari a + 2,7 dal 1 gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede
di perequazione per l’anno successivo.
Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli
articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina
dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente
sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2001
Allegato 3
Tabelle con importi per l’anno 2002
(omissis)
Allegato 4
Articolo 31
(Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati)
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a
garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità,
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
all’articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;
all’articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
all’articolo 2 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
I medesimi benefici di cui al comma 1 in
presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai
titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971 n.
118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi
criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti
benefici.
L’età anagrafica relativa ai soggetti
di cui al comma 1 è ridotta fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni
cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi
contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
I benefici incrementativi di cui al comma
1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari
di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo
2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’incremento di cui al comma 1 è
concesso in base alle seguenti condizioni:
il beneficiario non possieda redditi
propri su base annua pari o superiori a 6713,98 euro;
il beneficiario non possieda, se coniugato
e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo
pari o superiore a 6713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge,
per un importo annuo pari o superiore a 6713,98 euro incrementati dell’importo
annuo dell’assegno sociale;
qualora i redditi posseduti risultino
inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto
in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
per gli anni successivi al 2002, il limite
di reddito annuo di 6713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento
dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
Ai fini della concessione delle
maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della
casa di abitazione.
Allegato 5
Legge 3 aprile 2001, n. 131
"Norme a sostegno delle persone in
condizioni di cecità parziale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1.
1. L’indennità speciale istituita
dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita
in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L’adeguamento con le modalità e i
criteri fissati dall’articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n.
508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.
3. Alla concessione e all’erogazione
dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a
3, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre
1988, n. 508.
5. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall’anno
2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2001, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 6
Decreto interministeriale 9 Ottobre
2001 (GU n. 271 del
21-11-2001)
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO l’art. 116 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall’art. 20
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
VISTO l’art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l’altro, ha stabilito che con effetto
dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali
verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata all’art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;
VISTO il decreto ministeriale 1° agosto
2000, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell’INAIL dal
1° luglio 2000 per il settore industria;
VISTA la delibera del Consiglio di
amministrazione dell’INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;
VISTA la variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno 2000
rispetto all’anno 1999, calcolata dall’ISTAT, pari al 2,6 per cento;
CONSIDERATO che non si è verificata la
variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all’art.
11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
decreta
Art. 1
A norma dell’art. 116 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall’art.
20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall’art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in £.
106.138 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della
retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1°
luglio 2001, nella misura di £. 22.289.000 e di £. 41.394.000.
Per i componenti lo stato maggiore della
navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione
annua risulta stabilito, rispettivamente, in £. 59.607.000 per i comandanti e
per i capi macchinisti, in £. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e di
macchina ed in £. 45.947.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle
rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure:
anno 1999 e precedenti
……………………………..1,0260;
anno 2000 e 1° semestre 2001
……………………...1,0000.
Art. 2
A norma dell’art. 76 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 6 della legge 10 maggio 1982, n.
251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1°
luglio 2001, è fissato in £. 734.000.
Art. 3
A norma dell’art, 85 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 7 della legge 10 maggio 1982, n.
251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o
malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2001, è
fissato in £. 2.941.000.
Art. 4
A norma dell’art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 200, n. 38, gli incrementi annuali come sopra
determinati, dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la
variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’art.
20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla
Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 7
Roma, 20 novembre 2001
Prot. N. 12 - F/Varie 7960
Agli Enti erogatori
di trattamenti pensionistici
Loro Sedi
Allegati 1
Oggetto:
Contributo di solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488
Si trasmette in allegato la circolare n.
190 del 29 ottobre 2001 con la quale vengono comunicate le modalità di
versamento all’INPS del contributo si solidarietà di cui all’articolo 37,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 eventualmente trattenuto da
codesto Ente ai propri pensionati e destinato al Fondo costituito ai sensi
dell’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2001, n. 388.
Con riferimento alle richieste pervenute
da parte di alcuni Enti in merito ai criteri di individuazione delle prestazioni
soggette alla particolare trattenuta, si precisa che il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - al quale era stato chiesto se tra i destinatari della
norma siano da ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione
delle forme pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se
anche queste ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da
considerare - ha precisato che “il parametro in base al quale attrarre i
trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del suddetto decreto è
costituito dalla loro obbligatorietà”.
Al fine di consentire al Casellario di
disporre degli elementi necessari per stabilire l’obbligatorietà o meno
dell’adesione, gli Enti dovranno fornire nella comunicazione dei dati la
specifica informazione nell’apposito campo previsto nel tracciato (posizione
31 del tipo record 22). Le procedure del Casellario opereranno sulla base di
tale segnalazione. Il contributo di solidarietà per l’anno 2002 sarà
determinato tenendo conto delle informazioni che saranno fornite dagli Enti.
Si precisa che per le situazioni per le
quali il Casellario già disponga della predetta informazione, sarà
conseguentemente rideterminato anche l’importo del contributo per l’anno
2001.
Allegato 8
Elenco Comuni per addizionale comunale
(omissis)
Allegato 9
Modalità di
rideterminazione dei dati fiscali a consuntivo
1 - Rideterminazione dei dati
fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati
considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02,
GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento degli arretrati gestiti con la
procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o
rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della Sede sui rimborsi IRPEF.
Sono stati operati i conguagli relativi
alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al
momento della definizione degli arretrati.
2 - Rideterminazione dei
dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati
considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e relativi
alle somme corrisposte per le annualità spettanti in applicazione delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e alle
ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi
relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli interessi relativi
all’anno in corso.
3 - Rideterminazione dei
dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali e rivalutazione
monetaria
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati
considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e relativi
alle somme corrisposte per interessi legali e rivalutazione monetaria e alle
ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi
relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi
all’anno in corso.
4 - Rideterminazione dei
dati fiscali per conguagli relativi a benefici combattentistici per le province
di Trento e Bolzano (Legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n.
12/1995)
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati
considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, e
relativi alle somme corrisposte , in base ad apposita Convenzione stipulata tra
l’INPS e le province autonome di Trento e Bolzano, per i benefici
combattentistici previsti dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige n.
13/1991 e n. 12/1995 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate
all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o
all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.
5 - Rideterminazione dei
dati fiscali per oneri deducibili
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo dell’anno 2001 sono stati determinati
considerando i valori registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02 per oneri
deducibili derivanti da trattenute effettuate con piani di recupero centrali
memorizzati con le procedure “Recupero Crediti da Prestazioni “ e
“Pagamenti ridotti o disgiunti”.
5.1 – Procedura “Recupero crediti da
prestazioni”
I dati fiscali relativi alla
certificazione del consuntivo 2001 sono stati determinati considerando i valori
registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate con le
rate mensili relative a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le
Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme
avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile
certificato.
5.2 – Procedura “Pagamenti ridotti o
disgiunti”
Per i piani di recupero centrale
sottoindicati i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo
dell’anno 2001 sono stati determinati considerando i valori registrati nel
campo GP3CM01 in occasione dell’estrazione della rata mensile di pensione:
M8 Recupero
cautelativo su pensione
M9 Recupero
cautelativo su pensione e trattamenti di famiglia (per la sola quota di
pensione)
L1
Legge 29/79 GPA 52/99
L2
Legge 29/79 GPA 54/61
R6
Legge 29/79 GPA 55/00 Fondi Speciali
B1
Recuperi per Uffi