Indennità mensile
di frequenza: a) requisito della frequenza continua o anche periodica; b)
decorrenza della provvidenza. Indennità di accompagnamento: a) non cumulabilità
con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra,
di servizio o di lavoro (legge 508/1988); b) questione adeguamento automatico;
c) irrilevanza requisito reddituale. Interessi legali e rivalutazione.
1) Indennità
mensile di frequenza:
a) requisito della
frequenza continua o anche periodica.
A seguito di specifici quesiti in
relazione all’interpretazione dell’art. 1 comma 2 della legge 11 ottobre
1990, n.289 che prevede come presupposto fondamentale per la concessione
dell’indennità mensile di frequenza “l’iscrizione e la frequenza
continuativa o anche periodica” del minore inabile a trattamenti terapeutici o
riabilitativi, a corsi scolastici o centri di formazione o di addestramento
professionale, si è provveduto a richiedere un parere al Consiglio di Stato.
L’Alto Consesso, nell’Adunanza della
Sezione Prima in data 21 ottobre u.s., ha prioritariamente ribadito che la
frequenza continua o anche periodica di cui sopra, è condizione necessaria per
la concessione del beneficio di che trattasi, concessione subordinata dalla
legge a puntuali elementi di prova: “ non solo la domanda deve essere
corredata da apposita documentazione, ma il Comitato Provinciale di Assistenza e
Beneficenza pubblica deve acquisire ulteriore idonea certificazione di frequenza
che contenga la durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso
scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale”.
In particolare la periodicità della
frequenza, secondo l’avviso espresso dal Consiglio di Stato, deve essere
intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come presenza che,
pur non giornaliera, assicuri tuttavia una presenza del soggetto presso il
centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo
“secondo una cadenza temporale compatibile con i risultati attesi dal
trattamento stesso”.
Per stabilire, in concreto, una periodicità
adeguata”, il competente Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza
pubblica “non potrà fare a meno di prendere le proprie decisioni sulla base
delle valutazioni degli organi tecnico-sanitari preposti ai corsi di trattamento
terapeutico e di recupero nei minori portatori di handicap”.
b) Decorrenza della provvidenza.
In merito ad alcuni quesiti relativi alla
decorrenza della provvidenza in questione, nel ribadire le direttive impartite
in materia con circolari n. 12 e n. 19 rispettivamente in data 31 ottobre e 14
dicembre 1990, si ritiene opportuno chiarire che i riconoscimenti sanitari
intervenuti da parte delle competenti Commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile o, a seguito dell’entrata in vigore
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, delle competenti Commissioni sanitarie
operanti presso le UU.SS.LL., su istanze presentate antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289 istitutiva
dell’indennità mensile di frequenza, (comunque finalizzate, se anteriori al 6
settembre 1989 o, se successive, finalizzate al conseguimento di una provvidenza
che comporti un maggior grado di invalidità, come altresì chiarito con
circolare n. 5/92 in data 5 marzo 1992), possono consentire, in sede di prima
applicazione, la concessione della predetta indennità con decorrenza 1°
settembre 1990, dietro prestazione di specifica istanza alla Prefettura
debitamente corredata dalla documentazione attestante l’iscrizione e
l’avvenuta frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a
corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale, per
i periodi pregressi.
Altrettanto dicasi nell’ipotesi che il
legale rappresentante del minore abbia presentato alle UU.SS.LL. una istanza
integrativa della prescritta documentazione, dopo l’entrata in vigore della
citata Legge 289/1990.
Si ritiene opportuno rammentare, infine,
che la provvidenza “de qua” cessa con il mese successivo a quello di
cessazione della frequenza e che, pertanto, per tale mese non va concessa.
2) Indennità di accompagnamento:
a) Legge 21.11.1988, n. 508.
Non cumulabilità dell’indennità di
accompagnamento concessa ai minorati civili con analoghe prestazioni concesse
per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio o di lavoro.
Per la migliore attuazione della norma che
prevede detta incompatibilità e la consequenziale facoltà del minorato di
optare per il beneficio più favorevole (art. 1 comma 6 legge 508/1988) è stata
chiesta la collaborazione del Ministero del Tesoro.
Le Prefetture dovranno, pertanto,
tempestivamente comunicare alle Direzioni Provinciali del Tesoro l’avvenuto
esercizio del diritto di opzione per l’indennità di accompagnamento quale
minorato civile (diritto di opzione che si rammenta deve intendersi riferito
esclusivamente ai pluriminorati che per cause diverse, quali ad esempio civili e
di guerra, possono avere titolo autonomo ad entrambe le indennità di
accompagnamento), onde porle in grado di sospendere l’erogazione
dell’indennità di competenza.
D’altro canto, al fine di evitare
comunque che possono essere concesse doppie indennità, attualmente
incompatibili, è stato richiesto che le Prefetture, possono disporre di elenchi
nominativi dei titolari di indennità per cause di guerra, messi a disposizione
dalle stesse Direzioni Provinciali del Tesoro.
In tal senso, pertanto, codeste Prefetture
sono pregate di prendere diretti contatti con gli uffici predetti.
b) Questione adeguamento automatico
importo provvidenze.
Con sentenza n. 11721/92 in data 14.5.1992
depositata in Cancelleria il 28 ottobre 1992, la Corte Suprema di Cassazione ha
accolto il ricorso del Ministero avverso sentenza di condanna del Tribunale di
Firenze che aveva esteso l’adeguamento automatico di cui all’art. 1 secondo
comma della Legge 656/1986 anche gli importi dell’indennità di
accompagnamento spettante agli invalidi civili.
Rimane, pertanto, autorevolmente
confermato che per detta indennità trova applicazione di disposto di cui al
terzo comma dell’articolo summenzionato che aveva, come noto, escluso
l’applicazione di detto meccanismo di adeguamento a categorie diverse da
quelle dei pensionati di guerra.
Quanto sopra ovviamente a tutto il 31
dicembre 1987, essendo intervenuta a partire dal 1° gennaio 1988 nuova
disciplina introdotta dalla legge 508/1988.
c) Irrilevanza del requisito reddituale.
La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, a
seguito di pronunce contrastanti delle Sezioni Lavoro della stessa, ha
definitivamente statuito, con sentenza n. 457/90 del 19.2.1992 (depositata in
Cancelleria il 30 ottobre 1992), che il diritto all’indennità di
accompagnamento in favore dei minorati civili “non richiede, tra le condizioni
previste dalla legge, per la sua nascita anche il mancato superamento, da parte
del beneficiario, di una soglia minima di reddito”.
Tale principio corrisponde
all’orientamento di gran lunga prevalente della giurisprudenza di merito e
all’unanime posizione della dottrina sull’argomento, sulla quale peraltro,
come noto, questa Direzione Generale si era da tempo attestata.
3) Interessi legali e rivalutazione
monetaria (art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
La Corte Costituzionale, con sentenza n.
394 del 7/19 ottobre 1992 (G.U. n. 45 - 1^ Serie speciale del 28 ottobre 1992),
nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 16, sesto comma, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
(“disposizioni in materia di finanza pubblica”) sollevata in alcuni giudizi
promossi contro l’INPS - perché inapplicabile nella fattispecie, essendosi la
responsabilità del debitore per ritardato pagamento perfezionata anteriormente
alla data di entrata in vigore della norma -, ha incidentalmente sottolineato e
chiarito la portata dell’innovazione nel senso che determina un nuovo
contenuto del credito previdenziale.
Come noto, con sentenza n. 156 del 1991
(vedasi circolare n. 3/92 in data 22 gennaio 1992) la Corte aveva esteso anche
ai crediti previdenziali l’art. 429 terzo comma del Codice di procedura
civile, inteso come “forma di attuazione dell’art. 36 della Costituzione”,
per cui la rivalutazione deve considerarsi parte del complesso credito del
lavoratore, e conseguentemente gli interessi vanno computati sulla somma
capitale rivalutata.
Per i crediti previdenziali l’art. 16
comma sesto della legge 412/1991 ha ristabilito l’interpretazione
rigorosamente letterale che ascrive all’art. 429, terzo comma, il significato
di norma speciale all’interno del sistema dell’art. 1224, codice civile, per
cui gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a
titolo di “maggior danno” quando risulti superiore al 10%.
Premesso quanto sopra, si ritiene che possa essere richiesta in giudizio l’estensione di detta normativa ai crediti assistenziali, nel caso in cui la responsabilità dell’Amministrazione per il ritardato pagamento possa ricondursi a data successiva all’entrata in vigore della norma stessa.