Erogazione delle prestazioni spettanti
agli invalidi civili. Art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
1- premessa
Il decreto legislativo 31 marzo 1998
n.112, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.92 del 21
aprile ed entrato in vigore il 6 maggio 1998, all’art.130 dispone il
trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS, della
funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi
civili.
A norma del comma 1 dell’articolo
citato, il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120 giorno dalla data
di entrata in vigore del decreto (3 settembre 1998).
Il medesimo articolo dispone che le
funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi
civili sono trasferite alle regioni che, secondo il criterio integrale di
copertura, provvedono con risorse proprie, alla eventuale concessione dei
benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato, per
tutto il territorio nazionale.
È inoltre previsto che, fermo restando il
principio della separazione fra la fase dell’accertamento sanitario e quella
della concessione dei benefici economici di cui all’art. 11 della legge 24
dicembre 1993 n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi
alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3
settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e
all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al 3 settembre 1998.
L’art. 130 stabilisce infine che,
avverso i provvedimenti di concessione o di diniego, è ammesso ricorso
amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale,
ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Si forniscono di seguito le prime
indicazioni in ordine all’applicazione della nuova normativa.
1 - individuazione delle funzioni
trasferite
Nel corso delle riunioni tenutesi con i
rappresentanti dei ministeri interessati, è emersa la necessità di fornire una
soluzione alle problematiche poste dalla nuova normativa, con prioritario
riferimento
All’esatta individuazione delle funzioni
trasferite all’istituto. Appare chiara l’attribuzione all’INPS della
funzione di erogazione di tutte le prestazioni in argomento, sia che si tratti
dei "vecchi" trattamenti in atto alla data di entrata in vigore del
decreto n.112, sia che si tratti dei nuovi trattamenti che saranno concessi
dalle regioni in applicazione del comma 2 dell’art.130.
Per quanto riguarda i compiti di verifica
della permanenza dei requisiti per il diritto alle provvidenze in argomento,
l’art. 129 del decreto n.112 stabilisce tra l’altro, che sono conservate
allo stato la funzione di revisione delle pensioni, assegni e indennità
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno
dato luogo a benefici economici di invalidità civile.
L’accertamento in merito alla permanenza
dei requisiti sanitari è riservato alla commissione medica superiore per
l’invalidità civile, presso il ministero del tesoro.
Inoltre la legge 27 dicembre 1997 n.449,
ha previsto (art.52,comma 1) l’attuazione, dal 1 giugno1998 al 31 marzo 1999,
di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili da parte del
ministero del tesoro, per 100.000 soggetti, nei confronti prioritariamente, dei
titolari dei benefici economici che non abbiano presentato entro il 30 novembre
1996 l’autocertificazione di cui all’art.4 comma 1 della legge 8.8.1996
n.425, in ordine alle proprie condizioni di salute.
Nei confronti di coloro che non abbiano
presentato l’anzidetta autocertificazione, per i quali è prevista la
sospensione immediata del beneficio in godimento, la direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del tesoro deve procedere,
entro 120 giorni, alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari e alla
successiva eventuale revoca dei benefici, a seguito dell’accertata
insussistenza dei presupposti sanitari di assistibilità.
La funzione di verifica dei requisiti
sanitari è dunque conservata allo stato.
Quanto ai requisiti reddituali, lo stesso
articolo 52 della legge n.449/97 al comma 4, prevede che i controlli effettuati
entro il 30 giugno di ciascun anno a cura del ministero del tesoro, attraverso
incroci con le banche dati del ministero delle finanze e del casellario centrale
dei pensionati, sostituiscano le verifiche giuridico-economiche di cui al d.m.
20 luglio 1989,n.293, e le verifiche reddituali di cui al d.m.31.10.1992,n.553.
La verifica dei requisiti reddituali va
effettuata istituzionalmente dal ministero del tesoro entro il 30 giugno di
ciascun anno, mediante controlli incrociati. Tuttavia, una volta trasferita
all’INPS la funzione di erogazione delle prestazioni, è inevitabile che
l’istituto, quale gestore del casellario, dovrà effettuare anche i necessari
controlli in merito alla permanenza dei requisiti reddituali.
Ove pertanto risultino in capo al minorato
civile maggiori redditi che comportino il superamento del prescritto limite
individuale, l’INPS è tenuto a sospendere il pagamento del beneficio
economico, provvedendo contestualmente ad inviare alla competente prefettura
documentate informazioni per l’adozione del provvedimento di revoca.
Per l’assegno mensile spettante agli
invalidi civili parziali sono previste dalla legge incompatibilità con
qualsiasi prestazione pensionistica diretta di invalidità concessa da altri
enti, salvo diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art.3 legge
n.407/90).
3 - iniziative in atto per
l’applicazione della nuova normativa.
Gli adempimenti relativi alla concessione
delle provvidenze in questione, gestiti fino ad oggi dalle prefetture attraverso
tre distinti capitoli di spesa in relazione alle categorie di beneficiari
(invalidi civili, ciechi e sordomuti), passeranno alle regioni che dovranno
provvedere all’istruttoria delle domande e all’accertamento circa la
sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari.
In attesa che vengano emanate le opportune
disposizioni per disciplinare il conferimento alle regioni delle competenze in
materia di concessione delle nuove prestazioni, i provvedimenti continueranno ad
essere adottati dalle prefetture che avranno cura, almeno inizialmente, di
inoltrare alle sedi INPS, i decreti di concessione emanati in data successiva al
3 settembre.
Le variazioni conseguenti alle nuove
concessioni, al pari delle altre, saranno comunicate dalle prefetture alle sedi
INPS che provvederanno alla gestione delle informazioni con le procedure
automatizzate adeguatamente aggiornate.
Inoltre, alcuni tipi di variazioni (cambio
di domicilio, di ufficio postale, richiesta di accreditamento in conto corrente
bancario, cambio di conto corrente, comunicazione di decesso, nomina o
sostituzione di tutore o delegato, richiesta da parte degli eredi di eventuali
ratei non riscossi dall’assistito deceduto), potranno pervenire direttamente
alle sedi INPS, con modalità che saranno illustrate in una specifica
informativa da inviare agli assistiti.
Nell’intento di definire le linee
operative di applicazione della normativa in questione, in apposite riunioni
sono state concordate con i ministeri interessati, alcune misure di intervento
che di seguito si illustrano.
Le prestazioni degli invalidi civili sono
attualmente erogate, con cadenza bimestrale, dalle prefetture. Con
l’elaborazione afferente il bimestre settembre-ottobre 1998, cesseranno le
competenze delle prefetture e l’INPS, a partire da novembre, subentrerà nel
pagamento delle prestazioni.
Per il raggiungimento di tale obiettivo
l’istituto, in collaborazione con il ministero dell’interno, sta
predisponendo le procedure preordinate a trasferire nell’archivio generale
delle pensioni INPS, i dati afferenti i titolari dei trattamenti, i relativi
indirizzi e gli uffici incaricati di eseguire il pagamento delle prestazioni.
I trattamenti in essere destinati a
confluire nel data base delle pensioni ammontano a circa 1.400.000. Nella
procedura di caricamento di queste posizioni verrà attribuito il codice
categoria (044) e la competenza territoriale di sede, in base alla residenza del
titolare della prestazione.
L’INPS prenderà in carico anche le
convenzioni stipulate a suo tempo dalle prefetture con le tre associazioni di
categoria degli assistiti, per la riscossione delle quote associative.
Come sopra accennato, con un’apposita
comunicazione che sarà predisposta e inviata agli interessati a mezzo postel
entro il mese di settembre, l’INPS informerà i destinatari circa le nuove
disposizioni normative e le diverse modalità di pagamento.
Allo scopo di consentire all’istituto di
procedere al pagamento dei suddetti trattamenti in modo uniforme a quello in
atto per la generalità delle pensioni, si è reso necessario delegificare la
materia secondo la procedura prevista dall’art.10 comma 1, del decreto legge
30 dicembre 1987, n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n.48,
attraverso
L’adozione della delibera n. 719
adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno u.s.
Con la stessa è stata statuita la
corresponsione delle competenze agli invalidi civili in rate mensili anticipate.
Inoltre per le indennità di modesto importo sono previste forme di pagamento
annuali o semestrali, analogamente a quanto effettuato per le pensioni INPS,
nonché l’arrotondamento dei pagamenti alle 1.000 lire.
L’erogazione delle prestazioni degli
invalidi civili avverrà con le procedure in atto per la generalità delle
pensioni, con periodicità mensile e, per i titolari di trattamenti
pensionistici plurimi, con mandato unificato.
A tal fine si precisa che circa il 50% dei
percettori dei trattamenti erogati
Dal ministero dell’interno, beneficiano
di una pensione INPS.
Inoltre, per consentire la liquidazione
dei nuovi trattamenti concessi dalle prefetture successivamente al 3 settembre,
nonché la gestione di tutte le posizioni affluite nel sistema dell’istituto,
sono in fase di aggiornamento le procedure locali e centrali delle pensioni
(calcolo, trasferimenti, variazioni di ufficio pagatore, deleghe, cambio di
indirizzo, ecc.).
Al fine poi di agevolare le prefetture
nella trattazione delle nuove concessioni e nella possibilità di un intervento
più diretto sulle singole posizioni - eliminando l’oneroso flusso cartaceo
che richiede anche l’individuazione degli uffici INPS competenti, attesa la
diversa dislocazione sul territorio - è allo studio la realizzazione di un
collegamento telematico tra il sistema centrale INPS e il CED dei servizi
elettorali presso il Viminale.
4. Disciplina del contenzioso
L’art.130 prevede che avverso i
provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo,
secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
A norma dell’art. 46 della legge 9 marzo
1989 n. 88, in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti la
pensione sociale, è competente il comitato provinciale dell’INPS. Il
direttore della competente sede dell’istituto può sospendere l’esecuzione
della decisione del comitato, qualora si evidenzino profili di illegittimità.
In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore
entro cinque giorni ed essere sottoposto all’esame del comitato amministratore
della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali.
Relativamente al contenzioso giudiziario,
il comma 3 del precitato art. 130 stabilisce che, "fermo restando il
principio della separazione fra la fase dell’accertamento sanitario e quella
della concessione dei benefici economici di cui all’art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi
alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse
dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a
provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma
1."
Ne consegue, stando alla citata
disposizione del comma 3, che viene attribuita all’INPS la legittimazione
passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati a decorrere dal 3
settembre 1998, anche per provvidenze concesse in periodi anteriori al
trasferimento delle competenze all’istituto stesso, ad esclusione di quelle
concesse dalle regioni.
Considerato inoltre che, in attesa del
trasferimento alle regioni, la funzione dei nuovi trattamenti resta affidata
alle prefetture, si è convenuto sull’orientamento che, per i procedimenti
giudiziari avviati dalla predetta data del 3 settembre, resta affidata
all’INPS la legittimazione passiva anche per i provvedimenti adottati dalle
prefetture nelle more del passaggio delle competenze alle regioni.
In merito alle linee di indirizzo
impartite, si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni.