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• Che differenza c’è fra il divorzio e l’annullamento
del matrimonio?
L’annullamento viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato
valido dalla sua origine; il divorzio è lo scioglimento di un matrimonio
già valido.
• Quali giudici sono competenti a decidere
l’annullamento dei matrimoni civili o religiosi?
Per i matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso dal
cattolico, è competente il Tribunale civile, mentre per i matrimoni
concordatari, e cioè celebrati in Chiesa e trascritti nei registri di
Stato civile, sono competenti sia il Tribunale ecclesiastico sia quello
civile.
• I motivi che determinano l’annullamento
del matrimonio civile o di quello concordatario sono uguali?
No.
• Quali sono i motivi che rendono nullo il
matrimonio previsti dal codice civile?
La legge prevede i seguenti casi:
Età: in caso di matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni senza l’autorizzazione
del Tribunale per i Minorenni. La richiesta può essere avanzata da chi
non aveva l’età prevista dalla legge entro un anno dal compimento dei
18 anni.
Vincolo di precedente matrimonio: è nullo il matrimonio di chi, all’epoca
della celebrazione, era già legato ad altra persona con matrimonio valido
agli effetti civili. il matrimonio religioso non trascritto al Comune non
ha effetti civili, mentre li ha il matrimonio celebrato all’estero,
anche se non trascritto.
Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi: la domanda deve
essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione del matrimonio.
Delitto: può essere dichiarato nullo il matrimonio, se uno degli sposi è
condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.
Interdizione: è nullo il matrimonio di chi al tempo della celebrazione
era stato dichiarato interdetto per infermità di mente, oppure era
infermo di mente anche se la sentenza di interdizione è stata pronunciata
successivamente.
Incapacità di intendere e di volere: uno degli sposi può chiedere l’annullamento
se prova di essere stato incapace di intendere e di volere per qualsiasi
causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
La domanda di annullamento non può essere proposta se, dopo il recupero
delle piene facoltà mentali, il coniuge ha vissuto insieme all’altro
per un oltre 1 anno.
Violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il consenso alle
nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato
determinato da grave timore causato da fattori esterni. L’annullamento
non può essere richiesto se i coniugi hanno coabitato per almeno 1 anno
dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il
timore.
Errore: è considerato causa di annullamento non solo l’errore sull’identità
dell’altro coniuge, ma anche l’errore essenziale (che abbia cioè
determinato il consenso) su qualità personali che riguardino:
a. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della vita coniugale.
b. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo
(cioè cosciente e volontario) alla reclusione non inferiore a 5 anni.
c. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
d. La condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano
la prostituzione.
e. Il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona. Se la
gravidanza è stata portata a termine deve essere fatto il disconoscimento
di paternità (vedere capitolo Genitori e figli).
In tutti questi casi l’annullamento non può aver luogo se i coniugi
hanno abitato insieme per 1 anno dopo che è stato scoperto l’errore.
Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al momento
della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non adempiere ai
doveri coniugali.
La richiesta di annullamento non può essere avanzata se è passato 1 anno
dal matrimonio o i coniugi hanno vissuto assieme.
• Quali sono i motivi che rendono nullo il
matrimonio canonico (cioè celebrato in Chiesa)?
– La mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al
matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione.
– il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali
del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà,
l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
– L’errore sulla persona del coniuge.
– La violenza fisica o il timore.
– L’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna.
– Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due
coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso
non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale
"dispensa" del Pontefice.
• Quando il matrimonio viene annullato dal
Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella
pronunciata dall’autorità giudiziaria civile?
Sì, se la sentenza del Tribunale ecclesiastico viene resa esecutiva nello
Stato italiano attraverso l’apposito procedimento di delibazione avanti
alla Corte d’Appello.
• Quali sono gli effetti dell’annullamento?
Se entrambi gli sposi erano in buona fede (cioè non conoscevano l’esistenza
dei fatti in questione) oppure hanno prestato il consenso per violenza o
timore, il loro matrimonio si considera valido a tutti gli effetti fino
alla sentenza di annullamento. Se uno soltanto dei coniugi era in buona
fede, il matrimonio vale solo nei suoi confronti, mentre se tutti e due
erano in mala fede si considera come se non fossero mai stati sposati. Con
l’annullamento del matrimonio si perde la "qualità" di
coniuge; la moglie riacquista l’uso esclusivo del cognome di nascita e i
coniugi perdono i rispettivi diritti alla successione ereditaria e alla
pensione di riversibilità.
• Dopo l’annullamento, come vengono
regolati i apporti economici fra gli ex coniugi?
Se entrambi i coniugi erano in buona fede al momento del matrimonio, il
Giudice può stabilire che uno di essi versi periodicamente somme di
denaro all’altro coniuge, se questo non ha mezzi sufficienti al proprio
mantenimento. Il sostegno economico è determinato in proporzione alle
sostanze di chi deve versarlo, non può durare più di 3 anni e termina se
chi lo percepisce passa a nuove nozze.
Se il responsabile della causa di nullità è un solo coniuge ed era in
mala fede, questo è tenuto a versare all’altro un’indennità, anche
in mancanza di prove sul danno sofferto.
L’indennità non dove essere inferiore ad una somma che possa permettere
il mantenimento per 3 anni.
Inoltre il coniuge in mala fede è tenuto a versare gli alimenti all’altro,
a tempo illimitato, se questo si trova in stato di bisogno e non ha altri
parenti obbligati a provvedere al suo sostentamento.
• Quali sono le conseguenze dell’annullamento
rispetto ai figli
I figli nati, concepiti, riconosciuti e adottatati durante un matrimonio
dichiarato nullo non subiscono alcuna modifica nella loro situazione
giuridica: mantengono cioè tutti i diritti e tutti i doveri nei confronti
dei due genitori, sia rispetto al passato che al futuro. Vi è solo un’eccezione:
se il matrimonio viene annullato per bigamia o per parentela e tutti e due
i genitori erano in malafede, i figli non vengono più considerati
legittimi, ma assumono la qualità di figli naturali. L’affidamento dei
figli minori, così come il contributo di ciascun genitore al loro
mantenimento, educazione e istruzione, possono essere stabiliti d’accordo
fra i genitori, o ricorrendo al Giudice.
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