UN' INIZIATIVA

FEDERCASALINGHE

LO SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA vuole essere uno strumento di informazione che permetta alle famiglie di conoscere le leggi che sono state emanate a loro favore, e allo stesso tempo di poter usufruire dei servizi offerti dagli enti e dalle amministrazioni delle citta’ in cui vivono.

E’ senza ombra di dubbio un servizio innovativo e polifunzionale di alta qualità per ogni famiglia del territorio italiano. Questi sono alcuni tra i servizi offerti dallo sportello : da  oggi e anche PATRONATO per la richiesta di:

*Pensioni, (Indennità di accompagno, Invalidità, Pensioni di stato)

 al suo interno vi è anche il C.A.F CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE dove si potranno richiedere modelli :  ISEE , 730 , 740 , ICI , e altri servizi.

*Agevolazioni per la famiglia, ( Assegni familiari, Assegno di maternità per casalinghe disoccupate, Assegno di libri di testo)

*Assistenza domiciliare

*Servizi, (Assistenza sociale ai minori, rapporto con Istituti Bancari)

*Sanità, (Tutela ai diritti del malato, Ricovero in istituto per anziani)

*Occupazione, (Informazioni e collegamento con le Agenzie per l’Impiego)

*Informazione sulle problematiche economiche generali

Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 15/07/1999 n.306 recante "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli art.65-66 della Legge 23 dicembre 1998,n.448 come modificati dalla legge 17/05/1999 n.144

Art.1

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n.448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;

b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1°luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.2

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2.Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968 n.15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

3.La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, delle dichiarazioni anagrafiche.

Art.3

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2 La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune , a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

Art. 4

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente può, altresì, presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune , alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articolo 65 e 66 della legge, nonchè dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge , il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per nascita del quale l'assegno è richiesto.

5.La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare;ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà alcuno dei componenti.

7. Gli assegni di cui agli art. 65 e 66 della legge non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3 della legge.

Art.5

1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Art.6

1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n.109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

Art.7

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche forniture dallo stesso istituto, per via telematica o ,in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno : cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione , il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

c) la data della presentazione della domanda;

d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito sul conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

Art. 8

1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

Art.9

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2 .L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'istituto con modalità tradizionali.

Art.10

1.L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli art.65 e66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti degli articoli 65 e 66 della legge, il Ministero per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

Art.11

1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli artcoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n.109, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n.109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n.109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo(arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5, è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:

assegno per il nucleo:

(valore della sc. equiv. d. lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot.al centesimo x 36.000.00

2,85

assegno di maternità:

(valore della sc. equiv. d. lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot. al centesimo x 50.000.000

2,04

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge , se il valore della situazione economica nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c)

2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n.109 del 1998( senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:

numero componenti scala di equivalenzaValore situazione economica riparametrato(base:1 comp=1) scala d.lgs. 109/98(base: 5 comp.=1) parametri art. 6542,460,93(*)33.480.00052,851,0036.000.00063,201,1240.320.00073,551,

2545.000.00083,901,3749.320.000(*) dato dal seguente calcolo: (2,46 + 0,2 maggiorazione con unico genitore): 2,85= 0,933.Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto n.109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:

numero componenti Scala di equivalenza Valore situazione economica ripartita(base:1comp.=1) scala d.lgs 109/98(base:3comp.=1) parametri art.6621,570,87(*)43.500.00032,041,0050.000.00042,461,2160.500.00052,851,

4070.000.00063,201,5778.500.00073,551,7487.000.00083,901,9195.500.000(*)dato del seguente calcolo:(1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,874.IL valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1,2,3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:

a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;

b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;

c) l'indicatore della situazione economica patrimonio (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali

        LE FAMIGLIE MONOREDDITO

E' la battaglia di DonnEuropee Federcasalinghe.
"Più sgravi fiscali a chi ha di meno"In Italia 2 milioni e 600mila famiglie (circa 7 milioni e 508mila persone) vivono in povertà: si tratta dell’11,9% delle famiglie censite nel nostro Paese.
Queste famiglie possono contare su uno stipendio mensile di 492mila lire.
E’ la condizione definita di "povertà relativa" Se invece guardiamo alla "povertà assoluta", nel 1999 la disponibilità media per un nucleo di due persone è di 1 milione e 29mila lire: la media indica che 1 milione e 307mila famiglie sono risultate povere, circa il 4,8% degli italiani.La vita è più difficile per le famiglie con due o tre figli, o per le famiglie composte da soli anziani(dati Istat relativi al ’99 su un campione di 21.000 famiglie).I dati riportati dall’Istat sulla povertà sono in crescita, anche se soltanto dello 0,1% rispetto al 1998. E’ questa la situazione delle famiglie monoreddito, che possono contare su un solo stipendio mensile, e che si arrangiano con l’aiuto da parte delle associazioni e degli enti assistenziali, con la pensione di anzianità dei nonni, con il lavoro nero, mal retribuito e occasionale.La famiglia monoreddito è composta da genitori con uno o più figli, ed è un fenomeno che si concentra principalmente nel Sud del Paese.In Italia la famiglia monoreddito versa in una condizione di grave disagio dal punto di vista fiscale. In molti Paesi d’Europa (Francia, Germania, Gran Bretagna), le famiglie a un solo reddito sono fiscalmente agevolate. In Italia questo non avviene e, paradossalmente, la famiglia monoreddito subisce un trattamento fiscale che la penalizza fortemente rispetto ai nuclei familiari a due o più redditi.La famiglia monoreddito si trova quindi ad essere oberata da una doppia difficoltà: deve gestire il bilancio con un solo stipendio, e deve affrontare un regime di tassazione assolutamente sproporzionato alle sue possibilità.
La Corte Costituzionale ha focalizzato il problema della tassazione alle famiglie a un solo reddito attraverso ben tre sentenze:

n. 179 del 1976 Con questa sentenza la Corte Costituzionale nel dichiarare l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3,29,31 e 53 della Costituzione, delle disposizioni che prevedono il cumulo dei redditi della moglie con quelli del marito ai fini dell’applicazione dell’aliquota complessiva, rilevava l’ulteriore rischio relativo alla tassazione della famiglia monoreddito, in cui "non è solo il marito a disporre del reddito ma entrambi i coniugi", e auspicava per la materia una più adeguata disciplina, invitando il legislatore ad attuare un sistema tributario "che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice."

n.76 del 1983 Con questa sentenza la Corte Costituzionale dichiarava inammissibile una serie di questioni di legittimità costituzionale, tra le quali quella riguardante le norme che prescrivono l’imputabilità del reddito interamente al soggetto che lo produce senza la separazione della parte di esso destinata ad altri membri della famiglia o senza deduzione di tutti gli oneri sopportati nell’interesse di questa.
Tale sentenza rinnovò l’invito al legislatore al fine di "apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggono reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi per le due componenti."Questo secondo invito della giurisprudenza costituzionale indusse il legislatore (art.19 della legge 29-12-1990, n.408) a delegare il Governo ad "adottare entro il 31-12-1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia" secondo una lunga indicazione di principi e criteri direttivi.
Fra questi, si prevedeva anzitutto la "commisurazione dell’imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti" mediante l’applicazione dell’aliquota media corrispondente al reddito complessivo diviso per il numero dei componenti del nucleo.

n.358 del 1995 Questa sentenza constata ancora una volta che l’attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o che svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie sono tenute infatti a corrispondere un’imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri. Tali effetti distorsivi furono segnalati più volte dalla Corte, dalla dottrina e dallo stesso legislatore che,

con la legge n.408 del 1990, delego il Governo a provvedere adeguatamente, senza peraltro che tale delega abbia fino ad oggi avuto seguito. "In ogni caso (….) il legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per rispetto ai principi costituzionali indicati ed ai criteri di giustizia tributaria, il protrarsi delle indicate sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose." Queste sentenze hanno voluto richiamare l’attenzione dei legislatori sull’urgenza di modificare il regime fiscale a favore della famiglia monoreddito, che tuttora si trova nella condizione di dover pagare imposte sul reddito più elevate rispetto ai nuclei plurireddito.

DonnEuropee Federcasalinghe sta fortemente sollecitando il Governo ad adottare misure che tutelino la famiglia monoreddito anche dal punto di vista tributario, attraverso l’introduzione di sgravi fiscali.
L’obiettivo che si ricerca in favore della famiglia monoreddito è quello del rispetto della equità fiscale.

MATERNITÀ E INFANZIA L. 22 maggio  1978, N°19             LA DONNA CASALINGA

Il nostro gruppo ha preso in considerazione la donna casalinga e ha cercato di esaminare come questo ruolo viene vissuto dalle dirette interessate e come viene visto dalle altre persone . Per raggiungere questo scopo abbiamo preparato e somministrato questionari, intervistato la presidente provinciale della Federcasalinghe, condotto vari sondaggi, ripreso la giornata di una casalinga, registrato trasmissioni televisive che si sono occupate del problema e abbiamo poi confrontato i nostri risultati con quelli delle studentesse di Kematen. Dai risultati dei questionari somministrati a 100 casalinghe risulta che oltre metà di esse sono casalinghe per libera scelta, mentre la restante parte lo è perché obbligata dalle circostanze (Per esempio, perché è priva di un titolo di studio). Sembrerebbe quindi che la maggior parte delle casalinghe sia soddisfatta della propria situazione ma emerge immediatamente una contraddizione. Alla domanda : " Se ne avessi la possibilità svolgeresti un'attività retribuita ?" solo il 19% ha risposto negativamente, le altre si sono dichiarate disponibili a lavorare, comunque o solo a tempo parziale. E che il ruolo di casalinga "stia stretto" a molte donne emerge anche dai risultati della risposte alla domanda se le casalinghe consiglierebbero a una ragazza di fare da grande solo la casalinga: la maggior parte delle donne ha risposto che lo sconsiglierebbe . Come si può spiegare questa insoddisfazione? Noi riteniamo che essa sia da riportarsi ad almeno due fattori: uno di ordine sociale ed uno economico. Le casalinghe, infatti, si sentono escluse dalla società produttiva . Da un'indagine da noi condotta tra uomini e donne non casalinghe è emerso che il lavoro della casalinga non viene considerato un vero lavoro, che molti credono che le casalinghe abbiano tanto tempo libero a disposizione e che il lavoro casalingo sia comunque un lavoro ripetitivo, stressante e non qualificato. Opinioni analoghe sono state raccolte anche dalle nostre compagne austriache nel corso delle loro indagini. Per quanto riguarda il fattore economico è facile capire (e questo è emerso chiaramente anche dai nostri questionari) che la casalinga non si sente economicamente indipendente non percependo alcuna retribuzione. Sempre più frequente diventa , a tal proposito, la richiesta di vedersi riconosciuta una pensione. Varie associazioni nazionali, come la Federcasalinghe, si sono fatte promotrici di questa richiesta e hanno ottenuto una proposta di legge . Questi chiarimenti ci sono stati dati , nel corso della nostra intervista, dalla signora Anna Rita Montagna, presidente provinciale della Federcasalinghe, associazione che vuole tutelare non soltanto la posizione economica maanche quella sociale e giuridica delle casalinghe. Ci siamo anche occupati, su richiesta delle nostre compagne austriache, del livello di tecnicizzazione del lavoro casalingo.

Da un'inchiesta è emerso che le donne salentine possiedono in larga misura elettrodomestici che rendono meno faticoso il lavoro domestico: Il 100% delle donne da noi prese in considerazione possiede la lavatrice e l'aspirapolvere, una larga parte di esse possiede ed usa regolarmente i frullatore , molte dispongono di una lavastoviglie. La grandezza media delle cucine delle case salentine sarebbe, secondo la nostra indagine di 17 mq e la cucina può rappresentare l'ambiente più grande (fino a 36 mq) o il più piccolo (anche solo 6 mq) dell'appartamento. Dobbiamo sottolineare che tutti i nostri questionari e le nostre indagini sono soltanto indicativi e non hanno pretesa di scientificità in quanto non sono stati condotti su campioni significativi ma casuali. Poiché a noi interessava conoscere anche il parere delle nuove generazioni sul tema da noi sviluppato, abbiamo condotto una piccola inchiesta tra le ragazze in età compresa fra i 14 e i 19 anni. Dalle loro risposte è emerso che la maggior parte di esse non aspirano a diventare casalinghe ma che molte di loro, per amore di un uomo sarebbero disposte a rinunciare a svolgere un lavoro retribuito per dedicarsi soltanto ai lavori casalinghi. Questi ultimi risultati coincidono con quelli recentemente pubblicati da una rivista femminile e riferiti a tutto il territorio nazionale. Molte di noi non sono d'accordo con queste ragazze e sperano che le loro risposte scaturiscano solo dall'essere "innamorate dell'amore", come è tipico alla nostra età ma che presto esse prendano consapevolezza del loro essere indipendente e autonomo.

PROGETTO KEMATEN
INDAGINE EFFETTUATA SU 100 CASALINGHE


DOMANDA:Sei casalinga per libera scelta o per necessità?
RISPOSTA:	Libera scelta	57
		Per necessità	42
		Altro		       1

INDAGINE EFFETTUATA SU 100 RAGAZZE CON ETA' COMPRESA TRA 14 - 19 ANNI


DOMANDA: Ti piacerebbe "da grande" diventare casalinga?

RISPOSTE: 	SI	NO
	       32	68

INDAGINE EFFETTUATA SU 100 CASALINGHE


TITOLO DI STUDIO:
Licenza elementare          34
Licenza media               40
Diploma scuola superiore    21
Laurea                      4

INDAGINE EFFETTUATA SU 200 DONNE LAVORATRICI

DOMANDA: RITERRESTI GIUSTO CHE ALLA DONNA 
CASALINGA VENISSE CORRISPOSTA UNA PENSIONE?

RISPOSTE:   SI         73
            NO         23
            ALTRO	    4

Dall'analisi delle risposte ai quesiti proposti risulta che: La donna salentina è, al 98% cattolica; il 97% ha un atteggiamento di rispetto nei confronti delle altre religioni; il 57% considera la religione un fatto importante nella sua vita; gli orientamenti religiosi scaturiscono per 43% da una scelta personale, per il 52% sono stati trasmessi dalla famiglia ma non imposti, per il 5% sono stati imposti dalla famiglia. Il 70% ritiene che l'insegnamento della religione a scuola debba essere facoltativo. I 3/4 delle donne intervistate riconoscono nell'amore per il prossimo uno degli insegnamenti fondamentali della religione cattolica. Il 94% conosce il significato di "agire secondo coscienza". In quanto ad osservare questo insegnamento la maggior parte dice di sì ( 57%). Le proprie convinzione religiose vengono espresse prevalentemente andando a Messa la Domenica o compiendo opere di beneficenza . La figura del prete viene vista come una guida spirituale, un rappresentante di Dio che si adopera per avvicinare l'uomo a Dio. A volte il suo aspetto esteriore e la sua simpatia possono incidere (38%); più spesso (60%) ciò non influisce sull'efficacia del suo operato.

Stranamente c'è chi non crede nel sacramento della Confessione ( 27%), mentre una grossissima parte crede (89%) nel matrimonio. Alle domande: "Quale sarebbe il suo atteggiamento se suo figlio/figlia) scegliesse di convivere"? Le risposte sono state: 44% conciliante, 24% favorevole, 32% contrario. Nei confronti della pena capitale solo il 41% delle donne ha espresso un giudizio di condanna.

Dai questionari risulta che una notevole percentuale di donne (78%) crede nei Santi e nei miracoli. Quasi tutte le donne intervistate (90%) ritengono che la religione possa alleviare la sofferenza . C'è poi chi ritiene (70%) che dopo la morte vi sia una vita migliore, mentre altre pensano che vi sia soltanto il nulla. Una buona metà (51%) dice di non essere stata condizionata dalla religione nelle sue scelte e, infine, molte (68%) ritengono di essere coerenti con le proprie convinzioni religiose.

NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

Legge 15 febbraio 1996, n.66

ARTICOLO 1

1. II capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del Codice penale sono abrogati.

ARTICOLO 2

1. Nella sezione II del capo 111 del titolo XII del libro secondo del Codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti degli articoli 3, 11 della presente legge.

ARTICOLO 3

1. Dopo 1'articolo 609 del Codice penale è inserito il seguente

«Art. 609-bis: (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito altro persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

ARTICOLO 4

1. Dopo l'articolo 609-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente :

«Art: 609-ter. (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale, il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

                                              ARTICOLO 5

1. Dopo l'articolo 609-ter del Codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente :

«Art: 609-quater (Atti sessuali con minorenne). ­ Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detuo articolo; compia atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1 ) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente; il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbi a compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

                                             ARTICOLO 6

1. Dopo 1'articolo 609-quater del Codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-quinquies. (Corruzione di minorenne). ­ Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»

                                            ARTICOLO 7

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del Codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa). ­ Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa»

                                            ARTICOLO 8

1. Dopo l'articolo 609-sexies del Codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art.609-septies (Querela di parte). ­ I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609 ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597 terzo comma, il termine per la proposizione della querela e di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici ;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni ;

4) se il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609quater, ultimo comma.

                                           ARTICOLO 9

1. Dopo l'articolo 609-septies del Codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Articolo 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è inoltre diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».

                                         ARTICOLO 10

1. Dopo l'articolo 609-octies del Codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Articolo 609-nonies. (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato.

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela,

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa».

                                           ARTICOLO 11

1. Dopo l'articolo 609-nonies del Codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente :

«Articolo 609-decies. (Comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quinquies e 609octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

                                         ARTICOLO 12

1. Dopo il titolo II del libro terzo del Codice penale è aggiunto il seguente :

«Titolo II-bis. DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Articolo 734-bis. - (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l`arresto da tre a sei mesi».

                                           ARTICOLO 13

1. All'articolo 392 del Codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente :

«1-bis. Dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies, del Codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma1».

2. All'articolo 393 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti».

                                            ARTICOLO 14

1. All'articolo 398 del Codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dall'articolo 393 comma 2-bis».

2. All'articolo 398 del Codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609- ter, 609-quater e 609octies del Codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

                                                 ARTICOLO 15

1. All'articolo 472 del Codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- octies, del Codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

ARTICOLO 16

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609- bis, 609ter, 609-quater, e 609- octies, del Codice penale è sottoposto, con le forme della perizia. ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

                                          ARTICOLO 17

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n.104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del Codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del Codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 27 e 28 del Codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona; di cui al titolo XlI del libro secondo del Codice penale»

PER LA DONNA E LA FAMIGLIA INSIEME

Mentre la mamma lavora, il papà si dedica ai figli

1983. Federcasalinghe presenta un progetto di legge di legge per l'aumento dell'assegno famigliare per il coniuge a carico (200.000 lire, ma consegnate alla donna).

1984. Presentato un progetto di legge per finanziare cooperative di donne che operino nel campo dell'assistenza domiciliare. Tesserate 28.000.

1985. Accordo con INA per ottenere la pensione con piani previdenziali individuali.

1987. Richiesta di assegno per la donna in maternità. Costituzione di un collegio di avvocati per i casi di violenza. Proposta di legge per la tutela dei minori. Primo congresso:

"Riconoscere, tutelare e garantire il lavoro casalingo".

1988. Prima risposta di legge sugli infortuni domestici. Tesserate 600.000.

1989. Nasce "Carta Donna": carta di credito più pensione. Secondo congresso: "Maternità tutelata, infanzia protetta, terza età serena".

1990. Primi stanziamenti per la "casalinghità" e l'imprenditoria femminile. Progetto di legge per assegno di maternità. Terzo congresso: "Per le donne, per i minori, per la società…".

1991. Federcasalinghe entra nella Commissione per la parità. Quarto congresso.

1992. La regione Marche approva la legge per la famiglia. Quinto congresso: "Le donne costituiscono il cambiamento".

1993. Battaglia contro il decreto legge sulle pensioni. Appoggio alla campagna referendaria per il "si".

1994. Grande vittoria: reintrodotta l'integrazione al minimo per le pensioni Federcasalinghe convocata per le consultazioni in vista della formazione del governo. Istituzione del ministero per la Famiglia. Sesto congresso: "Nasce la nuova donna italiana. Ed è subito Europa". Tesserate 800.000.

1995. Sentenza della Corte costituzionale che riconosce il valore sociale ed economico del lavoro casalingo. Settimo congresso: "Per la Famiglia, per la società, per la nostra vita: "voglia di scelta".

1996. Delega al governo per la costituzione del FONDO PENSIONI, inserita nella riforma Dini. Stanziamento di 2000 miliardi per l'aumento degli assegni famigliari e di 910 miliardi per la riduzione dell'imposizione fiscale sulla famiglia monoreddito.

1997. Delega di legge governativo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Ottavo congresso: "La forza di chi costruisce la qualità della vita. Ogni giorno".

Tesserate 850.000.

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